I soggetti che eroghino donazioni a favore delle imprese sociali, avranno un diverso trattamento relativamente alla possibilità di detrarre/dedurre nella propria dichiarazione dei redditi la donazione/erogazione liberale, in base alla forma giuridica assunta dall’impresa sociale.
Infatti, ove l’impresa sociale assuma la forma di società commerciale, non è prevista alcuna agevolazione a favore dei benefattori che effettuino erogazioni liberali nei suoi confronti: ai fini della possibilità di beneficiare di detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito delle per le erogazioni liberali effettuate, sono infatti citati dall’art 83 del Codice del Terzo Settore solo gli “ETS di natura non commerciale” mentre sono espressamente escluse, per effetto del dal combinato disposto del comma 6 dell’art. 83 e del comma 1 dell’art. 82, le imprese sociali “costituite in forma di società”.
Sono invece agevolati nei confronti delle imprese sociali costituite in forma di società – in base all’art. 18, commi 3 e 4 del d. lgs. 112/2017 – i versamenti a titolo di capitale sociale effettuati nei primi 5 anni dall’acquisizione della qualifica di IS: agevolazione che risulta però attualmente ancora subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione UE.
In particolare, è prevista la possibilità di detrarre ai fini IRPeF il 30% di quanto investito a tiolo di capitale sociale in una impresa sociale costituita sotto forma di società (comprese le cooperative sociali) che abbia acquisito la qualifica di IS da non più di 5 anni; allo stesso modo è prevista, per i soggetti IReS, una deduzione dal reddito in eguale misura e alle medesime condizioni.
Ove l’impresa sociale abbia la forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni e fondazioni), si applicheranno le seguenti agevolazioni:
SOGGETTI IRPEF DETRAZIONE (art. 83, co. 1) | SOGGETTI IRPEF E IRES DEDUZIONE (art. 83, co. 2) |
I soggetti IRPEF possono detrarre dall’IRPEF il 30% dell’ammontare delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS escluse le imprese sociali costituite in forma di società (elevato al 35% per le Odv) con un massimale di erogazioni liberale di 30.000 euro | I soggetti IRPEF e soggetti IRES possono dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione risultasse superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. |
Infine, a decorrere da quando si perfezionerà l’autorizzazione della UE (prevista dall’art. 18, co. 9, d. lgs. 112/2017), saranno operative le seguenti ulteriori agevolazioni (art. 18, co. 3, 4, 5 d. lgs. 112/2017) in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni, relativamente agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura:
- dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma erogata. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo;
- non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, il 30% della somma erogata; l’importo massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000.
Infine, una nota ironica: c’è chi ancora continua a parlare di semplificazioni…