Si prevedono infatti differimenti non solo per l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA – di cui abbiamo già dato conto qui Slitta al 2025 il nuovo “regime IVA” per il Terzo Settore – ma anche per le comunicazioni delle prestazioni arbitrali e per l’opzione previdenziale da parte di figure professionali già iscritte alla gestione ex-Enpals; viene inoltre inserita l’esenzione da ritenuta per i premi di minore entità.
Nel momento in cui andiamo in stampa il provvedimento è stato approvato alla Camera, tuttavia possiamo considerare tendenzialmente definitivo il testo del d.d.l. 1633 A con gli emendamenti approvati in commissione perché, a seguito della fiducia posta dal Governo, il provvedimento è “blindato” al fine di concludere il suo iter entro i termini di conversione del decreto legge.
Sulla scorta del testo disponibile, procediamo quindi a una prima disamina delle modifiche in corso che interessano taluni aspetti della riforma del lavoro sportivo e intervengono quindi sul D.lgs. 36/21.
Premi esenti fino a 300 euro
L’emendamento prevede che sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/21 versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme non supera l’importo di 300 euro. Ricordiamo che a seguito dell’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett.m) T.U.I.R. i premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive vengono ricondotti al trattamento fiscale ordinario che, per le manifestazioni sportive, sconta una ritenuta a rivalsa facoltativa del 20 per cento.
Si vedano in generale sulla natura e trattamento dei premi i precedenti contributi: Premio a tesserato di altra società e FAQ sulla Riforma: i premi
L’esenzione sui premi marginali sembra accogliere dunque un’esigenza largamente rappresentata dagli operatori del settore, anche nel corso delle audizioni durante l‘iter di approvazione del correttivo bis, tanto che tra le condizioni del parere espresso dalle commissioni parlamentari si chiedeva al Governo di provvedere a disporre l’esenzione dalla ritenuta fiscale per i premi di piccola entità o quelli in natura fino a un valore di 300 euro; condizione poi non recepita in sede di approvazione definitiva del provvedimento.
Attenzione però che si tratta innanzitutto di un’esenzione temporanea e non permanente, da applicarsi esclusivamente alle somme versate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al 31 dicembre 2024 (quindi un arco temporale di circa 10 mesi, determinato per cassa, essendo rilevante il momento del pagamento del relativo importo) e salve ulteriori proroghe che venissero successivamente concesse, verificata la copertura finanziaria della misura.
Il beneficio inoltre non è riferito a ciascun premio, singolarmente considerato, bensì alle somme complessivamente attribuite nel suddetto periodo dal sostituto di imposta al medesimo soggetto, con la precisazione che in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente; quindi fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro.
Ne consegue che un atleta può percepire più premi esenti da ritenuta, anche superando cumulativamente il limite di franchigia, purchè erogati da soggetti diversi; e per contro, che ogni ente o sodalizio sportivo può riconoscere più premi in esenzione, anche per importi complessivamente eccedenti, purchè destinati ad atleti diversi. In definitiva il criterio adottato per la definizione della soglia di franchigia circoscrive l’esenzione fiscale a quei risultati agonistici che siano nel contempo aleatori, occasionali e marginali. A fronte invece di una reiterazione del premio – non infrequente in alcune discipline come l’atletica, gli sport equestri, le bocce – correlata alla frequenza delle competizioni organizzate dal medesimo ente/sodalizio e allo specifico talento del singolo atleta, in caso di superamento dell’importo, complessivamente considerato, non sarà possibile usufruire dell’esenzione nemmeno sui primi 300 euro.
I sostituti di imposta che possono beneficiare, alle condizioni previste, dell’esenzione dalla ritenuta, sono i soggetti legittimati a riconoscere i premi contemplati dall’art. 25 co.6-quater e quindi: associazioni e società sportive, FSN/DSA/EPS, Coni e Cip. Quanto ai beneficiari dei premi, si osserva che mentre tale disposizione contempla atleti e tecnici, l’emendamento si riferisce testualmente ai soli atleti, anche se un’interpretazione coerente con il dettato della disposizione, peraltro ivi richiamata, porterebbe a includere nell’esenzione anche i premi erogati ai tecnici.
Proroga per le comunicazioni arbitrali
Viene ulteriormente prorogato al 31 marzo 2024 il termine per le comunicazioni dei rapporti con i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze. Si tratta di adempimenti a carico degli enti affilianti che gestiscono il rapporto degli arbitri e figure assimilate, mediante designazione e senza necessità di formalizzare un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 25 co.6-bis. Tali soggetti secondo le previsioni del successivo co.6-ter dell’art. 25 devono provvedere:
- alle comunicazioni massive al centro per l’impiego (ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale di tre mesi) da effettuare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- alle comunicazioni all’interno del RAS entro 10 giorni dalle singole manifestazioni.
La possibilità di assolvere a tali adempimenti senza sanzioni, già prevista fino al 31 gennaio e ora prorogata fino alla fine di marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023. L’intervento – anche se postumo – risulta quindi coordinato con la scadenza a regime delle comunicazioni massive trimestrali, considerando che dopo la prima scadenza slittata al 31 marzo, la successiva, a regime, andrà al 30 aprile (per il primo trimestre 2024). Per quanto riguarda invece la comunicazione tramite RAS, che pure è ricompresa nella proroga stante il richiamo generico alle comunicazioni di cui all’art. 25 co. 6 ter, fatta salva la possibilità di inserire tardivamente fino al 31 marzo le designazioni del primo periodo, rimane fermo, per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024, l’obbligo di provvedere nel ristretto termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area lavoro delle utenze riservate ai comitati di FSN/DSA/EPS.
Riapertura dei termini per l’opzione ex-Enpals
Accogliendo le istanze dei lavoratori già iscritti alla gestione ex-Enpals che si sono visti sfuggire il termine del 31 dicembre e hanno “subito” il passaggio automatico alla gestione separata, viene disposta una remissione in bonis fino al 30 giugno 2024 per l’esercizio dell’opzione previsto dall’art. 35 co. 3.
Per cogliere la criticità e le difficoltà operative di tali posizioni, segnalate anche da interrogazioni parlamentari, si consideri quanto segue.
La riforma del lavoro sportivo individua come gestione previdenziale per tutti gli autonomi, inclusi co.co.co. del settore dilettantistico, la gestione separata INPS, riservando invece la gestione del FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Sportivi) ai lavoratori sportivi subordinati, a prescindere del settore professionistico o dilettantistico e agli autonomi del solo settore professionistico.
Con una norma di coordinamento rispetto all’assetto previgente viene previsto al comma 3 dell’art. 35 che tra le categorie di lavoratori già individuate dal d.m. 15 marzo 2005 ai fini dell’obbligo assicurativo presso la gestione ex-Enpals (ora Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo presso INPS), quelle che possono assumere la figura di lavoratore sportivo, a partire dall’entrata in vigore della riforma (1 luglio 2023), hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale del D.lgs. 36/21, in base alla tipologia del rapporto di lavoro e quindi, per gli autonomi, all’inquadramento presso la gestione separata e alle connesse riduzioni e agevolazioni introdotte dall’art. 35 (che se determinano un risparmio in termini di versamenti previdenziali comportano inevitabilmente una correlata riduzione delle prestazioni previdenziali da parte dell’Istituto, anche ai fini del computo degli anni pensionistici). Si tratta nello specifico di:
- istruttori presso impianti sportivi e circoli di ogni genere, palestre, sale fitness, campi sportivi;
- direttori tecnici e istruttori delle società sportive
rispettivamente elencate tra le figure di cui al n. 20 e al n. 22 del d.m. 15.3.2005; sono escluse le altre figure ivi previste, come impiegati, addetti agli impianti, massaggiatori e dipendenti delle società sportive per i quali rimane invece ferma l’iscrizione alla gestione ex-Enpals (Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo), come confermato anche dalla circolare INPS 88/2023 par. 5.1.
Per coloro che erano già iscritti e assicurati alla gestione ex-Enpals la disposizione in commento prevede una sorta di trasmigrazione automatica alla gestione separata INPS (per gli autonomi), salva la facoltà di opzione per mantenere il pregresso regime previdenziale da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma e pertanto entro il 31.12.2023. Secondo le istruzioni della circolare n. 88/2023 si procede con modalità telematica, sul portale INPS previa autenticazione con SPID, CNS o CIE, selezionando alla partizione dedicata, la voce “esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello Spettacolo”.
Stante la formulazione della norma, è evidente che l’omesso esercizio dell’opzione entro il termine originario del 31 dicembre 2023 ha comportato per tali lavoratori il passaggio automatico alla differente gestione a far data dal 1 luglio 2023 (come specificato dalla circolare INPS) determinando peraltro una serie di difficoltà operative legate al corretto versamento dei contributi medio tempore.
La riapertura dei termini fino al 30 giugno 2024 consente pertanto ai lavoratori interessati di valutare con maggiore attenzione e consapevolezza l’opportunità di mantenere il precedente regime o di transitare alla gestione separata, sulla scorta della specifica posizione personale. Ricordiamo che una volta ponderata la scelta, i lavoratori optanti – come specifica l’INPS nella propria circolare – sono tenuti a dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FP Lavoratori Spettacolo, ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili.
Per un approfondimento degli aspetti fiscali e previdenziali si veda anche S. Andreani, Istruttore con Partita IVA forfettaria aperta nel primo semestre del 2023