Le prime interpretazioni degli esperti di Fiscosport
Come ormai a tutti noto, il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021 proroga la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e introduce l’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi.
In attesa delle disposizioni attuative previste dallo stesso decreto, e in considerazione dell’ormai imminente entrata in vigore dell’obbligo, si forniscono alcune indicazioni operative, elaborate sulla base di confronti tra i professionisti del settore, relative alla problematiche di maggiore rilievo sino ad ora riscontrate, auspicando l’emanazione dei necessari chiarimenti ufficiali (decreti, circolari, FAQ), in relazione ai quali Vi daremo immediata informazione qualora dovessero prevedere indicazioni diverse da quelle sotto riportate.
Che cos’è il Green Pass?
Il certificato verde è un documento che attesta la guarigione dal Covid, o l’avvenuta vaccinazione ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
La validità del green pass è:
- di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid, ha ricevuto l’unica dose di vaccino prescritta;
- il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose;
- di 180 giorni per chi, guarito dal Covid, è in attesa della prima e unica dose di vaccino;
- 48 ore per chi ha effettuato il test;
Quali sono i servizi e le attività soggette al Green Pass?
Il possesso del Green Pass è necessario per l’accesso ai seguenti servizi:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso
- centri culturali,
- centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- convegni e congressi;
- sagre e fiere;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Le attività indicate in neretto sono quelle di diretto interesse dei destinatari della presente informativa.
Il Green Pass può essere sostituito da autocertificazione?
No, la norma non lo consente.
Da quando scatta l’obbligo?
A partire dal prossimo 6 agosto.
Per quali fasce di età è previsto l’obbligo?
L’obbligo del GP è previsto per i soggetti dai 12 anni in su
Sono previsti esoneri?
Non sono obbligati al Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
Come si prova l’esonero?
Mediante idonea certificazione
Si segnala, peraltro, che, in materia di esonero, si è ancora in attesa di circolare del Ministero della Salute che dovrà stabilire i criteri per l’esonero dalla certificazione per coloro che, per qualsiasi motivo, non sono nelle condizioni di potersi vaccinare, in attesa della quale, allo stato, l’unica soluzione pare essere quella di richiedere il test molecolare o antigenico con esito negativo.
Cosa cambia per i gestori degli impianti sportivi?
L’introduzione dell’obbligo del green pass per l’accesso alle attività sportive limitatamente alle attività al chiuso comporta che l’accesso ai locali potrà essere consentito solo ai soggetti che ne siano in possesso.
Se l’impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche senza green pass, ferma l’applicazione delle misure note (distanziamento ecc..) e fermo restando che per l’utilizzo degli spogliatoi è necessario il possesso della certificazione
L’obbligo del GP si applica anche ai gestori e tecnici che operano nell’impianto sportivo?
In virtù di una prima lettura della norma ai sensi della quale: “e’ consentito … l’accesso ai seguenti servizi e attività”, si potrebbe ritenere inapplicabile il GP ai gestori, collaboratori e dipendenti, sulla base forse di una interpretazione letterale della norma, tesa a limitare l’obbligo per i soli “frequentatori”.
Una simile lettura sembra invero contrastare con la ratio di tutela della salute pubblica e lotta alla diffusione del virus.
L’estensione dell’obbligo a tutti i collaboratori e lavoratori sembra altresì potersi ricavare anche da una lettura più attenta della norma secondo cui l’accesso ai servizi si riferisce non solo ai fruitori del servizio, ma anche all’erogatore del medesimo
Pertanto, sulla base di una interpretazione volta a valutare la ratio della disposizione e tenuto conto delle finalità della norma, volta al contenimento del virus e allo stato emergenziale, la risposta dovrebbe essere affermativa, ritenendo l’obbligo del GP applicabile anche ai gestori e tecnici che operano nell’impianto sportivo
Nonostante si auspichi un chiarimento urgente in materia, a titolo prudenziale, e tenuto conto della ratio della disposizione riteniamo opportuno ricomprendere nell’obbligo anche i gestori, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori sportivi, in linea peraltro con recentissime sentenze di alcuni tribunali.
Come controllare che i frequentatori dell’impianto sportivo abbiano il GP?
Il Governo ha reso disponibile una App, denominata “VerificaC19”, attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021).
L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet).
Questi i link per dispositivi Google e Apple:
VerificaC19 – App su Google Play
VerificaC19 su App Store (apple.com)
Qualora l’impianto sportivo sia dotato di diversi ingressi e/o il personale addetto vari durante la giornata, sarà necessario scaricare l’app su diversi dispositivi.
Cosa è previsto in materia di privacy?
Il controllo del green pass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l’acquisizione.
Deve essere conservata copia cartacea o digitale del GP?
La App “Verifica C19” prevede la sola scansione del QRcode e non la sua conservazione.
Non essendo possibile l’archiviazione attraverso la App “Verifica C19”, può risultare complicato dimostrare – ex post – di avere adottato le misure richieste in caso di focolaio o di controllo successivo.
Nonostante al momento non vi siano disposizioni che ne prevedano la conservazione, un simile adempimento sembra essere auspicabile in vista di possibili future contestazioni, considerata la perdurante incertezza della situazione.
In alternativa, al fine di garantire il tracciamento dell’attività di controllo, potrebbe dunque essere opportuno (ancorchè non richiesto dalla norma) predisporre un modulo, da compilare a cura dell’addetto al a controllo, con la seguente indicazione in calce:
“il/la sottoscritto/a _______________________________________ (nome e cognome dell’addetto al controllo) ha verificato che, in relazione all’utente ………………………………….
non è richiesta l’esibizione della certificazione verde COVID – 19
l’interessato/a è in possesso di certificazione verde COVID – 19 in corso di validità.
Firma _______________________________________”
Ci sono implicazioni in ambito di privacy relativamente all’acquisizione del GP e alla sua conservazione digitale o cartacea?
Il GP rileva uno stato di salute in quanto si riferisce ad un trattamento sanitario; di norma, per il trattamento di tali dati (acquisizione, archiviazione, conservazione, …) è necessario acquisire il consenso informato da parte dell’interessato.
Chi può effettuare il controllo del green pass?
Il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l’accesso alle quali viene inserito l’obbligo del green pass, siano obbligati al relativo controllo, rinviando ad un apposito Dpcm emanato il 17 giugno u.s., che stabilisce (art. 13) che eventuali soggetti delegati all’attività di verifica del green pass siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
La delega, quindi, potrà essere attribuita dall’organo amministrativo al presidente del circolo o ad altro soggetto delegato, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l’oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.
In caso di mancanza di green pass è dovuto il rimborso o la sospensione dell’abbonamento?
La previsione dell’articolo 3 del DL 105/2021 prevede l’accesso nei centri sportivi ai soli possessori del cd. “green pass”;
Trattandosi di un obbligo di legge, si ritiene che il soggetto privo di GP che non potrà accedere all’attività sportiva per mancanza di tale certificazione non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell’abbonamento, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.
In caso di mancanza di green pass da parte dei collaboratori, è dovuto il compenso?
Ove si aderisse all’interpretazione restrittiva e si ritenesse applicabile il GP anche per tali soggetti, questi non avrebbero diritto alla retribuzione ex art 1218 c.c. in quanto non adempiono al contratto per causa a loro imputabile.
È possibile l’uso dello spogliatoio?
Per i frequentatori che non siano in possesso del GP, non è consentito l’accesso allo spogliatoio e alle docce interne
È possibile l’accesso dei genitori di under 12 agli spogliatoi, se sprovvisti di GP?
Se il genitore o accompagnatore vuole accedere agli spogliatoi, deve essere in possesso del GP
Cosa prevede il regime sanzionatorio?
Sono previste sanzioni amministrative e accessorie:
- le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1.000 euro;
- la sanzione accessoria consiste nella chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, e può essere applicata soltanto a partire dalla terza violazione delle disposizioni suddette, dopo che tale violazione sia stata posta in essere per due volte in giorni diversi.
Sono previste sanzioni penali?
In assenza di indicazioni della norma il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe comportare l’applicazione dell’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie- ai sensi del quale: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
Potrebbe risultare applicabile, inoltre, l’articolo 650 c.p., ai sensi del quale:
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Infine, gli articoli 438 e 458 del codice penale contemplano sanzioni penali nel caso di procurata epidemia anche colposa laddove la colpa si può concretizzare anche nell’inosservanza di norme di legge.
Si raccomanda pertanto la massima cautela e prudenza.
Anche in relazione a tali importanti aspetti è auspicabile un urgente chiarimento ufficiale.