La manovra ha previsto inoltre una deroga rispetto alla disciplina generale contenuta nel d. lgs. 81/2015 fissando il limite massimo di età a 23 anni, rispetto a quanto previsto dall’art. 44 del decreto medesimo, che invece consente di assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali soggetti di età tra i 18 e i 29 anni.
È una novità di grande interesse in quanto:
- a questa tipologia di contratto sono correlate delle importanti agevolazioni contributive;
- anticipa di un anno l’utilizzo del contratto di apprendistato previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 36/2021, la cui concreta operatività è stata fissata al 1° gennaio 2023 così come tutte le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Titolo V del D. Lgs. 36/2021.
La disciplina generale del contratto di apprendistato (d. lgs 81/2015)
L’apprendistato, disciplinato dal d. lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Il datore di lavoro deve:
- corrispondere la retribuzione per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare contratto a tempo indeterminato, a motivo della inesperienza dell’apprendista
- fornire la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore competenza professionale.
In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni (i limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato) per un periodo minimo di 6 mesi mentre la durata massima si differenzia a seconda della tipologia di apprendistato.
Attualmente sono previste tre tipologie:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, al fine di acquisire un titolo di studio;
- apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni, finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.
I LIVELLO | II LIVELLO | III LIVELLO | |
Definizione | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Apprendistato professionalizzante | Apprendistato di alta formazione e di ricerca |
d. lgs. 81/2015 | Art. 43 | Art. 44 | Art. 45 |
Destinatari | Giovani dai 15 ai 25 anni | Giovani dai 18 ai 29 anni | Giovani dai 18 ai 29 anni |
Finalità | Conseguimento di un titolo di studio | Conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali | conseguimento di un titolo di studio universitario; attività di ricerca; pratica nelle professioni ordinistiche |
Gli incentivi economici e normativi del contratto di apprendistato
Per le assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti i seguenti incentivi economici e normativi:
• decontribuzione, come specificato nella tabella che segue:
Aliquote contributive a carico datori di lavoro | Aliquota a carico apprendista | ||
Aziende fino a 9 dipendenti | Aziende oltre 9 dipendenti | ||
1°anno di contratto | 1,50% + 1,61% = 3,11% | 10% + 1,61% = 11,61% | 5,84% |
2° anno di contratto | 3% + 1,61% = 4,61% | 10% + 1,61% = 11,61% | |
Anni successivi | 10% + 1,61% = 11,61% | 10% + 1,61% = 11,61% |
È previsto un altro anno di sgravio contributivo in caso di conferma dell’apprendista dopo il periodo di formazione
- deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;
- possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante o in alternativa retribuzione ridotta di una certa percentuale (si deve far riferimento al contratto di categoria);
- esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).
L’apprendistato nella riforma dello Sport (d. lgs. 36/2021)
La disciplina dell’apprendistato per giovani atleti è contenuta nell’art. 30 del d. lgs. 36/2021 il quale prevede che le associazioni e società sportive sia dilettantistiche che professionistiche possano stipulare con gli atleti contratti di apprendistato allo scopo di garantire una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, e una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.
Più nello specifico, il comma 1 prevede che le associazioni e società sportive possono stipulare contratti di apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello di cui all’art. 43 del D. Lgs. 81/2015);
- di alta formazione e di ricerca (apprendistato di terzo livello di cui all’art. 45 del D. Lgs 81/2015)
Per la particolare tipologia del settore non è prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante.
Il d. lgs. 36/2021 ha inteso quindi richiamare la disciplina generale contenuta del D. Lgs 81/2015 ma, proprio per la particolarità del settore in questione, ha previsto alcune deroghe. In particolare, non si applicano le norme che prevedono:
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa costituisca giustificato motivo di licenziamento (ex art. 42, co. 3, d.lgs. 81/2015);
- che, se nessuna delle parti recede dal contratto al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegua come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015). In base all’articolo 30 in commento, al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente;
È evidente che ci troviamo di fronte ad un’importante differenza tra le due discipline (d. lgs. 36/2021 e l. lgs 81/2015). Il d. lgs. 36/2021 qualifica il contratto di apprendistato come contratto a tempo determinato, nel pieno rispetto di quanto indicato sia nella precedente l. 91/1981, sia all’art. 26, comma 2, del d. lgs. 36/2021, anziché come contratto a tempo indeterminato, ribaltando dunque il principio contenuto nel d. lgs. 81/2015.
- che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità) e che non possono essere utilizzati apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato (ex art. 42, co. 7, d.lgs.81/2015).
Agli apprendisti si applicheranno anche le deroghe relative allo Statuto dei Lavoratori, deroghe tipiche del lavoratore sportivo contenute ai commi 1 e 3 dell’art. 26 del d. lgs. 36/2021, mentre permarranno gli obblighi in materia di controlli sanitari, sicurezza e assicurazione contro gli infortuni.
Si ricorda, in conclusione, che la concreta operatività delle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Titolo V del d. lgs. 36/2021, tra cui quelle relative ai contratti di apprendistato, è stata fissata al prossimo 1° gennaio 2023 per effetto di quanto previsto dalla recente legge 106/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni-bis).