Procediamo con ordine.
Anzitutto ricordiamo che le norme di riferimento di cui stiamo parlando (che, cioè, hanno dapprima introdotto e successivamente confermato, apportando modifiche, i presupposti soggettivi per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto dovuti a seguito dell’emergenza CIVID) sono l’art. 25 del decreto Rilancio (d.l. 34/2020) e l’art. 1 del decreto Ristori (d.l. 137/2020).
Il fatto
Due giorni fa è giunta da parte di una sede dell’Agenzia delle Entrate, diretta a una società sportiva dilettantistica con sede in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, senza ricavi commerciali né ad aprile 2019 né ad aprile 2020, la seguente comunicazione:
“da un controllo del nostro sistema, in data 02/04/2021 risulterebbe correttamente erogato l’importo di 2.000 euro a titolo di contributo Dl Rilancio. Successivamente, in data 07/04/2021 risulterebbe erogato per errore del sistema l’importo di 4.000 euro a titolo di contributo DL Ristori”
Da approfondimenti con l’Ufficio interessato è emersa la seguente lettura rigorosa dell’art. 1 del Decreto Ristori: l’articolo 1, pur riprendendo in larga misura quanto disposto dal precedente dl 34, al comma 10 recita “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”, senza citare il comma 4 del dl Rilancio, quello cioè che includeva i soggetti con sede in un comune calamitoso.
Il contributo erogato in automatico a questi ultimi, dunque, sarebbe stato erogato per errore: non spettando ai sodalizi con sede nelle zone colpite da eventi calamitosi era da restituire.
Per inciso: notiamo che questa interpretazione segue di poco quella sul calcolo del medesimo contributo solo sugli incassi commerciali di cui abbiamo diffusamente parlato in altri articoli apparsi su Fiscosport.it: altra presa di posizione non certo positiva per il sistema sport…
Ad ogni modo di quanto qui stiamo riportando abbiamo immediatamente informato i nostri lettori in questo articolo: L’A.d.E. chiede la restituzione dei contributi fondo perduto delle zone calamitose, nel quale abbiamo dettagliatamente descritto l’iter logico seguito dall’Ufficio.
Il fatto nuovo
Il fatto nuovo è che nella Circolare n. 5 del 14/5/2021 dell’Agenzia, alla Risposta 5.2, si dice esattamente il contrario!
Alla specifica domanda:
Per i soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, senza valutare la riduzione del fatturato in quanto hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, è possibile presentare istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto introdotti con il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto ristori), sussistendo gli ulteriori requisiti richiesti, pur in assenza della riduzione del fatturato nel periodo di riferimento?
viene infatti risposto:
– il comma 7 dell’art. 1 del Decreto Sostegni stabilisce che “L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, … per i soggetti di cui al comma 6 [quelli che non hanno presentato istanza di contributo in base al decreto rilancio, n.d.a.], come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”
– e quindi “Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti … che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori”
– pertanto “Alle medesime conclusioni, deve giungersi in relazione ai soggetti di cui al punto sub i), per i quali il contributo è stato erogato in via automatica come quota del contributo già fruito, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
L’interpretazione ufficiale dell’Agenzia, evidentemente superando la lettera della legge e ricercandone invece la ratio, è che quanto scritto al comma 7 in qualche modo superi il fatto che al comma 4 dell’art. 1 del Decreto Sostegni, a differenza del comma 4 dell’art. 25 del Decreto rilancio, si parli solo dei soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo il 31/12/2018 e non più dei soggetti con sede nei Comuni colpiti da eventi calamitosi.
Il precedente articolo avrà forse preoccupato qualche nostro lettore: ce ne dispiace ma il nostro compito è non solo quello di aiutare a districarsi nel dedalo – a volte molto complicato, soprattutto in questo periodo – delle norme fiscali e tributarie ma anche quello di dar conto di ciò che può accadere nella quotidianità alle società sportive.
Per una volta, almeno, la storia ha un “lieto fine” e i soggetti che avevano già ricevuto il contributo non saranno costretti a restituirlo: con l’aria che tira per i sodalizi sportivi, 4.000 euro sono un mucchio di soldi!