Cos’è il Modello EAS (e perché è così importante…)
Il c.d. Modello EAS (“Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi“) istituito con l’art. 30, d.l. 185/2008 (conv. dalla l. 2/2009), è un documento introdotto affinché l’Amministrazione acquisisca informazioni di tipo fiscale relativamente agli enti associativi. E il suo mancato invio (da farsi entro 60 giorni dalla costituzione del sodalizio) ha conseguenze molto pesanti in termini di perdita dei benefici fiscali: viene meno la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali (art. 148 T.U.I.R. e art. 4 d.p.r. n. 633/72) e quindi saranno soggetti a tassazione le quote e i contributi associativi, oltre che i corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.
Per completezza aggiungiamo una chiosa: si è prospettato – in dottrina, ma non è mancato qualche intervento giurisprudenziale sul punto: v. C.T.R. Molise Campobasso, Sez. II, Sent. 05/10/2020, n. 292 – che il mancato invio dell’EAS possa essere considerato una “violazione formale” e quindi come tale rientrare tra le fattispecie sanabili mediante la regolarizzazione della c.d. pace fiscale, da qualche anno presente nelle leggi di bilancio (v. per il 2022 i commi 166-173 della legge 197/2022).
Benché l’Agenzia non abbia mai preso espressa posizione sul punto, la risposta è probabilmente negativa e la si evince da quanto dichiarato dall’Agenzia stessa nella circolare n. 2/2023: “Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile”.
Che l’invio del Mod. EAS rientri nella categoria che abbiamo evidenziato all’interno della citazione ci pare inconfutabile…
Modello EAS e scadenza al 31 marzo 2023
Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: il … modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati…”.
Pertanto, qualora i dati già comunicati dall’ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, pertanto le variazioni, intervenute nel 2022, di dati già comunicati richiedono la presentazione di un nuovo mod. EAS entro il 31 marzo 2023.
Tutte le variazioni? No: non devono essere comunicate le variazioni relative a:
- importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
- costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
- dati relativi all’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
- numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33)
Inoltre, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:
- in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA ecc.), e
- in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente
in quanto tali modifiche sono state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10 entro 30 giorni dalla variazione.
Ricordiamo però che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, là dove dovessero ripresentare il Modello EAS, possono compilare il c.d. Modello EAS semplificato che prevede la sola indicazione, oltre ai dati della parte anagrafica, dei punti sotto evidenziati:
Le associazioni aventi personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche dovranno compilare anche il punto 3.
Infine: anche la mancata presentazione del Modello EAS per sopraggiunte variazioni rientra nei casi di remissione in bonis (ne abbiamo accennato sopra: art. 2, comma 1, d.l. 16/2012), vale a dire la possibilità di sanare l’omissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con contestuale versamento della sanzione di € 250,00 tramite modello F24 ELIDE, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.