Come è noto, il d.lgs. 39/2021 ha istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) nel quale sono iscritte tutte a.s.d. e s.s.d. che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una FNS, DSA o di un EPS riconosciuti dal CONI, e, in una sezione speciale, le a.s.d. e s.s.d. riconosciute dal CIP. L’iscrizione certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive.
Il Regolamento aggiornato del Registro nazionale attività sportive sostituisce quello approvato il 27 marzo 2023 (sul quale si veda Patrizia Sideri, Il nuovo Regolamento per il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) e introduce due importanti novità:
- viene definita la procedura per il riconoscimento, da parte del Dipartimento per lo Sport, della natura sportiva delle attività al di fuori dei circuiti degli organismi sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2).
- viene altresì definita in dettaglio la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica da parte delle a.s.d. (art. 11).
Come funziona il riconoscimento previsto dal punto 1?
La richiesta di riconoscimento della natura sportiva dell’attività va presentata direttamente al Dipartimento per lo Sport via PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.
La domanda deve essere accompagnata dal modulo scaricabile a questo link, compilato e firmato dal rappresentante legale e deve includere una dettagliata descrizione dell’attività svolta, tenendo presente la definizione di “sport” fornita dal d.lgs. 36/2021: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli“.
Il Dipartimento per lo Sport, dopo una prima verifica preliminare della documentazione ricevuta, consulta il CONI o il CIP per valutare eventuali aspetti tecnici relativi all’attività. In caso di esito positivo sulla natura sportiva dichiarata, l’istanza viene sottoposta all’Autorità politica competente per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive nonché per quelle ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, come previsto dalla normativa vigente. Se l’esito è negativo, il Dipartimento comunica la decisione motivando il rifiuto.
Una volta pubblicato sul portale web istituzionale del Dipartimento per lo Sport l’elenco delle attività sportive sopra menzionate, le organizzazioni sportive che conducono tali attività possono presentare direttamente domanda di iscrizione al RAS, seguendo la procedura telematica specificata nel Regolamento concernente la tenuta e la gestione del Registro Nazionale all’articolo 6, comma 2.