La novella, prevedendo la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili – a determinate condizioni e nel rispetto di una serie di adempimenti – introduce una figura di volontario sui generis che, seppure operante al di fuori di un rapporto di scambio, può ricevere emolumenti non commisurati alle spese effettivamente sostenute e documentate in maniera analitica, bensì a forfait. Premesso che la disposizione potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del decreto, ne analizziamo di seguito il contenuto, la portata e i riflessi operativi nel tentativo di delineare il nuovo istituto sulla scorta di una prima lettura della norma, analizzata punto per punto.
1. Il rimborso forfettario e il limite di 400 euro mensili
L’art. 3 del decreto-legge in esame, nel sostituire il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/21, ribadito che le prestazioni del volontario non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ammette la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Si tratta di rimborsi che differiscono dal mero rimborso spese a piè di lista (su cui infra al punto 7) sia perché non devono essere documentati né analitici, sia perché non scontano la limitazione imposta dalla nozione di trasferta (spostamenti al di fuori del comune di residenza del percipiente), potendo essere riconosciuti anche per attività prestate all’interno del proprio comune di residenza (o, si ritiene, di dimora abituale).
Dal tenore letterale della disposizione ricaviamo in particolare che si tratta di importi non analitici e non documentati, essendo espressamente qualificati come rimborsi forfettari, ma nel contempo – a fronte dell’inciso riferito alle spese sostenute – sembrerebbe trattarsi di somme in qualche modo correlabili o indicativamente riconducibili a un esborso sostenuto dal volontario per le attività svolte. Si apre al riguardo un primo profilo di incertezza e qualche difficoltà applicativa, soprattutto quando il volontario, come prevede la disposizione, dovesse operare all’interno del proprio comune senza sostenere di fatto alcuna spesa (fatti salvi gli spostamenti all’interno di grandi aree metropolitane).
La formula utilizzata sembra addirittura contraddittoria rispetto alla natura del rimborso a forfait, nel senso che il rimborso spese è, alternativamente, o analitico o forfettario. Nel tentativo quindi di cogliere il significato della locuzione utilizzata si può ipotizzare che non si sia mirato a correlare il rimborso alle spese sostenute, alla stregua di un mero rimborso non documentato (altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato il termine forfettario), ma che tale inciso possa tuttalpiù fungere da limite o parametro interpretativo per la congrua determinazione dell’importo da erogare, rafforzandone la natura di emolumento non remunerativo e non corrispettivo della prestazione.
Ma più ci si distanzia dal concetto di rimborso spese, ancorché non documentato ovvero forfetario, avvicinandosi a quello di emolumento, ancorché non remunerativo e non corrispettivo, più si pone il rischio della riqualificazione della stessa figura e ruolo del percettore di tali somme.
È evidente infatti che se il sodalizio tendesse a riconoscere sempre e comunque ai volontari l’importo massimo di 400 euro mensili, seppure nell’ambito di applicazione della disposizione ovvero per le attività prestate nell’ambito delle manifestazioni, si potrebbe configurare un comportamento elusivo della normativa lavoristica.
Vale evidenziare al riguardo che la novella non ha modificato l’art. 29 nelle parti in cui definisce la figura del volontario, le incompatibilità con le prestazioni lavorative e gli obblighi assicurativi, ma ha inciso solo sulla modalità di riconoscimento delle spese. Perciò la prestazione volontaristica, per essere genuinamente tale, deve risultare spontanea, resa senza fini di lucro, esclusivamente per finalità amatoriali ed essenzialmente gratuita nel senso che il rimborso forfettario, seppure ammesso, non dovrà risultare di fatto un corrispettivo dell’attività prestata, pena la riqualificazione del rapporto. Si rammenta al riguardo che la giurisprudenza, pur ammettendo la categoria del c.d. lavoro gratuito, afferma il principio per cui ogni attività oggettivamente individuabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, con conseguente onere della prova contraria in capo al beneficiario della prestazione, volta a dimostrare che le circostanze del caso concreto, quali le modalità di svolgimento del rapporto, la quantità di lavoro, le condizioni economico-sociali delle parti, le relazioni tra le stesse intercorrenti, giustificano la causa gratuita (ex multis Cass.Civ.,sez.lav., 7 novembre 2003).
Sarebbe quindi auspicabile una revisione sul punto per consentire una più esatta qualificazione e identificazione dell’emolumento ad esempio come indennità, diaria, gettone di presenza oltre che rimborso forfettario. La primitiva L. 25 marzo 1986, n.8 0, che per la prima volta aveva regolato il trattamento tributario di tali proventi – in vigore fino al 2000 e poi abrogata con la collocazione di tutti i compensi all’interno dell’art. 67 co.1 lett.m) TUIR, a loro volta soppressi con la riforma – risultava decisamente più chiara ed esplicita, riferendosi a indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese corrisposte a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Coni, delle federazioni ecc. e specificando altresì che tali emolumenti andavano individuati al netto delle spese di trasferta documentate.
2. Manifestazioni ed eventi riconosciuti
La misura non è generalizzata e rivolta a qualsiasi prestazione di volontariato ma circoscritta alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..
L’ambito di applicazione è dunque sufficientemente delineato, salve ulteriori interpretazioni estensive, anche a opera della prassi: la prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell’evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purchè connesse alla sua realizzazione (si pensi ad esempio all’allestimento di un percorso con transenne e simili e al successivo smantellamento del materiale utilizzato).
La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione che sia collegata alla manifestazione e pertanto non deve essere necessariamente sportiva o funzionale all’attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell’evento; pare anzi evidente che il legislatore, nel prevedere il nuovo rimborso forfettario, abbia presumibilmente pensato proprio alle varie figure di ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza e assistenza degli atleti che, di regola, non prestano tale attività nell’ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive.
3. La delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato
Più oscura è la previsione che impone – come condizione per l’utilizzo del rimborso forfettario – di deliberare sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso. La sintassi lascia un poco a desiderare e in assenza del soggetto esplicito non è agevole individuare a chi competa l’adozione della delibera, per cui sul punto è sicuramente necessario un intervento esplicativo o correttivo in sede di conversione in legge del decreto e anche prima, quanto meno a livello di prassi o tramite l’uso invalso di ricorrere alle FAQ.
Per come è scritta la norma, l’attribuzione parrebbe essere riferita agli organismi affilianti, al Coni, al Cip o a Sport e Salute – ovvero agli enti nel cui ambito si organizzano le manifestazioni – i quali opportunamente potrebbero adottare criteri uniformi e armonizzati, validi per tutti i sodalizi sportivi affiliati o aderenti all’evento/manifestazione.
Ma non si può escludere che il legislatore, per analogia a quanto disposto per il previgente rimborso autocertificato (su cui infra al punto 6), intendesse far carico di tale adempimento al singolo sodalizio sportivo, in via preventiva, per individuare i criteri e parametri di applicazione del rimborso forfettario anche se non vi sono espresse indicazioni al riguardo.
Ancora una volta il riferimento alla tipologia di spese (in contrasto con la nozione di rimborso forfettario) apre a difficoltà operative, mentre l’individuazione delle attività potrà esplicitare e legittimare tutta una serie di mansioni e prestazioni necessarie e/o connesse alla realizzazione della manifestazione.
Il nodo sulla competenza ad adottare la delibera andrebbe risolto quanto prima, atteso che la nuova disposizione, nonostante sia in vigore dal 1 giugno, risulta di fatto inapplicabile in assenza della condizione prescritta dalla norma.
4. La comunicazione tramite RAS
Con una disposizione omologa a quella già prevista per i compensi dei direttori di gara dall’art. 25 commi 6-bis e 6-ter, il nuovo art. 29, comma 2, impone il “censimento” dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari mediante l’introduzione dell’obbligo di comunicarne nominativi e importo corrisposto attraverso apposita sezione del RAS che verrà istituita.
L’adempimento si effettua in via posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Valgano al riguardo due considerazioni:
- ai fini della prescritta comunicazione non rileva quindi il momento di erogazione del rimborso forfettario ma il periodo in cui si è svolta la prestazione (e quindi il periodo in cui si è tenuto l’evento/manifestazione riconosciuta); anche questo aspetto ci lascia perplessi, atteso che ben potrebbe svolgersi la prestazione in un trimestre e il rimborso non essere stato ancora corrisposto al termine di esso (o addirittura ancorché promesso/concordato, non venire corrisposto nemmeno successivamente);
- in assenza di specifiche indicazioni, il riferimento al trimestre dovrebbe intendersi come trimestre per anno solare tale che il primo adempimento, riferito alle prestazioni svolte nel secondo trimestre andrebbe a scadere il 31 luglio, a meno che non si intenda far decorrere il trimestre dall’entrata in vigore della disposizione, considerando quindi come primo periodo giugno-agosto e come prima scadenza il 30 settembre (ipotesi che ci parrebbe inutilmente macchinosa in fase applicativa, ma che al momento non possiamo escludere). Anche su questo aspetto saranno necessari chiarimenti oltre che la piena operatività del RAS con attivazione della nuova sezione dedicata.
Sempre in analogia con gli adempimenti previsti per gli arbitri, la disposizione specifica poi che la comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a conferma della finalità di monitoraggio delle prestazioni volontarie “remunerate” e del controllo e riscontro, in particolare da parte di INPS, sull’ammontare dei rimborsi in funzione della rilevanza di tali emolumenti sulla determinazione delle fasce di esenzione del lavoro sportivo (di cui infra al punto 5).
Non è chiaro il riferimento all’INAIL, atteso che per i volontari non sussiste alcun obbligo di assicurazione all’istituto, rimanendo obbligatoria (e sufficiente) la copertura infortuni per tutti gli sportivi dilettanti prevista dalla L. 289/02 (quando i volontari siano tesserati e svolgano attività sportiva in senso stretto) e l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile di cui all’art. 29 co. 4 (sempre, in tutti i casi e per tutte le mansioni).
Deve trattarsi presumibilmente di un refuso, presente anche nella disposizione relativa ai direttori di gara, riferito al contesto previgente e non coordinato con le modifiche introdotte dal correttivo bis che ha escluso l’assoggettamento a INAIL anche per i co.co.co. sportivi.
L’obbligo di provvedere alla comunicazione è posto genericamente a carico degli enti da intendersi come i soggetti che si avvalgono del volontario e che gli erogano il rimborso forfettario.
5. Il trattamento delle somme
La novella chiarisce infine che i predetti rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, la precisazione è opportuna e conferma, in prima battuta, la natura propria del rimborso spese. Tuttavia viene anche contestualmente stabilito che detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di cui all’art. 35 comma 8-bis e all’art. 36 comma 6, ovvero, rispettivamente alla soglia di franchigia contributiva fino a 5.000 euro annui e fiscale fino a 15.000 annui, per percipiente.
La previsione – volta evidentemente a limitare il cumulo di somme esenti in capo al medesimo soggetto – finisce per attribuire ai rimborsi forfettari in esame una natura ibrida, di somme che, da un lato, in quanto rimborso spese, non costituiscono reddito, e che, dall’altro, sono rilevanti per determinare l’eventuale superamento delle soglie di esenzione spettanti ai lavoratori sportivi autonomi. Se ne trova ulteriore conferma laddove la disposizione specifica che tali importi, seppure qualificati come rimborsi spese, costituiscono base imponibile previdenziale al superamento dei limiti di esenzione.
Naturalmente il cumulo in esame è riferito alle somme percepite e non alla possibilità di svolgere contemporaneamente per il medesimo sodalizio sportivo attività lavorativa e prestazioni di volontariato, stante il regime di incompatibilità previsto dall’art. 29 comma 3, che non viene intaccato dalla novella; semmai la disposizione conferma la possibilità – che comunque non era in dubbio – di svolgere sia prestazioni di lavoro che di volontariato, purché a favore di soggetti distinti.
Ciò premesso è evidente, sotto un profilo più operativo, che sia all’atto del pagamento dei rimborsi forfettari sia all’atto del pagamento di compensi sportivi, il percettore dovrà rilasciare l’autocertificazione riferita a tutte le somme incassate a tale titolo e in relazione a tutti i rapporti intercorsi.
Il limite della franchigia infatti è personale e – come ribadito anche dalla circolare INPS 88/2023 – opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Volendo riepilogare le somme di riferimento alla luce della nuova disposizione, delle altre disposizioni della riforma e delle indicazioni fornite con la circolare INPS, nel calcolo per la verifica dell’eventuale superamento andranno considerati gli importi incassati dal percipiente a titolo di:
- compenso per co.co.co. sportiva;
- compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- compenso per prestazione autonoma professionale sportiva (con partita iva);
- compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
- rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all’art.29 comma 2;
- compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).
corrisposti da qualsiasi soggetto compreso tra i datori di lavoro sportivo o tra i beneficiari della prestazione di volontariato sportivo e quindi non solo asd e ssd, ma anche federazioni, enti di promozione, Coni, Cip, Sport e Salute nonché, per le prestazioni di lavoro sportivo, anche le associazioni benemerite e ogni altro tesserato e, per le prestazioni autonome occasionali non sportive, ogni altro committente.
Il criterio da utilizzare è quello di cassa – nel senso che va fatto riferimento alle somme effettivamente incassate – e, per le prestazioni di co.co.co., anche il principio di cassa allargato, che comprende le somme percepite dall’1 al 12 gennaio di ciascun anno se riferite a prestazioni rese nel periodo precedente.
La compilazione dell’autocertificazione diventa quindi ancora più complessa e richiede particolare cura e attenzione considerata la funzione a cui assolve, in quanto al superamento della soglia contributiva, scatta una serie di obblighi in capo al committente beneficiario della prestazione.
Considerato poi che, a tenore dell’inciso contenuto nella disposizione, le somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario non solo concorrono alla determinazione della soglia di franchigia ma, al relativo superamento costituiscono base imponibile previdenziale, rimangono da chiarire gli aspetti operativi per assolvere ai relativi adempimenti, che si auspica verranno specificati e risolti tramite l’apposita sezione del RAS.
Si evidenzia al riguardo che mentre le comunicazioni dei volontari che percepiscono rimborsi forfettari, e dei relativi importi, vanno trasmesse in relazione al periodo di svolgimento della prestazione, le soglie di franchigia si determinano in relazione alle somme effettivamente corrisposte e quindi, pur potendosi in pratica ovviare al problema avendo cura di pagare il volontario subito dopo la manifestazione (in modo che l’importo oggetto di comunicazione nel trimestre sia allineato con quello percepito che concorre al superamento dei limiti di franchigia), è auspicabile che venga chiarito e risolto anche tale aspetto in fase di attivazione delle nuove funzionalità del RAS.
Per completezza si segnala che il pagamento dei rimborsi forfettari, in quanto riferiti a prestazioni di volontariato, non soggiace all’obbligo di tracciabilità stabilito dalla L. 205/2017 per i rapporti di lavoro subordinato o di co.co.co..
6. L’abrogazione del rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili
La possibilità di rimborsare al volontario le spese sostenute a fronte di autocertificazione, nel limite di 150 euro mensili – e a condizione che l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità – è abrogata a far data dal 1° giugno 2024 a seguito della sostituzione del comma 2 dell’art. 29 operata dal DL Sport. Tale modalità, introdotta con il correttivo bis, è stata in vigore dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024 e non può essere ulteriormente utilizzata, ferma restando la validità dei rimborsi corrisposti nel periodo di vigenza e nel rispetto delle prescrizioni indicate.
Ricordiamo al riguardo che a differenza del nuovo rimborso forfettario legato alle attività svolte in occasione di eventi e manifestazioni, il rimborso mediante autocertificazione costituiva una semplificazione contabile, escludendo la necessità di documentare le spese sostenute, ma rimaneva comunque definito come rimborso di tipo analitico in quanto riferito esclusivamente alle spese sostenute. Nel contempo rimaneva ancorato al concetto di spese di trasferta al di fuori del comune ma poteva essere riconosciuto per prestazioni anche non connesse alla realizzazione di eventi e manifestazioni.
In quanto mero rimborso spese, non costituiva reddito e non concorreva alla determinazione delle soglie di franchigia, per cui i corrispondenti importi eventualmente percepiti nel periodo di vigenza e nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicate non rilevano fiscalmente né si cumulano con altri compensi sportivi ai fini del superamento del limite di non imponibilità.
7. Il rimborso piè di lista
Con l’integrale sostituzione del comma 2 dell’art. 29 scompare dalla norma il rimborso analitico, c.d. piè di lista, per le spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per le trasferte fuori comune, che quindi parrebbe non poter più essere corrisposto. Tuttavia secondo il principio generale sulla formazione del reddito e considerato che l’art. 69 co.2 secondo periodo TUIR non risulta soppresso, il rimborso documentato di tali spese rimane sempre possibile e comprende anche l’indennità chilometrica, purché determinata analiticamente e non a forfait, secondo le indicazioni della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.38/E del 11.04.2014.
Tali importi sono irrilevanti fiscalmente e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia; non scontano limiti massimi, purché siano documentati e congrui rispetto alla struttura e all’organizzazione del sodalizio; nell’ambito della trasferta fuori comune possono riferirsi a qualsiasi prestazione svolta dal volontario sportivo, purché autorizzata o incaricata dal sodalizio e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni.
Al riguardo, pur non essendovi specifici obblighi di legge, si ritiene utile e opportuna, quale comportamento di best practice, l’adozione di una delibera preventiva che determini regole, criteri e limiti massimi dei rimborsi piè di lista da riconoscere ai volontari così come ai dirigenti per le spese di trasferta sostenute.
8. Volontario sportivo vs volontario del terzo settore
Con la previsione di rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili (limitatamente alle attività svolte in occasione di eventi e manifestazioni riconosciuti) la nozione di gratuità che caratterizza il volontario sportivo si discosta in parte da quella codificata nell’ambito del Terzo Settore che consente il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con espresso divieto di rimborsi forfettari, o il rimborso di spese autocertificate nel limite di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili a condizione che l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art.17 co.4 D.Lgs. 117/17).
Tale difformità di trattamento può trovare giustificazione nella specificità dello sport – riconosciuta anche nei principi della legge delega della riforma – e in ogni caso nelle peculiari caratteristiche della prestazione volontaristica nel settore sportivo rispetto a quella resa in altri contesti. Non a caso il legislatore – pur riprendendo la definizione di volontario dal codice del Terzo Settore – ha declinato diversamente anche le finalità che motivano l’azione del volontario, definendo “amatoriali” anziché “solidaristiche”, quelle in ambito sportivo dove la componente altruistica, tradizionalmente intesa come soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della collettività o rivolta a categorie indeterminate di soggetti bisognosi, seppure presente, quanto meno nelle prestazioni di tecnici e dirigenti che agiscono in maniera disinteressata per la promozione e lo sviluppo dello sport, anche in una dimensione civica e sociale, è mitigata da una componente ludica, di interesse e appagamento personale.
E del resto – tornando al tema della gratuità – pur riconoscendo che si tratta di un principio essenziale idoneo a garantire che la prestazione sia resa senza fini di lucro e in maniera disinteressata, si rileva che l’ordinamento, valutando la specificità di determinati settori, ammette e riconosce forme di volontariato remunerato escludendo espressamente che tali rapporti siano assimilabili ad alcuna forma di lavoro subordinato o parasubordinato: si veda ad esempio il servizio civile universale (D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40) o la figura dei cooperanti internazionali, che ricevono il c.d. pocket money (L. 11 agosto 2014, n. 125).
L’introduzione del rimborso forfettario per il volontario sportivo e soprattutto il trattamento ibrido riservato a detti importi, come sopra illustrato, contribuiscono a delineare una nuova figura di volontario sportivo come un semi-volontario o un amatore (quanto meno in relazione alle prestazioni remunerate in occasione delle manifestazioni). Il diverso regime necessita quindi di essere coordinato nel caso in cui il volontario sportivo operi a favore di un ente del terzo settore sportivo dilettantistico iscritto anche al RAS o di un ente sportivo con doppia qualifica ed iscritto al RAS e al RUNTS.
Sovviene al riguardo l’art. 6 co.2 del D.Lgs. 36/21 che, rendendo compatibili le due riforme del non profit, ha anche individuato i criteri per l’applicazione delle rispettive norme stabilendo che per i predetti enti sia prevalente la disciplina del terzo settore salva l’applicazione delle norme del D.Lgs. 36/21 limitatamente all’attività sportiva esercitata. Si dovrà pertanto capire se la prestazione del volontario sportivo, svolta in occasione delle manifestazioni sportive, possa essere regolata – come sembrerebbe più coerente con il sistema – dall’art. 29 co.2 mediante la corresponsione di rimborsi forfettari in deroga al divieto espressamente previsto in via generale per gli enti del terzo settore dall’art.17 del D.Lgs. 117/17.
Invero tra i soggetti che possono avvalersi delle prestazioni del volontario sportivo non figurano esplicitamente gli enti del terzo settore iscritti al RAS, ma si ritiene che tale omissione, più che indicare la volontà di escludere la disciplina del volontario, consegua a un mancato coordinamento con le modifiche introdotte dal correttivo bis che ha introdotto la categoria degli ETS sportivi dilettantistici (art. 6 co.1 lett.c-bis).
In ogni caso, poiché il criterio guida per determinare l’ambito di applicazione delle disposizioni della riforma dello sport agli enti con doppia qualifica viene individuato nell’esercizio dell’attività sportiva, sembrerebbe comunque ammissibile la modalità del rimborso forfettario proprio in quanto riferito a un volontario che nonostante trovi il suo statuto di riferimento nel terzo settore ( e in tal senso rimane ferma la disciplina prevista dal Codice del Terzo settore, che include ad esempio l’obbligo di tenuta del registro dei volontari non occasionali e l’estensione della copertura assicurativa alla malattia ), rende una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva ovvero la realizzazione di eventi e manifestazioni riconosciuti dagli enti sportivi. Anche su questo aspetto sono tuttavia auspicabili chiarimenti, attesa la necessità di coordinamento delle disposizioni alla luce della portata innovativa della novella che ha disallineato le figure di volontario.
* Ci riferiamo alla news: Novità in arrivo dal d.l. Sport: il ritorno dei rimborsi forfettari