Ne abbiamo già trattato approfonditamente in più articoli, analizzando le questioni più delicate e controverse, e segnalando le criticità e i dubbi.
Qui vogliamo solo ricordarne i termini in modo estremamente sintetico, e soprattutto segnalare due elementi che nel mare delle disposizioni emanate quest’anno potrebbero non essere stati compresi nella loro fondamentale importanza:
– l’ampiezza della platea dei soggetti in stato di emergenza
– la portata della dead line del 31/12/2020.
A) L’art. 28 del D.L. 34/2020
L’agevolazione in esame è disciplinata in primo luogo dall’art. 28 del D.L. 34/2020 (“Decreto rilancio”), modificato dal D.L. 104/2020 (“Decreto agosto”), che ha esteso il beneficio al mese di giugno.
Non è una disposizione specifica per il settore sportivo, ma di carattere generale per i titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e gli enti non commerciali.
a/1) A quanto ammonta e a che condizioni spetta
Ai titolari di partita IVA spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, nei quali abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, ecc.).
Il requisito del calo del fatturato non è necessario:
– per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019
– per i soggetti che hanno sede in uno dei comuni per che al 31/1/2020 erano in stato di emergenza per eventi calamitosi.
Non esiste un elenco ufficiale dei comuni in questione, è quindi necessario effettuare una ricerca a volte non facile (la Regione Toscana ha pubblicato una pagina estremamente chiara e completa, ma non tutte le regioni l’hanno fatto) ma la questione è evidentemente importante, e per i soggetti che non rispettano il requisito del calo del fatturato vale sicuramente la pena farla.
Agli enti non commerciali (e quindi le associazioni) spetta la medesima agevolazione per il canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Per gli enti non commerciali con partita IVA il canone deve essere proporzionato fra le due attività, commerciale e istituzionale, e a ciascuna parte si applicano le regole specifiche descritte qui sopra (per la parte commerciale, fuori Firenze, si devono confrontare i ricavi, l’istituzionale spetta comunque).
a/2) Il requisito dell’avvenuto pagamento
Il quinto comma dell’art. 28 stabilisce chiaramente che “Il credito d’imposta … è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 …”; pare quindi chiaro che i canoni pagati successivamente a tale data non danno diritto all’agevolazione. Salvo novità dell’ultima ora (o anche dopo l’ultima ora …), per i canoni non pagati entro tale data il credito d’imposta è quindi perduto.
Non abbiamo trovato alcuna disposizione/interpretazione/FAQ o altra fonte che abbia affrontato la casistica, non certo rara, dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali semplicemente non esiste un “periodo d’imposta 2020”: sarebbe ragionevole ritenere che per essi ci si debba riferire al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, ma nel dubbio non possiamo che consigliare caldamente di rispettare comunque la scadenza del 31/12/2020
I canoni per i quali si vuole ottenere il credito d’imposta debbono essere interamente pagati entro il 31/12/2020.
a/3) Come si usufruisce del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile a partire del giorno dopo il pagamento del canone da cui deriva, parrebbe senza alcun limite di tempo; il codice tributo da indicare nel Mod. F24 è il 6920.
Invece dell’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in questione può essere ceduto (anche parzialmente) a chiunque, utilizzando una procedura web le cui istruzioni sono disponibili sul sito del’Agenzia delle Entrate; nel caso che venga ceduto al proprietario dei locali, darà diritto all’intero credito d’imposta il pagamento del solo residuo 40%.
Attenzione: mentre per il titolare “originario” del credito d’imposte non vi sono limiti temporali per l’utilizzo, per i cessionari di esso “La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Bianca Stivanello ha approfonditamente esaminato questo aspetto in questo articolo Il “nuovo” credito di imposta per le locazioni spetta anche alle a.s.d.?, proponendo due diverse interpretazioni ma non potendo concludere altro che in forma dubitativa. Anche relativamente a questo aspetto non possiamo quindi che consigliare per prudenza di considerare dead line il 31/12/2020, anche perché qui il riferimento all’ “anno” e non al periodo d’imposta lascia ancora meno speranze.
a/4) E nel caso non vi sia una locazione vera e propria?
È previsto un credito d’imposta ridotto al 30% “in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo“, fra i quali i contratti di “utilizzo spazi”, frequenti nel settore sportivo, ma solo per i titolari di partita IVA.
B) Art. 8 del D.L. 137/2020 – “Decreto ristori”
L’agevolazione è stata poi riproposta, per i canoni relativi a ottobre, novembre e dicembre, dall’art. 1 del Decreto ristori, richiamando espressamente l’art. 28 e quindi fra l’altro con il requisito della diminuzione dei ricavi ovvero della sede in uno dei comuni in stato di emergenza, con l’estensione ai soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e due fondamentali limitazioni soggettive:
– è circoscritta alle imprese, quindi non ai professionisti e agli enti non commerciali senza partita IVA (salvo interpretazioni estensive che parrebbero assolutamente ragionevoli e in linea con lo spirito della disposizione, ma che per ora non vi sono state in via ufficiale).
– spetta solo, per quanto interessa i destinatari della presente circolare, alle imprese con codice attività ricompreso nella Tabella 1 del Decreto ristori qui allegata, ovvero degli operatori maggiormente colpiti dal lockdown di autunno: in primo luogo sport, arte e cultura, ristorazione e turismo.
La norma stabilisce che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28” e ciò che preoccupa è il termine di pagamento dei canoni:
– c’è chi dice che pretendere il pagamento entro il 31/12/2020 anche di queste mensilità non sarebbe “compatibile” con la finalità della norma
– ma ancora una volta non possiamo che suggerire per prudenza di pagare entro il 31/12/2020 anche le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, per evitare il rischio di perdere l’importante agevolazione.
Certo che se si prevede la cessione del credito al proprietario dei locali ed egli lo deve utilizzare per intero nel 2020, siamo decisamente (e forse illegittimamente) stretti …