La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale1 dell’avvio dell’operatività della procedura fissa in 60 giorni il termine per adempiere all’obbligo di comunicazione del titolare effettivo destinatario dei rapporti giuridici posti sotto osservazione dalle norme antiriciclaggio.
Il termine ultimo per effettuare la prima comunicazione al Registro delle Imprese è quindi fissato per l’11 dicembre 20232.
Le successive comunicazioni si dovranno effettuare entro 30 giorni dall’iscrizione:
- nel registro delle imprese per le imprese dotate di personalità giuridica;
- nel registro delle persone giuridiche (RPG), presso gli UTG delle prefetture o le Regioni/Province autonome per le persone giuridiche private;
- dalla data di costituzione, per quanto riguarda i trust ed istituti giuridici affini.
I dati e le informazioni sul titolare effettivo comunicati alle sezioni del registro delle imprese devono essere:
- modificati, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
- confermati, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione, o dall’ultima comunicazione della loro variazione, o dall’ultima conferma.
Le imprese con personalità giuridica possono confermare i dati e le informazioni anche contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio.
Le persone giuridiche private invece devono effettuare una specifica comunicazione annuale posto che, secondo il d.p.r. 361/2000, non è previsto il deposito obbligatorio del bilancio.
Vale la pena richiamare l’attenzione sul concetto di titolare effettivo che, ai fini delle norme sull’antiriciclaggio contenute nel d.lgs. 231/2007, è definito come3 la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza,
- il rapporto continuativo è istaurato,
- la prestazione professionale è resa o
- l’operazione è eseguita.
I soggetti obbligati alla comunicazione (art. 21 d.lgs. 231/2007) sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali) e loro consorzi
- le persone giuridiche private dotate di personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 (fondazioni e associazioni riconosciute)
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
In questa breve trattazione ci si occuperà delle persone giuridiche private di cui al d.p.r. 361/2000 per le quali, i titolari effettivi sono così individuati4:
- i fondatori se in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzionale e amministrazione.
Se, in base ai criteri di cui sopra, non fosse possibile individuare in modo univoco uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
In considerazione della ratio della norma, tesa a individuare il titolare effettivo dell’organizzazione, a parere di chi scrive andrebbero comunicati anche i nominativi di altri soggetti, come direttori generali o procuratori speciali o generali, se dotati di poteri di firma o rappresentanza.
La comunicazione del titolare effettivo si presenta in modo telematico al Registro delle imprese che nel frattempo è stato implementato con il registro dei titolari effettivi composto a sua volta di due sezioni:
- una sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 231/2007;
- una sezione speciale, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 231/2007.
Quanto sopra per definire l’area del commento della materia che, come già detto, riguarderà solo le persone giuridiche private.
Partiamo dal soggetto tenutario del Registro dei titolari effettivi: è il Registro delle imprese che, ai fini del d.lgs. 231/2007, ha organizzato la sezione autonoma e la sezione speciale come descritte sopra. Il fatto che l’associazione o la fondazione abbiano attività commerciale o meno e quindi siano o meno iscritte al Rea non interessa in questa sede.
Rileva invece il fatto che le persone giuridiche private siano iscritte negli RPG tenuti:
- dagli Uffici territoriali del Governo presso le prefetture territorialmente competenti
- dalle Regioni
- dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto si deve trattare di associazioni riconosciute e di fondazioni (ed è appena il caso di ricordare che le fondazioni possono essere solo “riconosciute”).
Le associazioni non riconosciute invece non devono effettuare alcuna comunicazione anche se iscritte al Rea.
Perciò si ribadisce che il fatto che non è rilevante che la persona giuridica privata sia o meno iscritta al Rea.
Come si è già detto in precedenza, nel novellato5 d.lgs. 231/2007 si fa espresso riferimento ai registri persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000.
Tuttavia, con le successive riforme del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dello sport (nello specifico d.lgs. 39/2021) sono stati introdotti altri due regimi di riconoscimento della personalità giuridica, assai diversi rispetto a quello ex d.p.r. 361/2000 che, a parere di chi scrive, risulta soffrire di una discreta obsolescenza.
Potrebbe trattarsi di un lapsus calami oppure di una scelta ponderata di mantenere un testo nella sua formulazione originaria, già incardinata nel suo iter, evitando così di dover ripetere il procedimento di approvazione e che nel frattempo ha accumulato un ritardo di ben sei anni.
Il tutto si potrebbe infatti sanare prendendo il primo decreto legge omnibus di passaggio per sistemare una evidente e altrimenti non spiegabile esclusione di soggetti che, al contrario, secondo la ratio della norma dovrebbero essere censiti.
È solo una supposizione, che però sarebbe confermata da un paio di risposte fornite dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi che, in una sua pubblicazione di FAQ raccolte6 e online già dallo scorso luglio, seppure senza argomentazione della tesi, afferma che anche gli ETS e le a.s.d. iscritti nei relativi registri di riferimento e con personalità giuridica riconosciuta dovrebbero comunicare il titolare effettivo.
Oppure…
Si potrebbe dare una diversa lettura, ma – si sottolinea – è una supposizione di chi scrive che dovrebbe essere suffragata da un’interpretazione autentica da parte dei ministeri interessati: il legislatore avrebbe espressamente escluso ETS e a.s.d. perché i relativi registri offrono già un sufficiente grado di informativa e trasparenza.
Non solo: secondo le norme che regolano gli ETS, le attività di interesse generale hanno come beneficiari la collettività e vigendo il voto per testa in assemblea, non sarebbe del tutto semplice controllare le espressioni di voto degli associati. Eliminati i due motivi per i quali occorrerebbe comunicare il titolare effettivo, resterebbe da comunicare il legale rappresentante e gli eventuali altri soggetti con poteri di rappresentanza ma che risultano già presenti nel Runts all’interno del quale le iscrizioni ivi riportate hanno natura costitutiva.
Identiche motivazioni si rinvengono nelle associazioni sportive dilettantistiche che sono iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche, registro nel quale, al pari del Runts, le iscrizioni hanno effetto costitutivo. Le attività svolte sono rivolte alla collettività che intende praticare lo sport in generale e nelle assemblee degli associati vige il voto per testa.
Quindi l’iscrizione del titolare effettivo per le associazioni e fondazioni iscritte al Runts e per le a.s.d. iscritte al Ras sarebbe un adempimento sostanzialmente inutile e come tale non necessario poiché i dati sono già in possesso della Pubblica Amministrazione e possono essere consultati liberamente da chiunque ne abbia interesse.
Le persone giuridiche private dotate invece di personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000 si troverebbero a doversi iscrivere nel registro dei titolari effettivi perché potrebbero non avere né la trasparenza né la pubblicità che invece hanno ETS e a.s.d.
Tra le persone giuridiche private infatti si possono trovare soggetti che hanno finalità e beneficiari specifici oltre a rapporti di controllo dei voti in assemblea/consiglio di amministrazione: ricordiamo infatti che si possono costituire e iscrivere negli RPG enti che hanno scelto una governance non basata su principi democratici e che, proprio per questo, non accedono ai regimi fiscali agevolati.
Va poi detto che l’organizzazione dei registri delle persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000 è estremamente frammentaria, essendo basata su 20 regioni, 2 province autonome e 103 uffici territoriali del governo, ognuno dei quali ha un proprio registro delle persone giuridiche che generalmente non colloquia con gli omologhi.
Anche l’accesso alle informazioni non è certamente dei più agevoli: in un altro intervento sul tema “riconoscimento della personalità giuridica” avevo segnalato che non vi è un collegamento telematico diretto e che perciò occorre accedere di persona all’ufficio e quindi chiedere i dati che interessano.
Si tratta quindi di una materia che richiederebbe maggiore attenzione da parte di tutti i ministeri interessati e gli enti locali coinvolti: il loro compito è anche quello di garantire la fede pubblica ma, se i dati indicati nei registri di loro competenza non sono né accessibili né attendibili, tale compito risulta vanificato.
Sul tema sarebbe opportuna una tempestiva indicazione da parte dei ministeri coinvolti, indicazione che è richiesta da diverse migliaia di soggetti che sarebbero ben felici di evitare una costosa e inutile pratica di comunicazione contenente doppioni di dati già in possesso delle Autorità.
Infine, ma non per importanza, le sanzioni: sono quelle previste dall’art. 2630 cod.civ. e pertanto la sanzione va da 103,00 euro a 1.032,00 euro, ridotta a un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto. Si faccia attenzione perché l’obbligo della comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sarà comminata a tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.
- Gazzetta Ufficiale serie generale n. 236 del 09/10/2023 – d.m. 29/09/2023 Ministero delle imprese e del Made in Italy / Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. [↩]
- Tenuto conto del giorno di pubblicazione in GU del decreto (09/10/2023) e del fatto che la scadenza naturale sarebbe di sabato, il termine è differito al primo giorno non feriale successivo e cioè l’11/12/2023. [↩]
- Il corsivo è contenuto nell’art. 1, d.lgs. 231/2007. [↩]
- Cfr. art. 20, comma 4, d.lgs. 231/2007. [↩]
- Le modifiche sono del 2017 [↩]
- Cfr. risposte 5 e 6 delle slides pubblicate qui: https://issuu.com/cameracommerciomilano/docs/quesiti_titolare_effettivo_camera_d_ba73ac8f9ecd8d [↩]