Come è noto la riforma del lavoro sportivo è intervenuta anche sul trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi (art. 35, d.lgs. 36/2021) stabilendo che tutti i lavoratori sportivi autonomi, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) nel settore dilettantistico, devono essere iscritti alla gestione separata INPS, mentre la gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) è riservata ai lavoratori sportivi subordinati professionisti e dilettantisti, e agli autonomi nel solo settore professionistico.
Pur prevedendo il passaggio automatico alla gestione separata INPS per gli autonomi già iscritti alla gestione ex-Enpals, la novella ha dato la possibilità di optare per il mantenimento del regime previdenziale precedente: inizialmente questa opzione doveva essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, quindi entro il 31 dicembre 2023. A fine dicembre è intervenuto il Decreto Milleproroghe (d.l. 215/2023, n. 215, conv. con l. n. 18/2024) che ha dato altri sei mesi tempo, spostando il termine al 30 giugno 2024.
Ai lavoratori interessati ricordiamo che la procedura può essere effettuata online sul portale INPS, autenticandosi con SPID, CNS o CIE, e selezionando l’opzione “esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello Spettacolo“; per garantire la corretta gestione delle denunce mensili, della decisione va informato il datore di lavoro.
Sul punto v. anche:
Riapertura dei termini per l’opzione ex-Enpals (ultimo paragrafo dell’articolo di B. Stivanello, Esenzione sui premi, comunicazioni arbitrali e opzione ex-Enpals nel Milleproroghe)