Sono molti gli interrogativi che si pongono gli operatori circa le modalità di applicazione della riforma, e che purtroppo non hanno trovato alcun riscontro nel primo documento di prassi emanato dagli organi preposti.
Ricordiamo, infatti, che dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del correttivo-bis, avvenuta lo scorso 4 settembre, solo ieri, 25 ottobre 2023, è stata emanata la prima circolare interpretativa, mentre tacciono sia l’Agenzia delle Entrate, sia l’INPS, sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal senso si auspica anche un documento interpretativo del Dipartimento per lo Sport, ovvero di Sport e Salute, che possa agevolare l’applicazione di una serie di adempimenti innovativi per il mondo sportivo attraverso il RAS.
Nonostante venga affermato che alla co.co.co. in ambito di dilettantismo sportivo non sia applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 – in presenza dei due requisiti della durata delle prestazioni oggetto del contratto, non superiore alle 24 ore settimanali, e del coordinamento delle prestazioni sotto il profilo tecnico-sportivo – la Circolare non prende posizione sulle numerose problematiche che stanno affrontando in questo periodo gli operatori.
Facciamo riferimento, tra gli altri, ai seguenti dubbi operativi ai quali si sta dando risposta secondo i principi generali e in un’ottica di sistema, ma in cui sarebbero necessarie certezze:
- modalità di calcolo delle 24 ore settimanali;
- individuazione della soglia di esenzione INPS di euro 5 mila a decorrere dal 1° luglio 2023
- applicazione ai rimborsi spese per trasferte in ambito di co.co.co. della disciplina generalmente applicabile in ambito di redditi assimilati al lavoro dipendente
- applicazione ai redditi eccedenti i 15mila euro delle normali detrazioni di imposta
- possibilità per i pensionati quota 100, di applicare il co.co.co. sportivo
- possibilità di applicare più fattispecie contrattuali da parte del medesimo collaboratore, esempio con co.co.co. sportivo come atleta e con co.co.co. amministrativo gestionale per attività non sportive
- e altro…
Si segnala infine la presenza, nella circolare, di due refusi, a dimostrazione della necessità di una diversa e maggiore attenzione alle nuove disposizioni del documento in commento.
Innanzitutto, a pag. 4 del documento si afferma che la comunicazione del rapporto di lavoro sportivo
“Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.”;
affermazione difforme dal dettato normativo e successivamente smentita nella successiva pag. 5:
“Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.”
Secondariamente, la circolare non risulta aggiornata, posto che il RAS è a oggi pienamente operativo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo:(*)
“Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023.” (*)
È sicuramente auspicabile che venga emanato un nuovo documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla materia ma anche degli altri soggetti istituzionali per consentire ai dirigenti sportivi, ai loro professionisti di riferimento e più in generale a tutti coloro che a vario titolo sono interessati dalla Riforma di poter svolgere con maggior chiarezza le attività necessarie. Come sempre Fiscosport avrà cura di informare i lettori non appena vi saranno gli interventi auspicati.
(*) AGGIORNAMENTO:
In data 26 ottobre, l’INL ha emanato due note di chiarimento alla circolare qui commentata, la n. 459 e la n. 460. Per un commento alla Circolare n. 2/2023 con le conclusioni a cui si giunge anche alla luce delle due note si v. Franca Fabietti, Considerazioni dopo la Circolare INL n. 2/2023. Fortunatamente proroga in vista
[ult. agg. 28 ott. 2023, ore 16.00]