La trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali annuali per il popolamento della dichiarazione dei redditi precompilata era già a ruolo per l’anno 2021 per gli enti con un volume di entrate superiore a un milione di euro.
Con l’anno 2022 entrano in gioco anche gli enti con un volume di entrate superiore ai 220.000 euro.
Secondo il d.m. 03/02/2021 gli enti interessati dall’invio sono:
- le Onlus (d.lgs. 460/97)
- le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000)
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (d.lgs. 42/2004)
- e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il decreto utilizza una strana formulazione per individuare i soggetti interessati: sarebbe stato sufficiente richiamare l’art. 83 d.lgs. 117/2017 con le norme “ponte” (artt. 104 e 101 d.lgs. 117/2017) necessarie per coprire il lasso di tempo (nel luglio prossimo saranno sei anni!) per la piena operatività del Runts e per l’autorizzazione della Commissione europea.
Così come è scritto sembra che siano escluse le OdV ma in realtà tali organizzazioni sono Onlus di diritto.
Non sono comprese le a.s.d. a meno che le stesse siano anche Aps e/o Onlus.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate è telematica e, dopo un periodo di sperimentazione, durante il quale la trasmissione è stata facoltativa, essa ha ora carattere di obbligo e deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per ogni donatore si devono trasmettere il codice fiscale e l’importo versato nell’anno di riferimento.
Trattandosi di una trasmissione obbligatoria per gli enti che hanno un volume di donazioni pari o superiore a 220.000 euro, si applicano le sanzioni relative all’art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
L’applicativo per il popolamento del file da trasmettere si trova in un’apposita sezione del Desktop Telematico e può essere utilizzato sia dagli intermediari (canale Entratel) sia dagli enti se utenti del servizio Fisconline. E’ ammesso l’utilizzo di altri software purché il file da tasmettere abbia lo stesso tracciato record del file prodotto con l’applicativo dell’Agenzia delle entrate.
Oggetto della comunicazione sono le erogazioni liberali in denaro effettuate attraverso mezzi di pagamento tracciabili da:
- donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
- altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.
Le erogazioni liberali effettuate attraverso SDD (Sepa Direct Debit) sono un classico esempio di pagamento dove il donatore “continuativo” ha fornito i propri dati anagrafici, codice fiscale compreso. Per poter attivare l’SDD infatti occorre fornire obbligatoriamente il codice fiscale.
Anche i pagamenti effettuati attraverso bonifico o altri mezzi di pagamento tracciabili possono rientrare nella comunicazione delle erogazioni liberali purché il donatore abbia fornito il proprio codice fiscale.
È importante sottolineare che i codici fiscali devono essere tratti da documenti ufficiali come l’apposito tesserino o la carta di identità.
È invece sconsigliabile la generazione di codici fiscali mediante l’utilizzo dei tools reperibili in rete perché il codice così generato potrebbe non essere presente nell’Anagrafe tributaria oppure il donatore potrebbe essere assegnatario di un codice fiscale particolare per un caso (non infrequente) di omocodìa.
Se il codice fiscale fosse calcolato e non tratto da un documento personale del donatore lo si dovrebbe poi ricercare e validare mediante l’apposito servizio dell’Agenzia delle entrate il che renderebbe l’operazione particolarmente laboriosa.
Il rischio sarebbe quello di vedere scartato il record del donatore con il codice fiscale non presente nell’Anagrafe tributaria oppure di attribuire l’erogazione liberale a un donatore estraneo all’operazione nel caso di omocodìa.
Vale la pena ricordare che in questo caso lo scarto riguarderebbe esclusivamente il record non valido e non l’intera fornitura sicché l’ente può eseguire nei cinque giorni successivi un’ulteriore trasmissione con i dati rettificati.
È anche possibile gestire il rifiuto alla fornitura dei propri dati personali all’Agenzia delle entrate così come è possibile comunicare eventuali restituzioni ai donatori delle erogazioni liberali effettuate negli anni precedenti. In questo caso i dati andrebbero a popolare le caselle della dichiarazione precompilata relative alla restituzione degli oneri deducibili/detraibili che darebbero luogo alla tassazione separata per il contribuente.
Nel caso di operazioni di raccolta fondi effettuate mediante apposite piattaforme non sono oggetto di comunicazione i trasferimenti di fondi dal gestore della piattaforma e l’ente beneficiario. Il motivo è semplice: la piattaforma (rectius: il gestore della piattaforma) non ha titolo per la deduzione/detrazione dei fondi raccolti. Svolge solo la funzione di tramite tra donatore e ente beneficiario e perciò riveste il ruolo di un terzo necessario all’esecuzione dell’operazione.
Solo se la piattaforma fornirà all’ente beneficiario i dati dei donatori questi potranno essere inseriti nella comunicazione diretta all’Agenzia delle entrate.
Un altro caso frequente è quello del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi: la comunicazione del dato è da riferire ai due cointestatari oppure è possibile riferire la donazione ad uno solo?
L’Agenzia delle entrate nell’apposita pagina di risposte alle domande frequenti ha precisato che un donatore può comunicare all’ente beneficiario se la donazione è da attribuire a uno solo dei cointestatari. In mancanza di informazioni, l’onere va imputato al 50% ai cointestatari.
Come si è detto, la comunicazione delle erogazioni liberali non è un obbligo ma deve essere vista come un’opportunità per gli enti beneficiari per fidelizzare ulteriormente i donatori, offrendo loro la possibilità di vedersi già esposto l’onere nella propria dichiarazione precompilata sebbene, va detto, il contribuente debba comunque verificare la correttezza del dato indicato nella precompilata e debba conservare i documenti relativi.
Da ultimo, ma non per importanza, l’ente beneficiario deve ponderare il lato relativo al trattamento dei dati personali: la raccolta dei dati, il loro trattamento per programmi di fidelizzazione, il trasferimento dei dati all’Agenzia delle entrate ecc. sono tutti aspetti che devono essere oggetto di un’apposita informativa da rilasciare al donatore per richiedere il suo consenso.
Si tratta quindi di operazioni che devono essere organizzate e gestite evitando improvvisazioni.
Si segnala anche questo intervento nel quale erano stati sollevati alcuni dubbi, risolti con successivi interventi da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto quelli legati ai conti correnti cointestati.
[Ultimo aggiornamento: 19/01/2023]