Il d.lgs. 39/2021, avente a oggetto “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, e, sostanzialmente, la disciplina di funzionamento del nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche” è invece già operativo dal 31/08/2022 (vedi Fabio Romei, È online il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).
Il presente articolo propone un sunto del provvedimento, e riprende sostanzialmente quanto già evidenziato nella presentazione del correttivo nell’articolo del sottoscritto del 19 luglio scorso (Il decreto correttivo della Riforma dello sport), recependo le eventuali variazioni rispetto alla bozza del correttivo allora commentata.
A questa prima “introduzione” seguono articoli di approfondimento sui vari capitoli della riforma (si possono trovare a questo link), e non mancheranno nuovi webinar di aggiornamento condotti dagli esperti di Fiscosport, nel corso dei quali cercheremo di offrire ai nostri lettori indicazioni operative sui nuovi obblighi e adempimenti previsti dalla stessa.
Precisiamo, da ultimo, che tutte le considerazioni che seguono sono tratte dalla lettura della bozza in circolazione del decreto correttivo oggetto di approvazione da parte del CdM. Non esiste, a oggi, il testo “bollinato” del provvedimento. Ci sentiamo di escludere che il testo definitivo possa essere (anche in minima parte) diverso. Qualora lo fosse, ne daremo immediata comunicazione
Gli interventi di natura civilistica
[Sul tema si veda anche Donato Foresta, Cooperative, s.s.d. e distribuzione utili]
a. Il “recupero” delle cooperative sportive
Il primo intervento, molto atteso, è rappresentato dal recupero, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state immotivatamente espunte dal testo del d.lgs. 36.
Contemporaneamente, viene esclusa la possibilità che gli enti sportivi possano assumere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS).
b. I requisiti statutari e la disciplina delle società sportive di capitali
Viene chiarito che le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle disposizioni del decreto 36 relative alla distribuibilità degli utili, al rimborso al socio della quota sottoscritta e della distribuzione del patrimonio residuo.
La precisazione ha effetto soprattutto per quanto riguarda i requisiti statutari di democrazia interna e di cedibilità della quota societaria.
c. La distribuibilità (parziale) degli utili
La possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., già prevista dal d.lgs. 36/2021 in misura non superiore al 50% degli utili prodotti – e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – viene estesa anche alle società sportive cooperative e ulteriormente rafforzata:
- per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l’art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche – diverse dalle cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all’80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva.
Attenzione: in relazione alle fattispecie sub b. e c., si ricorda, che, qualora il sodalizio intendesse beneficiare dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” dei corrispettivi specifici (quote di abbonamento, rette ecc.) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 T.U.I.R. e 4, c. 4, d.p.r. 633/1972, dovrà comunque prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall’art. 148 medesimo, tra le quali l’incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità totale degli utili di esercizio.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di circolare 18/2018 ha operato un’apertura esclusivamente in relazione alle clausole previste dalle lettere c) ed e) dell’art. 148, c. 8, T.U.I.R. (disciplina uniforme del rapporto associativo e eleggibilità libera degli organi associativi), che possono non essere previste dagli statuti delle società sportive di capitali.
d. I rapporti con il Terzo Settore
Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti sia nel Runts che nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd), con ciò escludendosi che possa esistere uno sport dilettantistico nell’ambito del Terzo Settore diverso da quello riconosciuto dal CONI/dal Dipartimento dello Sport;
Qualora un ETS sia iscritto anche al Rnasd, le disposizioni del d.lgs. 36/2021 si applicheranno esclusivamente con riferimento all’attività sportiva esercitata (e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e compatibilmente con le regole del Terzo Settore;
Qualora un ETS, anche nella forma di Impresa Sociale, sia iscritto al Rnasd, non si applicherà il requisito di svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica (altrimenti non potrebbe svolgere altre attività di interesse generale).
e. Rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi
Viene confermato che i sodalizi sportivi dilettantistici dovranno svolgere l’attività sportiva dilettantistica in via esclusiva o principale, e che (in analogia con il Terzo Settore) le attività “diverse, secondarie e strumentali” potranno essere svolte se esplicitamente previste dallo statuto (il che renderà necessaria una revisione degli statuti) solo entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.
Ricordiamo che, per gli Enti del Terzo Settore i limiti quantitativi di svolgimento delle attività diverse sono stati fissati nel 30% delle entrate o nel 66% dei costi complessivi, ed è probabile che l’emanando decreto preveda soglie analoghe anche nello sport.
A tal fine, il correttivo prevede esplicitamente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dai sodalizi sportivi.
Si tratta di una previsione assolutamente opportuna in quanto il collocamento di tali entrate tra quelle derivanti da attività “diverse da quella principale sportiva dilettantistica” avrebbe creato problemi insormontabili di sostenibilità economica e finanziaria dei sodalizi, considerato il peso che tali incassi hanno nei bilanci delle società sportive.
Gli interventi in materia di lavoro sportivo
Si tratta della parte più corposa del correttivo, che è intervenuto in maniera molto impattante sul testo originario del d.lgs. 36, arrivando, in qualche passaggio, a stravolgerlo.
Vediamo in sintesi le principali novità:
- I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più: viene infatti espressamente prevista l’abrogazione dell’art. 67, c.1, lett. m), per la parte che disciplinava tali compensi (Resteranno in vita, con la vecchia disciplina, i compensi ai direttori artistici e collaboratori di bande amatoriali, anche se l’applicazione concreta della stessa, dopo le sentenze della Cassazione e l’abrogazione dei compensi sportivi appare non priva di problematiche).
Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, d.p.r. 600/1973) e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote); - Le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo. Viene cancellata, rispetto al testo originario del decreto 36, la figura dell’amatore, che aveva sollevato molte perplessità;
- Il volontario (di nuovo: in analogia con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo, non potrà essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
- Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. Rispetto al testo originario la nozione di lavoratore sportivo viene ampliata al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene infatti estesa a tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. A tal fine è probabile che gli enti affilianti procederanno a individuare tali figure attraverso delibere ad hoc, come accaduto quando fu emanata la circolare INL del dicembre 2016;
- Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal d.lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo). Questo aspetto è molto delicato e occorrerà attendere l’emanazione delle delibere federali di cui sopra per capire se figure quali i custodi, le receptionist, gli addetti alle pulizie, i giardinieri ecc. potranno essere inquadrati quali lavoratori sportivi o quali lavoratori ordinari;
- Salvo quanto si dirà più oltre, il lavoro sportivo potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma o di co.co.co. Rispetto alla versione originaria del decreto 36 viene a tal fine “recuperata” l’esimente prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d) del d.lgs. 15/06/2015, n. 81 (c.d. Job Act), ai sensi della quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici non sono automaticamente riqualificate in prestazioni di lavoro subordinato. Viene inoltre mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale;
- A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI;
- Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di cinque anni, e allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purché vi consenta l’altra parte). Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro;
- Non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) e un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico e i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico;
- Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell’abrogata l. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;
- Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
Questo passaggio merita un primo approfondimento:- Innanzitutto, la presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 18 ore settimanali, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa (ad es. lo sportivo potrebbe essere in possesso di P.IVA in quanto svolge continuativamente la propria attività per più committenti – caso tipico degli istruttori sportivi);
- In secondo luogo, rimanendo operante l’esimente di cui all’art. 2, c. 2, Job Act, il superamento della soglia delle 18 ore non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualificata in rapporto di lavoro subordinato: tale evenienza dovrà essere provata in relazione alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto, ed è comunque ferma la possibilità di ricorrere all’istituto della certificazione del rapporto di lavoro;
- Infine, rimane poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali: come limite massimo settimana per settimana o come media settimanale nell’ambito della durata complessiva del rapporto? Per fare un esempio: l’allenatore di nuoto o l’istruttore che opera in una piscina potrebbero superare le 18 ore in estate e rimanere sotto le 10 ore in inverno. Se la media annuale fosse di 15 o 16 ore settimanali, opererebbe la presunzione in oggetto o no? Non essendo stato tale passaggio chiarito nell’iter di approvazione del correttivo sarà necessario attendere indicazioni ufficiali, auspicabilmente nella direzione di tener conto dell’impegno medio.
- I pubblici dipendenti potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;
- Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.
[Sugli interventi in materia giuslavoristica si vedano gli articoli di Biancamaria Stivanello, Figura e inquadramento del lavoratore sportivo; Fabio Romei, Il lavoratore sportivo con partita IVA]
Vincolo Sportivo e tesseramento
- Viene prevista l’abolizione, a decorrere dal 01/07/2023 (fine della prossima stagione sportiva) dell’istituto del vincolo sportivo. Ciò significa che ogni rinnovo di tesseramento dovrà prevedere la sottoscrizione dell’atleta. A (parziale) compensazione per le società sportive che hanno formato il giovane atleta viene previsto un premio di formazione tecnica in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta, la cui misura e le cui modalità applicative dovranno essere individuate dalle singole federazioni sportive.
- A livello di tesseramento, viene alzata da 12 a 14 anni il limite di età al di sopra del quale è necessario l’assenso (la firma) del minore ai fini del perfezionamento della procedura
[Si veda, sul tema, Barbara Agostinis, Il tesseramento e il vincolo sportivo]
Il trattamento tributario e l’assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico
Il trattamento tributario e previdenziale (e, quindi, il costo che dovranno affrontare i sodalizi e i lavoratori sportivi) dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall’entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:
- La prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000,00 Euro
- La seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro
- La terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro
Con la precisazione che (questa volta per espressa previsione di legge e non a seguito di indicazioni di prassi) all’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
1. Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. In concreto, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui.
Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).
Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Tale agevolazione è prevista anche per il settore professionistico ma esclusivamente in favore degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni e, si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive professionistiche “piccole”, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro.
In assenza di diversa specifica previsione, deve intendersi che le modalità di applicazione delle ritenute siano quelle ordinarie, cioè con il meccanismo del calcolo progressivo del reddito in busta paga per i lavoratori dipendenti e co.co.co, anche A/G, e attraverso l’esposizione della ritenuta del 20% in fattura da parte dei lavoratori autonomi (non forfettari), ferma restando, in entrambi i casi, l’esenzione dei primi 15.000,00 Euro.
A tale proposito il novellato comma 6-ter dell’art. 36 prevede, espressamente, ma solo per i giovani atleti nel settore professionistico, che in caso di superamento del limite di Euro 15.000,00 tale importo non contribuisce al calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.
Né il decreto 36 né il correttivo danno inoltre indicazioni di come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra “commerciale”): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali per le indicazioni operative.
Ricordiamo che i premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% quale che sia l’importo dei premi medesimi.
2. L’assoggettamento previdenziale: dal punto di vista previdenziale l’impostazione è un po’ più complicata.
- Innanzitutto, l’esenzione dall’assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia. Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale
Ciò comporta, in concreto, che l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui. - La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.
- Le aliquote contributive – da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 Euro, possono essere riassunte nella seguente tabella:
tipologia di rapporto | Aliquota previdenziale | Aliquote “minori” assistenziali | Ripartizione società sportiva/lavoratore |
Lavoro subordinato | 33% | 5,17% | 23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro) |
Co.co.co. | 25% | 2,03% | 2/3 – 1/3 |
Lavoratori autonomi | 25% | 1,23% | Addebito (volontario) 4% al committente |
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie | 24% | // | Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente |
Con la precisazione che fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle “minori”) saranno ridotte al 50% e che l’imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.
È la base imponibile che viene ridotta del 50%: la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.
[Sul punto v. Franca Fabietti, Oneri fiscali e contributi per le collaborazioni coordinate e continuative e professionisti]
Gli adempimenti
Per venire incontro alle esigenze di evitare l’eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, evidenziate soprattutto da parte dei piccoli sodalizi sportivi, viene prevista una notevole semplificazione e una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21;
- tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00. Per importi superiori a € 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;
- predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Comunicazione Inail e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;
- L’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato
- in caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.
Il procedimento semplificato è da accogliere certamente con favore, anche se sarà necessario coordinare l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (01/01/2023) con la circostanza che tali semplificazioni dovranno essere disciplinate operativamente da un decreto attuativo che dovrà essere approvato entro il 01/4/2023 – termine peraltro ordinatorio. Dovranno essere date necessarie istruzioni per disciplinare il periodo intermedio.
Inoltre, non si può non rilevare che una tale mole di adempimenti a carico del costituendo Rnasd, desta grandi perplessità operative: considerato che per attendere la (ancora non completa) operatività del Runts sono stati necessari oltre 4 anni, lo scetticismo appare più che giustificato.
* * *
Come accennato in apertura, il presente contributo costituisce soltanto una prima e molto sintetica analisi dell’impianto definitivo della Riforma dello sport quale emerge dopo l’approvazione del decreto in esame.
Per gli articoli specifici di approfondimento delle singole tematiche – in parte linkati anche nel presente articolo – vi invitiamo a visitare la pagina (in continuo aggiornamento) dedicata alla Riforma dello Sport. A breve, inoltre, verranno comunicate le date dei webinar di aggiornamento al Corso sulla riforma dello sport.
[Agg.: 13 ottobre 2022]