Come noto l’articolo 49 del d.lgs 21.11.2007 ha disciplinato il divieto di trasferimenti di denaro contante e di qualsiasi titolo al portatore, in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (quindi sia per persone fisiche che per persone giuridiche) laddove il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore complessivamente alle soglie previste dalla normativa vigente.
Come noto l’articolo 49 del d.lgs 21.11.2007 ha disciplinato il divieto di trasferimenti di denaro contante e di qualsiasi titolo al portatore, in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (quindi sia per persone fisiche che per persone giuridiche) laddove il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore complessivamente alle soglie previste dalla normativa vigente.
Questo contenuto è disponibile solo in abbonamento. Effettua il login oppure prova l'abbonamento gratuito per 30 giorni