Il dettato normativo, muovendo dai riscontri della letteratura scientifica secondo cui il trattamento “salvavita” debba essere il più tempestivo possibile, attraverso il massaggio cardiaco (praticato anche da personale non sanitario), con, a seguire, entro il minore tempo possibile, la disponibilità di un DAE, idoneo a fare riprendere l’attività cardiaca spontaneamente, ha imposto l’obbligo della presenza del defibrillatore in luoghi particolarmente affollati e presso gli impianti sportivi, considerata l’idoneità dell’attività sportiva a slatentizzare patologie cardiache.
L’entrata in vigore dell’adempimento appena richiamato era stata caratterizzata da numerosi rinvii e proroghe, nonchè da molteplici dubbi operativi, anche in considerazione della formulazione, non sempre comprensibile, delle disposizioni normative.
È doveroso richiamare, per chiarezza, che la fonte normativa principale in materia è costituita dal Decreto Balduzzi in combinato disposto con il successivo – attuativo – decreto del 26 giugno 2017 “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” (sul punto, B. Agostinis, Tipologie di attività per le quali è previsto l’obbligo di dotazione del defibrillatore).
Quest’ultimo, in sintesi, prevede che:
- Ogni impianto sportivo debba essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- Nel corso delle gare sia presente una persona debitamente formata all’utilizzo del defibrillatore;
- Spetta alle società o associazioni sportive dilettantistiche verificare, durante le gare, la presenza del defibrillatore e della persona formata;
- Sono escluse dagli obblighi di cui sopra le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo e quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio elencate in allegato al decreto (ad esempio: armi sportive, bocce, dama, golf, tiro a segno e a volo, ecc).
Il primo provvedimento, come si può ricordare, imponeva a ciascun sodalizio sportivo dilettantistico (a eccezione di quelli praticanti sport a ridotto impegno cardiocircolatorio) di dotarsi del defibrillatore1, prevedendo la possibilità di associarsi per adempiere a un simile obbligo, nel caso di utilizzo di uno stesso impianto da parte di più società, nonché la possibilità di demandare l’onere della dotazione del dispositivo salvavita al gestore dell’impianto.
La necessità di garantire che l’obiettivo primario di tutela della salute dei praticanti attività sportiva venga effettivamente raggiunto, impone che lo strumento salvavita sia in grado di funzionare, in quanto correttamente mantenuto, nonché per la presenza di personale adeguatamente formato all’utilizzo dello stesso.
Simili obblighi sono stati invero espressamente specificati dal successivo provvedimento normativo, attuativo del Decreto Balduzzi, ai sensi del quale l’obbligo di dotazione del defibrillatore si intende assolto da parte dei soggetti obbligati qualora:
“a) utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità’ competitive ed attività’ agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche“.
Quest’anno, dopo un lungo periodo di silenzio, il legislatore è tornato sull’argomento, con l’emanazione, tra l’altro, del decreto 16 marzo 20232 con cui il Ministero della Salute definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (come richiesto dalla Legge 4 agosto 2021, n.116) e dal il decreto 7 aprile 20233, teso a fornire “Indicazioni sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici”.
Il legislatore ribadisce l’obbligo di dotare gli enti sportivi dilettantistici del DAE, muovendo dalle seguenti riflessioni:
E’ un dato consolidato che l’attivita’ fisica regolare e’ in grado di ridurre l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia, l’attivita’ fisica costituisce di per se’ un possibile rischio di arresto cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache. Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si pratica attivita’ fisica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere scenario di arresto cardiaco piu’ frequentemente di altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema piu’ efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza.
Se si considera che la pratica sportiva e’ espressione di promozione, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche disponibili.
Le medesime considerazioni suggeriscono l’opportunità di estendere la dotazione del defibrillatore, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, anche in luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre e ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l’attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 2011, sulla base di considerazioni analoghe.
Con specifico riguardo agli enti sportivi dilettantistici, il decreto fornisce le seguenti indicazioni operative, in linea con quanto già stabilito sia a carattere generale che dal decreto ministeriale 18 marzo 2011.
Le società sportive si devono dotare di DAE4, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida citate. Secondo cui:
L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. Gli enti che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono, tuttavia, associarsi ai fini dell’attuazione dell’obbligo citato e demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del DAE al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori.
Le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, sono tenute a condividere lo strumento salvavita con coloro che utilizzano gli impianti stessi.
Nell’ambito del decreto viene espressamente ribadita la necessità che le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo debbano assicurarsi non solo della presenza5, bensì anche del regolare funzionamento del dispositivo6.
Da ultimo, non certo per importanza, si precisa che negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE con il relativo personale addestrato all’utilizzo.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il legislatore demanda ai sodalizi la scelta del numero di soggetti da formare, strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente, precisando la necessità che “per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone”7, individuati tra i collaboratori che, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.
La necessaria tempestività dell’intervento salvavita presuppone un’adeguata conoscenza dell’esistenza e dell’esatta ubicazione – presso l’impianto – dello strumento.
A tal fine, le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).
La mancanza o l’impossibilità di utilizzo del medesimo (per difetto di manutenzione) può invero costituire un presupposto di responsabilità civile e/o penale (ai sensi dell’art. 40 c.p.).((Secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”))
Un simile concetto è precisato dal legislatore, secondo cui: “La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo”8 ed è tenuta a indicare un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.
Infine, è doveroso ricordare che l’adempimento degli obblighi di sicurezza nel contesto sportivo, tra cui rientra, a pieno titolo la presenza e il corretto uso del defibrillatore, ha ottenuto un riconoscimento normativo ulteriore, essendo stato disciplinato nell’ambito della riforma dello sport (art. 33 del d.lgs. 36/2021).
La circostanza per cui il contesto sportivo sia divenuto “luogo di lavoro” comporta una serie di obblighi “a cascata” in materia di protezione dei collaboratori.
- Obbligo entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2017 per effetto del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. [↩]
- Pubblicato in GU Serie Generale n. 171 del 24-07-2023 [↩]
- Pubblicato in GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023. [↩]
- I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (regolamento CE del 5 aprile 2017, n. 2017/745/UE, relativo ai dispositivi medici, come modificato dal regolamento CE 23 aprile 2020, n. 2020/561/UE; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alla predetta disciplina). [↩]
- Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono registrare i dispositivi presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati per ciascun DAE, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico, così come previsto dall’art. 7, comma 11-bis, del citato decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente l’utilizzo del dispositivo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive. [↩]
- I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante. [↩]
- Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni. [↩]
- Per espressa disposizione legislativa, gli strumenti salvavita devono essere “mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. [↩]