La legge 124/2017 – art. 1, commi da 125 a 129 – prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a euro 10.000 annui
I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:
- associazioni, Onlus, fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
- soggetti che svolgono attività di impresa
Sono esclusi i professionisti.
I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:
- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da PA;
- società in partecipazione pubblica;
- associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)
Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:
- occorre considerare sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- vale il “principio di cassa”, ovvero vanno considerati solo i contributi effettivamente percepiti
- il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
Il termine per l’adempimento è fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente. Per l’anno in corso, poiché il 30 giugno cade di domenica, la data di riferimento è il 1°luglio.
Le modalità per la pubblicazione sono le seguenti:
- società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria: la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa;
- società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.: l’obbligo è assolto mediante pubblicazione nel sito internet o sulla pagina internet dell’eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce;
- associazioni e fondazioni: devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce (vedasi circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019);
- imprese non tenute alla redazione della nota integrativa: assolvono all’obbligo con la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria, quest’ultima possibilità è espressamente prevista dall’articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.
Il regime sanzionatorio è il seguente:
- l’inosservanza di questi obblighi, comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute