A metà dicembre vennero pubblicati i due elenchi dei sodalizi sportivi ai quali rispettivamente è stato riconosciuto o non è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto per i canoni di locazione. Molte società inserite tra i non ammessi hanno lamentato l’impossibilità di conoscere il motivo del rifiuto e di conseguenza di poter far valere eventuali ragioni che potessero portare al riconoscimento del beneficio.
Ora sul sito di Sport e Governo viene specificato che il controllo effettuato presso l’Agenzia delle Entrate è stato quello di individuare in anagrafe tributaria, per il Codice fiscale della a.s.d. / s.s.d. comunicato nella domanda, un contratto attivo alla data del 17 novembre 2020 (termine di chiusura del Bando), corrispondente al numero di registrazione fornito sempre nella domanda.
Con la conseguenza – prosegue il comunicato del Dipartimento per lo Sport – che le esclusioni sono state dovute a una delle due seguenti circostanze:
- non risultavano contratti attivi associati al codice fiscale della ASD/SSD alla data del 17 novembre 2020 (per es. registrazioni associate al codice fiscale del legale rappresentante, contratti scaduti non rinnovati o prorogati oltre la data del 17 novembre 2020, subentri o sublocazioni non registrate, contratti di concessione di impianto pubblico o di affitto di ramo di azienda esclusi dai requisiti del Bando);
- gli altri contratti attivi individuati tramite il riscontro, differivano totalmente da quanto dichiarato nella domanda per data di registrazione/scadenza, importo del canone, numero di registrazione del contratto, e dunque non era possibile procedere con l’ammissione al beneficio.
Ciò premesso, il Dipartimento per lo sport ha comunicato che a partire dalle ore 16:00 del 4 gennaio fino alle ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2021 è stata predisposta un’apposita piattaforma grazie alla quale le a.s.d./s.s.d. escluse nel mese di novembre potranno potranno fare richiesta di riesame della domanda.
Si segnala che le richieste già pervenute o che verranno trasmesse tramite mail o altre modalità non previste dal presente avviso, non saranno ritenute valide ai fini dell’esame e non saranno prese in considerazione.
Per procedere con la richiesta, infatti, si deve caricare esclusivamente la ricevuta rilasciata dal sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il Cassetto fiscale – sezione Dati Registro, accessibile dalla voce “Consultazione” della colonna Fisconline e potranno essere riammesse esclusivamente le domande le cui posizioni risultavano regolari alla data del 17 novembre 2020. Non saranno esaminati allegati riportanti i contratti di affitto, a meno che il servizio di assistenza non ne faccia successiva richiesta per esplicito.
Ultima segnalazione: i sodalizi che nella domanda avevano dichiarato di avere ricevuto/richiesto i contributi del c.d. Ristori bis (art. 1 d.l. n. 137/2020) non possono accedere a questo beneficio, come previsto dai requisiti dell’avviso.
Leggi anche:
Anche l’esclusione dal contributo a fondo perduto “forfettario” potrà essere rivista