La consegna delle CU da parte di Sport e Salute ai collaboratori sportivi che hanno percepito le indennità riconosciute dal decreto Cura Italia, e replicate dai successivi provvedimenti, ha ingenerato qualche dubbio sulla cumulabilità di tali indennizzi con eventuali compensi sportivi percepiti nel 2020.
La causale della tipologia reddituale adottata da Sport e Salute è infatti la stessa utilizzata per certificare i compensi sportivi da parte di a.s.d./s.s.d., ovvero la lettera N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche o in relazione alle co.co.co. amministrativo gestionali – accompagnata dal codice 8 “erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito” da riferire alle somme inferiori alla soglia di euro 10.000,00 annui.
Molti collaboratori e molti sodalizi sportivi – ma anche molti consulenti – si sono dunque chiesti se il bonus erogato da Sport e Salute si dovesse considerare nel calcolo della soglia esenzione fiscale. In caso affermativo quali obblighi sarebbero scattati in sede di dichiarazione dei redditi per il collaboratore che sommando i compensi percepiti dal sodalizio ai bonus ricevuti da Sport e Salute avesse superato la soglia di 10.000 euro? E quali per il sodalizio, in qualità di sostituto di imposta?
Il dubbio sull’eventuale cumulabilità è tuttavia privo di fondamento in quanto il tenore di tutte le disposizioni che hanno introdotto gli indennizzi ai collaboratori sportivi è chiaro nel prevedere che tale “emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.817” (T.U.I.R.). Si richiamano al riguardo:
- l’art. 96 del d.l. 17/3/2020 n. 18 convertito in l. 24/4/2020 n. 27, (Cura Italia, indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020)
- l’art. 98 del d.l. 19/5/2020 n. 34 convertito in l. 17/7/20 n. 77 (Decreto Rilancio, indennità di 600 euro per aprile e per maggio 2020)
- l’art.12 del d.l. 14/8/2020 n. 104 convertito in l .13/10/2020 n. 126 (indennità di 600 euro per giugno 2020)
- l’art. 17 del d.l. 28/10/2020 n. 137 convertito in l. 18/12/2020 n. 176 (indennità di 800 euro per novembre 2020)
- l’art.11 del d.l. 30 novembre 2020 n. 157 (indennità di 800 euro per dicembre 2020)
- e da ultimo l’art. 10 co.10 d.l. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni, bonus variabile commisurato all’ammontare dei compensi per il 2021: v. BONUS collaboratori sportivi: confermati con alcune importanti novità)
Abbiamo comunque interpellato Sport e Salute che ha tempestivamente riscontrato la nostra richiesta specificando che:
”le indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da Sport e Salute Spa nel 2020 previste dal Decreto Legge 34/2020 (c.d. “Cura Italia”) non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da altri sostituti d’imposta”.
Non avevamo dubbi, considerato il tenore letterale delle norme, ma ora siamo tutti più tranquilli.
E lo saremmo di più se fossimo certi che in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate ne terrà conto. Nel dubbio, raccomandiamo a tutti i collaboratori di conservare … quantomeno questo articolo: da ora a quando avverrà tale controllo passeranno svariati mesi, e mettersi a ricostruire allora l’accaduto potrebbe rivelarsi non facilissimo.