Il nuovo decreto legge firmato dal Governo nella seduta del 17 maggio scorso, come si apprende dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, fissa al 24 maggio la riapertura delle palestre, in anticipo rispetto alla data già prevista per il 1 giugno dal decreto riaperture (d.l. 22 aprile 2021 n. 52). Una data importante e molto attesa dal mondo sportivo che nella road map delle riaperture segna la ripresa delle palestre in zona gialla, con la possibilità di praticare attività sportiva anche al chiuso dopo oltre sette mesi di sospensione (disposta dal d.p.c.m. 24.10.2020 in vigore dal 26.10.2020).
Ma quali saranno le attività e le discipline consentite all’interno di luoghi chiusi?
Il nuovo decreto dovrebbe limitarsi ad anticipare la data in base al nuovo calendario delle riaperture fermo il resto; pertanto facendo riferimento al primo provvedimento attualmente in vigore e fatte salve eventuali diverse disposizioni che venissero introdotte dal nuovo provvedimento e delle quali vi daremo puntuale aggiornamento, il quadro di riferimento è il seguente.
L’art. 6 comma 2 del d.l. 22/4/2021 n. 52 precisa che in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico ma non specifica quali siano le attività e le discipline praticabili. In particolare non fa alcun riferimento agli sport di squadra e di contatto per i quali invece, in base al comma 3 del medesimo art. 6, è consentito lo svolgimento all’aperto a partire dal 26 aprile, sempre nel rispetto delle linee guida.
L’indicazione generica alle attività delle palestre in effetti potrebbe lasciare qualche dubbio, perciò facciamo subito chiarezza sul “cosa” e “come” delle attività sportive all’interno di luoghi chiusi, attraverso l’esame coordinato delle norme.
Si deve infatti considerare che il Decreto Riaperture, nell’attuare il piano graduale di ripresa delle attività, si inserisce sulle pregresse disposizioni adottate per l’attuazione delle misure di contenimento. In particolare – come si legge all’art. 1 – le misure del d.p.c.m. del 2 marzo 2021 si applicano dal 1 maggio al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto. In sostanza, permangono le misure precedentemente adottate a meno che non vi siano previsioni diverse regolate dal nuovo decreto legge, che superano la precedente limitazione.
Pertanto da una lettura combinata dell’art. 6 del Decreto Riaperture con l’art. 17 del d.p.c.m. 2 marzo 2021 possiamo ricavare che:
- dal 1 giugno (data che verrà anticipata al 24 maggio) riprendono le attività sportive al chiuso, svolte in forma individuale nel rispetto delle linee guida;
- dal 26 aprile è consentito all’aperto lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto nel rispetto delle linee guida.
Rimane infatti in vigore l’art. 17 comma 3 del d.p.c.m. 2 marzo 2021 sulla sospensione degli sport di contatto, che – letto in combinato disposto con l’art. 6 comma 3 del d.l. 52/2021 – conferma la sospensione di tali attività all’interno dei luoghi chiusi. Ne consegue che l’apertura delle palestre è limitata alle attività sportive svolte in forma individuale, anche in gruppo ma senza contatto. Potranno praticarsi anche discipline di contatto ma con allenamenti svolti in forma individuale.
Ricordiamo che…
Per completezza ricordiamo che per palestra, anche in base alle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport e a quanto specificato nelle linee guida, si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce, anche situati all’interno di centri/circoli sportivi.
Ricordiamo inoltre che gli sport di contatto sono stati individuati con decreto ministeriale 13 ottobre 2020, adottato in attuazione del d.p.c.m. 13 ottobre 2020 ma di valenza generale per l’applicazione delle norme sulla misure di contenimento; la tabella ivi contenuta andrà quindi presa come punto di riferimento per stabilire quali discipline non saranno consentite al chiuso.
Le attività sono consentite nel rispetto delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport il 7 maggio 2021 in conformità al d.l. n. 52/2021, che oltre alle disposizioni generali introducono prescrizioni specifiche e diversificate per le attività all’aperto e nei luoghi chiusi.
Alle attività sportive all’interno dei luoghi chiusi si applicano le prescrizioni dell’allegato 7 che durante l’attività fisica prevedono – tra le altre – l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri, demandando ad altre indicazioni di dettaglio a specifici protocolli attuativi emanati dalle FSN/DSA e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.
Alle attività all’aperto, incluse quelle di contatto e di squadra all’aperto, si applicano le disposizioni dell’allegato 5 che consente il contatto, anche senza mascherina, soltanto durante la pratica dell’attività, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale in ogni altro momento, inclusi i tempi di attesa per gli atleti. Anche in questo caso le linee guide demandano ulteriori e opportuni dettagli ai protocolli adottati dai diversi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS).
Per quanto riguarda gli spogliatoi si precisa che l’uso è consentito in zona gialla in concomitanza della riapertura del 1 giugno che verrà anticipata al 24 maggio di palestre e centri sportivi, nel rispetto delle linee guida.
Si precisa, infine, che le disposizioni qui esaminate si riferiscono all’attività motoria e sportiva, di base e agonistica, diversa dalle attività degli atleti partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, che rimangono regolate dall’art. 18 del d.p.c.m. 2 marzo 2021 e da specifici protocolli adottati dagli organismi sportivi di riferimento.