Nella seduta pomeridiana del 6 maggio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) con modificazioni contenute nel maxiemendamento sul quale è stato posto il voto di fiducia. Molte le novità alle quali dedicheremo successivi approfondimenti dopo l’approvazione definitiva della legge di conversione. Anticipiamo però un dato particolarmente importante: con la modifica dell’art. 30 co.7 del d.l. 41/21 le disposizioni della riforma sul lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Si tratta nello specifico degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 36/2021 la cui entrata in vigore era già stata prevista con differimento al 1 luglio 2022 e che ora – una volta che il disegno di legge sarà approvato anche dalla Camera – slitterà di ulteriori 18 mesi.
Stessa sorte anche per gli altri decreti sulla riforma dello sport la cui applicazione viene differita sempre al 31.12.2023 in base al testo dell’emendamento approvato. Si tratta del d.lgs n. 39/2021 sulle semplificazioni, contenente la disciplina del nuovo registro gestito dal Dipartimento dello Sport del Governo e l’importante procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica per le a.s.d.; del d.lgs n. 38/21 sugli impianti sportivi; il d.lgs. n. 40/21 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; il d.lgs. n. 37/21 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo.
Rimane invece confermata l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022 per la parte del d.lgs. n. 36/21 non interessata al differimento delle disciplina sul lavoro. In particolare ricordiamo:
l’esclusione delle cooperative tra le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici; i nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti che dovranno prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di a.s.d. e s.s.d. salva la previsione di attività secondarie strumentali la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale attuativo.
Possiamo considerare la proroga definitiva? Prima di diventare legge, la modifica approvata al Senato deve essere riconfermata anche nel passaggio alla Camera ma è facile ipotizzare che, considerati i tempi ristretti per la conversione in legge entro il 21 maggio p.v. – pena la decadenza dell’intero Decreto Sostegni – non ci sia materialmente spazio per discutere ulteriori modifiche e che quindi il decreto legge arrivi alla Camera “blindato” per l’approvazione del medesimo testo già approvato dal Senato.
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Ricordiamo in chiusura che, malgrado la proroga, rimane confermato il Corso organizzato dai Consulenti Fiscosport: capire in che direzione si sta muovendo il mondo sportivo – seppur con tempi più lenti di quanto si potesse prevedere – può essere una finestra preziosa dalla quale osservare il nostro “oggi”, nella consapevolezza del valore che possono rivestire le future prospettive per superare le odierne difficoltà.