È di qualche giorno fa la notizia della proroga al 31 marzo 2021 del termine per agli adeguamenti statutari di Aps, OdV iscritte nei rispettivi registri e per le Onlus iscritte nell’Anagrafe delle Onlus.
La disposizione è stata inserita con un emendamento al d.l. 07/10/2020 n. 125 convertito in legge dal Parlamento, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di chiusura di questo intervento.
Identica proroga è stata concessa alle imprese sociali.
Le norme in questione sono contenute negli artt. 4-novies e 4-decies del decreto legge 125/2020.
Ricordiamo che la proroga consiste nella possibilità di utilizzare i quorum costitutivi e deliberativi propri delle assemblee ordinarie, in occasione delle riunioni assembleari indette per le modifiche degli statuti, ai fini del loro adeguamento alle norme della riforma degli Enti del Terzo settore e delle imprese sociali.
Come già chiarito dalla nota informativa MLPS N. 12604 del 29/12/2017 l’agevolazione è però applicabile solo per quegli interventi sugli statuti strettamente necessari per il loro adeguamento alle norme in questione (d.lgs. 117/2017 e d.lgs. 112/2017).
Qualora nella medesima riunione assembleare si procedesse all’introduzione di nuove norme statutarie, come l’allargamento delle attività associative oppure la ormai imprescindibile possibilità di tenere le riunioni degli organi dell’ente in videoconferenza, questo comporterebbe la necessità di utilizzare i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal codice civile e/o dallo statuto (vecchio) per le assemblee straordinarie.
Quando la nota del MLPS fu diramata in pochi pensarono alle riunioni in videoconferenza perché normalmente, fino ad allora, le assemblee o i consigli direttivi o di amministrazione si erano tenuti, nella maggior parte dei casi, in “presenza”.
La videoconferenza era riservata ad una stretta cerchia di organizzazioni che avevano un’ampia base associativa e comunque tale forma non era del tutto ben vista dagli organi deputati al controllo delle attività degli enti non profit, sempre in ritardo sull’evoluzione delle tecnologie e arroccati sulla questione di democraticità dell’ente.
Del resto fino ad allora, per gli enti non profit, non era prevista la videoconferenza per cui occorreva utilizzare per analogia le norme e già previste per le società commerciali.
La pandemia in corso ha reso invece imprescindibile l’inserimento della norma statutaria in questione, norma che al momento tutti i soggetti possono utilizzare ma solo in virtù di essere considerata una norma eccezionale tesa al contenimento la diffusione del virus.
Rispetto poi al 2017, cioè l’anno in cui sono entrate in vigore le riforme degli Enti del Terzo settore e delle imprese sociali, c’è stata anche una proliferazione, un miglioramento della qualità e un allargamento dell’accessibilità degli strumenti per tenere riunioni in videoconferenza oltre che per esprimere i voti in modo telematico.
Tornando alla notizia di apertura di questo intervento si osserva che seppure la norma agevoli ulteriormente le operazioni di adeguamento e migrazione degli enti non profit verso la norma il Codice del Terzo settore, tuttavia non ha una particolare incisività sostanziale.
Questo sia perché non incide su tutto il ventaglio delle possibili modifiche statutarie, ma solo su quelle strettamente necessarie alla migrazione, sia perché gli enti interessati, a restare inerti non perdono il loro status né le agevolazioni fiscali alle quali accedono già ora, essendo il Runts non ancora operativo.
Perciò, a meno che una qualche Pubblica amministrazione richiedesse con urgenza lo statuto aggiornato (per esempio per la definizione di una convenzione), Aps, OdV e Onlus potrebbero mantenere il vecchio statuto almeno sino all’inizio dell’operatività del Runts.
In ogni caso, chi scrive è del parere di procedere al più presto all’adeguamento statutario.
Giova anche ricordare che il novellato statuto andrà in vigore proprio allorquando il Runts diverrà operativo, sperando sempre che la Commissione europea dia il suo parere favorevole.
È proprio per questo motivo che si deve predisporre o uno statuto che contenga norme “ponte” o un doppio statuto, scelta preferita dai notai.
Ambedue le soluzioni sono valide e sono necessarie perché da un lato si deve permettere lo svolgimento delle attività con la vecchia legislazione, dall’altro esser pronti alla migrazione nel Runts.
Si pensi per esempio al decreto 25/05/1995 che, per le OdV, disciplina lo svolgimento delle attività commerciali di natura marginale. Con il CTS le attività di questo tipo dovrebbero trovare una loro regolamentazione nelle attività diverse previste dall’art. 6 d.lgs. 117/2017 ma che ancora non si conoscono poiché demandate all’emanazione di un decreto ministeriale di cui ad oggi non si ha notizia alcuna.
Tutto ciò considerato si ritiene che la notizia della proroga per gli adeguamenti statutari sia sì importante, ma non tanto quanto quella (tuttora non prevista, nemmeno a livello di possibili emendamenti) di cui gli amministratori e i revisori avrebbero necessità e cioè il differimento del termine di inizio del nouveau régime per quanto riguarda gli obblighi previsti dagli artt. 30 (organo di controllo) e 31 (revisione legale dei conti) del d.lgs. 117/2017 di cui sia io (sulle pagine di questo sito) sia Carlo Mazzini abbiamo scritto nei rispettivi interventi.