Il decreto – del quale si era data notizia al momento della firma del Ministro – detta i requisiti sulla base dei quali le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo al dipendente che ne faccia richiesta. In particolare (comma 1) l’autorizzazione andrà concessa se non vi sono cause di incompatibilità che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, o conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Nei commi successivi si ribadisce che l’attività di lavoro sportivo autorizzata:
- deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato (e a tal fine andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).
Il tema della compatibilità del lavoro sportivo con il ruolo di dipendente pubblico è stato trattato in un articolo di approfondimento di Biancamaria Stivanello, Pubblici dipendenti e lavoro sportivo: un decreto definisce i parametri per l’autorizzazione, al quale si rinvia anche per l’analisi più in dettaglio del d.p.c.m. ora in G.U.