Questa novità, prevista dal D.L. 19/2024 convertito con la L. 56/20241, offre ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola con gli obblighi contributivi, beneficiando di sanzioni ridotte.
Si ricorda che la normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Premesso che la sanzione, in caso di mancato o ritardato versamento, è pari al tasso BCE2 (dal 16/09/2024 pari al 3,65%) più la maggiorazione del 5,5% ragguagliata ai giorni di effettivo ritardo, per le violazioni commesse dal 1° settembre è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, alle condizioni esposte qui di seguito; così facendo, la sanzione applicata sarà pari al solo tasso BCE senza l’aggiunta della maggiorazione del 5,5%.
Sanzione ordinaria | Sanzione in caso di ravvedimento operoso (per le violazioni commesse dal 1/09/2024) |
Tasso BCE + 5,5% | Tasso BCE |
Il ravvedimento operoso, meccanismo già noto in ambito fiscale, viene quindi ora esteso anche alla sfera previdenziale, consentendo ai datori di lavoro/committenti, alle imprese e ai lavoratori autonomi di:
- sanare spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori le omissioni contributive
- in un’unica soluzione
- entro 120 giorni dalla scadenza originaria.
L’INPS aveva già messo a disposizione un “simulatore” che consentiva di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione: il simulatore è raggiungibile a questo link.
Esempio: contributi INPS- gestione separata di € 1.000,00 da versare entro il 16/05/2024 versati in ritardo il 12/09/2024.
Calcolo: € 1.000,00 x 9,75% x 119/365= € 31,79
Probabilmente dal prossimo mese (il versamento dei contributi di settembre non è ancora scaduto, per cui il simulatore non può effettuare il calcolo della sanzione) sarà possibile effettuare, col medesimo simulatore, anche il calcolo del ravvedimento operoso.
- L’articolo 30, comma 1, “sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;» [↩] - Circolare INPS n. 71 dell’11/06/2024: La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.
Circolare INPS n. 89 del 16/09/2024, a decorrere dal 16/09/2024 è pari al 3,65% [↩]