I nuovi modelli erano attesi da più di un anno, da quando cioè venne emanato il d.p.c.m. 23 luglio 2020, il cui articolo 16, comma 1, dispone:
I beneficiari destinatari delle quote di cui all’art. 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’ sociale, nonche’ del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’ direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
La nuova modulistica fa propri i principi di trasparenza e semplificazione della norma, che ha introdotto un obbligo generale di redazione e conservazione del rendiconto dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite: al momento – vale a dire nelle more della piena operatività del RUNTS – vi sono tenuti, pertanto, i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille e individuati dall’articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 23 luglio 2020.
Rendiconto, relazione illustrativa e giustificativi di spesa andranno conservati per 10 anni.
Tutti i beneficiari del fondi 5 per mille sono tenuti alla redazione del rendiconto ma solo se l’importo erogato supera i 20mila euro, rendiconto e relazione, insieme a una copia del documento di identità del legale rappresentante, dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it entro 30 giorni.
Queste stesse informazioni – sempre sopra i 20mila euro di contributo – sono soggette anche all’obbligo di pubblicità, vale a dire di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario, ma non ai fini della legge 124/2017 che ha un altro ambito di applicazione.
La pubblicazione dei fondi 5 per mille perciò segue una sua propria tempistica.
Attenzione anche alla decorrenza del provvedimento: si applica a partire dall’erogazione dei fondi relativi all’anno finanziario 2020 che sono in corso di erogazione.
Rimandiamo i nostri lettori alla prossima newsletter per l’approfondimento dell’argomento.
Per approfondire la riforma al 5 per mille introdotta con il d.p.c.m. 23 luglio 2020:
– Completata la riforma del 5 per mille
– 5 PER MILLE: Riforma sì, ma con partenza differita