In materia di sicurezza sul posto di lavoro gli art. 32 e 33 del d.lgs. n. 36 non introducono vere e proprie novità di rilievo: si può piuttosto parlare di precisazioni e chiarimenti sull’iter da seguire.
Prima di illustrare quanto evidenziato nell’art. 32, va fatta una precisazione: la valutazione dei rischi contenuta da sempre nel DVR che viene chiesto anche al settore no profit, già includeva – per i soci lavoratori – la tipologia di rischio a cui erano sottoposti in base all’attività sportiva svolta, ed è da questa che si determinava la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.
La differenza con quanto contenuto nell’attuale art. 32 sta nel fatto che ora la sorveglianza è già obbligatoria: è il tipo di adempimento sanitario che deve essere valutato in base ai rischi delle singole attività e alle mansioni che in esse si svolgono.
Di seguito la sintesi di ciò che è importante evidenziare nell’art. 32 e nell’art. 33:
- Anzitutto è fondamentale avere chiaro il tipo di attività sportiva che viene svolta nelle singole strutture e le mansioni lavorative previste; per meglio specificare, ci sono attività, come ad es. la danza, in cui l’unico strumento di lavoro, per gli istruttori, è il corpo libero: i rischi evidenziati all’interno del DVR saranno legati all’ambiente in cui lavorano e al ritmo lavorativo; le valutazioni del rischio vengono effettuate di concerto tra RSPP, Rls, DdL e medico competente.
Solitamente il fattore di rischio, per questo genere di attività sportiva, è basso e oltre a un attestato di idoneità sportiva non sono necessari ulteriori accertamenti; in altri casi, es. settore motocross, i rischi evidenziati comporteranno l’inserimento di test e analisi aggiuntive per rendere idoneo l’istruttore e garantire la sicurezza nell’utilizzo dell’attrezzatura atta alla disciplina sportiva. - Altra novità è l’istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive, riferita a ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere;semplificando, in altre parole: si tratta di un report, legato alla sorveglianza sanitaria, concordata con il Medico Competente, in cui si riportano non solo gli esami di idoneità sportiva, ma anche i corsi di formazione e informazione sulla sicurezza, eventuali stop lavorativi e valutazione di ripresa degli stessi, ecc.
- Come avviene per la formazione dei lavoratori, anche l’idoneità sportiva e la conseguente sorveglianza sanitaria è onere del Dd Lavoro (presidente dell’associazione)
- Resta sempre valido quanto fino a oggi previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008, secondo il quale è sempre obbligo del DdL valutare i rischi connessi all’attività e al luogo in cui si svolge l’attività e ridurre al massimo i rischi evidenziati
- Inoltre permane la necessità di informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle misure di emergenza da adottare.
- I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 33 non hanno bisogno di chiarimenti in quanto già chiari e conosciuti prima del d.lgs. 36.
- Il comma 6 dell’art. 33 è importante perché per la prima volta “sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva”; in particolar modo è prevista la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta a ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ritorna utile la valutazione, spesso sottovalutata da tutte le aziende e associazione, dello stress lavoro correlato.
L’analisi di entrambi gli articoli necessiterà di ulteriori approfondimenti, esempi e schede fac-simile, per agevolare i gestori, i presidenti e i commercialisti, nell’adempiere a quanto richiesto dal d.lgs. 36.
Arch. Alessandra Pironi – Firenze