Si tratta probabilmente, insieme a quello dell’Agenzia Entrate, dell’intervento più atteso dagli operatori del mondo sportivo, e le 32 pagine del documento hanno rispettato le aspettative, intervenendo con indicazioni analitiche e molto interessanti, anche se, in alcuni passaggi, non del tutto condivisibili.
Il presente intervento è relativo solo ad alcuni tra gli argomenti trattati dalla circolare, e in particolare a quelli che configurano un impatto tecnico di interesse immediato; seguiranno, in successive Newsletter e/o in numeri speciali della rivista commenti e approfondimenti più approfonditi.
La circolare inizia con un sempre utile riepilogo delle disposizioni del d.lgs. 36/2021, ma già all’ultimo paragrafo del punto 1 troviamo una prima indicazione di rilievo:
L’art. 35, che ha per oggetto il trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi a decorrere dal l 01/07/2023, dispone, opportunamente, al c.8-quater, che per i rapporti di lavoro iniziati prima di tale data e inquadrati come lavoratori sportivi ex art.67 primo comma lett.m) del d.p.r. 917/1986 (redditi diversi) non si dà luogo a recupero contributivo.
Quindi i compensi erogati fino al 30/06/2023 in ambito di lavoro sportivo ex art.67 non possono essere assoggettati alla contribuzione previdenziale dettata dal d.lgs. 36/2021. Norma di interpretazione autentica? No, però comunque potenzialmente utilizzabile nell’ambito di contenziosi aperti a tale data; così INPS corre ai ripari, e nella circolare specifica che la disposizione non produce effetti in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 01/07/2023 risultano diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato. E tutti abbiamo alla mente le numerose sentenze di cassazione (tutte univoche) che nel 2021 hanno riqualificato le prestazioni sportive ex art.67 in rapporti di lavoro autonomo/subordinato.
Base imponibile delle aliquote minori per tutela maternità malattia e disoccupazione
È noto che i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva (art. 35, d.lgs. 36/2021) e di carattere amministrativo gestionale (art. 37, d.lgs. 36/2021), dal 01/07/2023 sono soggetti a imposizione contributiva sui compensi percepiti, secondo il regime di cassa, al superamento della franchigia (soglia di compenso esente) pari a € 5.000,00 annui.
L’aliquota da applicare è del 24% se già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, ovvero del 25% se non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria. Fino al 31/12/2027 opera la riduzione della base imponibile al 50%. L’onere contributivo è posto per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente.
Per i collaboratori che non sono assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, il comma 7 dell’art. 35 prevede che sui compensi vengano applicate anche le aliquote aggiuntive a tutela della maternità, malattia, disoccupazione, ecc., complessivamente pari al 2,03 per cento.
In attesa dei chiarimenti da parte dell’Istituto, a oggi il dubbio, a livello operativo, era:
a) tale contribuzione “aggiuntiva” (o “minore”) si applica sull’intero compenso erogato al collaboratore o sulla base imponibile calcolata al netto della franchigia di esenzione di € 5.000,00? Tenendo conto del tenore letterale del disposto del c. 8-bis dell’art. 35 propenderemmo per la prima, in quanto la norma indica esplicitamente che solo l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi € 5.000,00 annui. Poiché le aliquote minori del 2,03 per cento si riferiscono a prestazioni assistenziali, e non contributive, si dovrebbero applicare sull’intero compenso, senza operare la franchigia di € 5.000,00;
b) e ancora, anche per detta aliquota minore vale l’applicazione della riduzione del 50 per cento base imponibile fino al 31/12/2027 dettata dal c. 8-ter? Anche qui avremmo detto di no, perché il disposto del c. 8-bis dell’art. 35 fa riferimento al solo aspetto pensionistico e non a quello assistenziale;
c) senza dimenticare che la relazione illustrativa alla pubblicazione del d.lgs. 36/2021 indica, a pagina 14 (a commento del c. 8-ter), che la riduzione del 50 per cento delle aliquote fino al 31/12/27 determina una riduzione della base imponibile e, conseguentemente, delle relative prestazioni pensionistiche, ma non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore (2,03 per cento) per tutela relativa alla maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, disoccupazione… che quindi vengono garantiti per intero.
Affermazione che ha anche un senso logico: se il decreto vuole dare “dignità” ai lavoratori sportivi non possiamo certo pensare che, per avere diritto, ad esempio, alla indennità di maternità, sia discriminante percepire un compenso maggiore o inferiore a € 5.000,00.
La circolare INPS espone invece una soluzione a metà (probabilmente più utile ai propri programmi applicativi e, forse, anche di più semplice applicazione da parte degli operatori sportivi):
– la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (malattia, maternità, degenza ospedaliera, disoccupazione), per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03% per le collaborazioni coordinate e continuative, deve essere calcolata sulla totalità dei compensi. Non si applica pertanto la riduzione, fino al 31/12/2027, della base imponibile al 50%;
– tuttavia, la base imponibile viene ridotta della franchigia di € 5.000,00. In sostanza, ai fini della base imponibile, la base di calcolo delle contribuzioni minori viene allineata con quella relativa alla contribuzione pensionistica.
Il dubbio che si pone, a questo punto, è il seguente: il lavoratore sportivo che percepisce meno di € 5.000,00, annui, non essendo soggetto al versamento dei contributi c.d. “minori”, ha comunque diritto alle tutele assistenziali a carico figurativamente dell’INPS o no?
L’Istituto, in merito, non si esprime, ma è necessario che abbia contezza di questo e lo risolva, per non creare disparità tra i lavoratori sportivi.
Tutto quanto sopra evidenziato vale anche per lavoratori autonomi sportivi dilettanti titolari di posizione IVA, in relazione alle tutele assistenziali a questi spettanti.
Tabelle di riepilogo:
Lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata:
Rapporto di lavoro | Settore dilettantistico |
Collaborazioni coordinate e continuative | Gestione Separata Committenti |
Lavoro autonomo | Gestione Separata Liberi professionisti |
TIPOLOGIA | BASE IMPONIBILE | IVS | CONTRIBUTI MINORI | TOTALE | RIPARTIZIONE | ||
MALATTIA | MATERNITA’ | DIS COLL | |||||
Co.co.co | compensi erogati dal 1° luglio 2023 | 25% | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 27,03% | 1/3 lav. 2/3 DdL |
Professionisti | Reddito dichiarato ai fini del pag. delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato | 25% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 26,23% | a carico prof. con possibilità di rivalsa del 4% |
Collaboratori amministrativo gestionali: periodi diversi – aliquote diverse
Al 05/09/2023, data di entrata in vigore del correttivo bis (d.lgs. 120/2023), l’originario art. 37 c.4 prevedeva (rimandando all’art. 35 comma 2) l’applicazione delle aliquote pensionistiche della Gestione Separata in misura piena:
– 33 percento + 2,03 per cento per quei soggetti senza già altra forma di previdenza obbligatoria
– 24 per cento se già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria
Il d.lgs. 120/2023 corregge la criticità del 33 per cento e, modificando il dettato del comma 4, fissa anche per i co.co.co amministrativo-gestionali, privi di altra forma di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica nella misura del 25%, allineandola a quella prevista per i collaboratori sportivi.
L’intervento del correttivo rappresenta, in tutta evidenza, il rimedio operato dal legislatore (sollecitato a tal fine da più parti) a un refuso della prima versione.
L’INPS, al contrario, interpreta l’intervento quale nuova diposizione con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del correttivo medesimo, con la conseguenza che, nell’interpretazione dell’Istituto, l’aliquota IVS da applicare ai compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023 dovrà essere quella del 33 per cento, che si riduce al 25 per cento a decorrere dai compensi erogati dal mese di settembre 2023.
Tecnicamente l’interpretazione può anche risultare corretta, ma non possiamo non evidenziare, una volta di più, che l’approccio “burocratico” degli enti coinvolti nell’applicazione concreta della riforma, è totalmente scollegato alle finalità e alla filosofia della stessa, finendo per creare complicazioni operative non supportate, peraltro, da un apprezzabile ritorno in termini finanziari per l’Istituto.
Tabelle di riepilogo:
TIPOLOGIA | BASE IMPONIBILE | IVS | CONTRIBUTI MINORI | TOTALE | ||
MALATTIA | MATERNITA’ | DIS COLL | ||||
Co.co.co | compensi erogati nei mesi di luglio e agosto | 33% | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 35,03% |
Co.co.co | compensi erogati dal mese di settembre | 25% | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 27,03% |
Moratoria degli adempimenti e dei versamenti
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16/12/2023 mentre i relativi adempimenti entro il 31/12/2023.
Nell’accogliere con favore la (inevitabile, considerata la tempistica dell’intervento da parte dell’Istituto) dilazione, non possiamo non evidenziare che, in situazioni analoghe, l’INPS ha sempre previsto un termine … dal terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare di riferimento … il che, nel caso di specie, avrebbe comportato una dilazione al 31/01/2024.
Probabilmente esistono esigenze di bilancio che non consentono di andare oltre la fine dell’esercizio finanziario 2023, ma la sensazione è che gli Enti Sportivi Dilettantistici… non siano proprio simpatici all’Istituto.
Lavoratori sportivi titolari di Partita IVA
Il punto 10.2 della circolare offre un’interpretazione molto interessante, e di notevole impatto operativo e finanziario, relativamente alla modalità di calcolo (e relativo versamento) dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori sportivi in possesso di P.IVA.
Ricorda la circolare (punto 10.2.1) che, per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato,
Ma il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, per gli sportivi dilettanti, è calcolato:
- al netto della quota esente di 15.000,00 € annui;
- per i lavoratori sportivi titolari di Partita IVA che applicano il regime forfettario, in misura del 78% (67% per gli atleti) del fatturato. Sarà necessario attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate per capire se, a tal fine, il fatturato dovrà essere considerato al netto della fascia esente di 15.000,00 euro ovvero se tale franchigia dovrà essere applicata successivamente alla percentuale di redditività forfettaria.
In ogni caso, secondo l’interpretazione dell’Istituto, la franchigia di contribuzione previdenziale, per i lavoratori sportivi titolari di P.IVA, non è quella di 5.000,00 € fissata per i co.co.co sportivi, ma quella di 15.000,00, coincidente con la fascia di compensi che non costituiscono reddito imponibile ai fini delle II.DD.
Una interpretazione tecnicamente corretta e che, molto probabilmente, incontrerà il favore dei lavoratori sportivi titolari di P.IVA ma che non può non suscitare una considerazione:
di quale trattamento pensionistico potranno beneficiare questi lavoratori sportivi, se verseranno contributi (ridotti del 50% fino al 31/12/2027) su un reddito molto ridotto, considerato che sulla base dei dati elaborati dal Dipartimento dello sport solo il 2% dei compensi sportivi dilettantistici erogati nel 2019 (anno precedente alla pandemia) superava il limite di 15.000,00 euro?
[Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2023]