Finalmente si è trovato l’accordo sul testo del decreto ministeriale che regolerà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La notizia è di ieri pomeriggio, 10 settembre 2020 e a questo punto siamo a un passo dalla registrazione alla Corte dei Conti e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo licenziato ieri.
Tutti contenti o quasi.
Vediamo perché c’è da essere contenti
Prima di tutto il Runts è la chiave di volta dell’intera riforma introdotta con il d.lgs. 117/2017 e quindi da questo decorrono una serie di accadimenti che vanno dalla “nascita” degli enti del Terzo settore al via del conto alla rovescia per l’abolizione del regime fiscale ex legge 398/91 per tutte le associazioni salvo le associazioni sportive dilettantistiche, sempreché non decidano di entrare nel Runts.
C’è da essere contenti perché sarà relativamente più semplice ottenere il riconoscimento della personalità giuridica demandata ai notai in fase di costituzione o successiva a questa.
Ciò renderà più fluida la procedura che fino ad oggi è stata demandata alle Regioni e alle Prefetture che non sempre hanno brillato in competenza sui concetti basilari di economia aziendale, velocità e uniformità di comportamenti.
Altro motivo di soddisfazione è che sarà più semplice e sicuro conoscere chi ha i poteri di firma nell’ente non profit così come l’assetto dello stesso: ciò che sarà pubblicato nel Runts avrà infatti un effetto “costitutivo” e non più “dichiarativo”, al pari del Registro delle imprese per le società di capitali.
Vediamo cosa desta qualche preoccupazione
In prima istanza, le regioni riverseranno nel Runts il contenuto dei registri regionali delle OdV e delle Aps.
Ma siamo così sicuri che tutti i registri regionali abbiano uniformità di contenuti (sia in termini di informazioni che di documentazione) e che siano del tutto aggiornati? Su questo passaggio temo che ci sarà da lavorare parecchio, ben oltre i 180 giorni previsti per la revisione dei contenuti di queste sezioni.
Già ora diverse regioni non dispongono di piattaforme che permettono la consultazione online dei registri.
Per esempio la Regione Toscana mette a disposizione il registro delle Aps in formato pdf e aggiornato (alla data di chiusura di questo intervento – 10/09/2020) al 09/12/2019, il che restituisce un’immagine un po’ statica della situazione senza contare il fatto che non appare nemmeno il nome del legale rappresentante o il settore di operatività.
In altre, come l’Emilia Romagna, pur essendo un po’ più aggiornato, se si fa una ricerca testuale, il motore di ricerca necessita la denominazione precisa, comprese maiuscole, minuscole e punteggiatura. Meglio usare il codice fiscale.
Inoltre sappiamo benissimo che molte organizzazioni sono sostanzialmente “morte”, cadute nell’oblìo per il disinteresse degli associati che non hanno più provveduto a rinnovare le cariche associative e a dar segno della loro esistenza in vita.
Tutte queste organizzazioni dovrebbero essere espunte dal Runts nei successivi 180 giorni dal riversamento dei dati iniziali.
Altro motivo di preoccupazione è dato dalla scelta “epocale” che il mondo del non profit è chiamato a compiere: o si entra tra gli Enti del Terzo settore oppure si sta fuori ma ancora non si hanno chiari gli effetti fiscali che si verificheranno a stare “dentro” o “fuori”: mi riferisco alle “attività diverse” e al regime fiscale a cui saranno sottoposte.
E le Onlus?
Se per OdV e Aps il passaggio sarà automatico, cioè le Regioni “svuoteranno” i loro archivi nel Runts, per le Onlus il passaggio sarà un po’ più laborioso: l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del Runts il contenuto dell’Anagrafe delle Onlus ma saranno gli amministratori delle organizzazioni a dover chiedere la loro iscrizione nel Runts, iscrizione che sarà quindi “su istanza di parte”.
Le Odv e le Aps entreranno automaticamente nel Runts in quanto tali e saranno iscritte nelle rispettive sezioni e, per il fatto di essere anche Onlus, non dovranno preoccuparsi di questa loro posizione, essendo la loro identità (OdV o Aps) prevalente sul resto.
Ci sono poi le vecchie care Organizzazioni non governative che sono anche Onlus: cosa dovranno fare?
Se ed in quanto considerate Onlus, queste dovranno (se vorranno) iscriversi al Runts su istanza di parte.
Stessa sorte toccherà alle Cooperative Sociali, considerate Onlus di diritto: saranno iscritte al Runts su istanza di parte.
Attenzione a questo passaggio, dunque, perché solo chi sarà iscritto nel Runts accederà ai riparti del 5 per mille e ai regimi fiscali premiali previsti per le erogazioni liberali ecc.
E le associazioni sportive dilettantistiche?
Questa è una bella domanda.
A oggi non sono molte le Asd che hanno anche la qualifica di Onlus. Generalmente si tratta di quelle Asd la cui attività è rivolta a soggetti svantaggiati.
Ma pure le Asd che non sono Onlus potrebbero chiedere di entrare nel Runts, stante il fatto che anche l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche è una delle attività previste per gli Enti del terzo settore.
Mancando ancora la definizione del trattamento fiscale delle “attività diverse” gli operatori non hanno ancora chiaro se sia conveniente entrare o star fuori dal Runts.
Allo stato attuale non è possibile fornire una risposta perché vi sono troppi elementi di incertezza: uno per tutti è la possibilità di concludere operazioni di sponsorizzazione considerata attività oggettivamente commerciale ma che, per le norme di cui al d.lgs. 117/2017, non si sa ancora se potranno essere considerate nell’ambito delle “attività diverse” di cui all’art. 6 dello stesso decreto e quale sarà il loro regime fiscale.
Al momento, la cosa migliore è quella di porsi le domande, preparare le contromisure per i vari scenari e attendere che l’evoluzione della materia.
Ma l’autorizzazione al Consiglio dell’Unione europea?
Ricordiamoci anche che per il decollo definitivo del d.lgs. 117/2017 occorre attendere l’autorizzazione al Consiglio dell’Unione europea. È partita la richiesta del parere?
Non vorrei essermi distratto ma non ho trovato notizie in merito.