La pubblicazione di una risoluzione dell’Agenzia delle entrate ci permette di ritornare sull’intervento pubblicato lo scorso 17 dicembre a proposito della imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
L’Agenzia delle entrate ha risposto a un interpello con la risoluzione n. 82/E del 24/12/2020 nella quale si è colta l’occasione per ribadire quanto già indicato nella circolare n. 11/E del 12/03/2010 nella quale si afferma che qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini e i dati nella stessa siano corretti, il modulo RW può essere presentato anche oltre il termine, inviando solo il frontespizio del dichiarativo e il modulo RW.
Pertanto il modulo RW può essere presentato dopo la naturale scadenza di invio della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione avviene entro 90 giorni, la presentazione è considerata tardiva e ravvedibile.
Oltre il 90° giorno la dichiarazione è considerata omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte che ne scaturiscono.
Sulle sanzioni applicabili, l’Agenzia delle entrate richiama l’attenzione su quanto riportato nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 che rettifica le precisazioni rese con la circolare n. 11/E del 2010.
Questo a seguito delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità del 2015 (art. 1, comma 637, lettera b) n. 1.1 legge 190/2014) e, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalle modifiche apportate al d.lgs. 472/1998 (novellato mediante il d.lgs. 158/2015).
Dai combinati disposti dei testi legislativi e di prassi si conclude che se la presentazione del modulo RW avviene:
- entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applicano:
- la sanzione di 258 euro, prevista dall’art. 5, comma 2, ultimo periodo, d.l. 28/06/1990 n. 167
- e, se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE, la sanzione di cui all’art. 13, del d.lgs. n. 471/1997, (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi).
In entrambi i casi si può ricorrere al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, d.lgs. 471/1997.
Non è invece dovuta la sanzione di cui all’art. 8, d.lgs. 471/1997 perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.
- oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 ma senza maggiorazione di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero, nonché la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, del decreto-legge n. 167 del 1990. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 se ne ricorrono i presupposti. Restano inoltre dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.