La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) all’art.1 c. 36 ss. ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 01/01/21 al 28/02/21 e inerenti ai rapporti di lavoro subordinato per associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020.
Leggi anche:
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali nello sport – La Circolare INPS n. 16 del 05/02/2021
Sospensione contributi INAIL nello sport: dall’Ente arrivano istruzioni operative
I versamenti sospesi riprendono, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
L’istituto assicurativo, dopo la circolare 7 del 11/02/21 e la nota del 25/02/21, con le istruzioni operative del 06/05/2021 comunica:
enti e società che si sono avvalse della sospensione degli adempimenti, devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio (derivante da eventuali interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020) dal 10 maggio e fino al 31 maggio 2021. L’istituto rende disponibili i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”.
Ricorda che la ripresa dei versamenti può avvenire:
- con pagamento in unica soluzione entro il 31/05/2021 – il 30 è domenica – (codice da utilizzare in mod. F24 999245)
- mediante rateizzazione dell’importo fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo e versamento della prima rata entro il 31/05/2021. Le rate successive entro l’ultimo giorno del mese, salvo quelle scadenti in dicembre 2021 e dicembre 2022 il cui versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di detti mesi, quindi anticipandolo (codice da utilizzare in mod.F24 999246).
INPS pubblica nella serata del 10/05/21 il messaggio n. 1860, richiamando la precedente circolare n. 16 del 05/02/2021. Suddivide il documento in due specifici paragrafi, uno riferito alle aziende con dipendenti, l’altro alle aziende committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e obbligate al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all’art. 2 c. 26 della l. 335/1995.
Per entrambi affronta l’argomento adempimenti e ripresa dei versamenti.
Le aziende con dipendenti, se non hanno provveduto all’invio del flusso UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, dovranno provvedervi entro il 30 maggio prossimo inserendo il codice di nuova istituzione N977. Le aziende che hanno già provveduto alla spedizione dei flussi UNIEMENS dei mesi predetti (senza avere effettuato il versamento contributivo totale o parziale) dovranno inviare un ulteriore flusso di variazione con l’esposizione sempre del codice N977 e sempre entro il 30 maggio 2021.
Le aziende committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari per i flussi UNIEMENS di competenza del periodo dicembre 2020 gennaio 2021, devono riportare il codice 36. In maniera analoga quelle aziende committenti che hanno già provveduto all’invio dei flussi relativi ai mesi in esame, entro il 30/05/21 devono provvedere alla modifica dei flussi telematici già inviati, sempre con indicazione del codice 36.
La ripresa dei versamenti da attuarsi in una unica soluzione entro il 30/05/21 o in 24 rate mensili di pari importo viene effettuata con il modello F24, compilando la sezione INPS con il codice contributo:
- DSOS per le aziende con dipendenti
- CXX/C10 per le aziende committenti,
in entrambi i casi, una riga per ogni mese di sospensione.
Questa volta un buon coordinamento tra i due istituti.