Di seguito la sintesi di quanto chiarito dall'Istituto previdenziale a proposito della proroga della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali/assistenziali al 30 novembre 2022
Nel luglio scorso abbiamo dato notizia della proroga della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali/assistenziali dal periodo 01/05/2022-31/07/2022 al periodo 01/05/2022 – 30/11/2022 (Legge n. 91 del 15/7/2022 di conversione del d.l. 50/2022).
Dopo la circolare INAIL n. 30 del 27/07/2022 di cui abbiamo dato informazione in data 01/08/22 arriva con le proprie disposizioni di prassi anche l’INPS con la circolare 105 del 26/09/2022.
Vediamo, in estrema sintesi, i passaggi proposti dall’Istituto:
- oggetto della sospensione sono gli adempimenti (es. UNIEMENS) e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 01/01/2022 al 30/11/2022, comprese le quote dei contributi a carico dei lavoratori (comprende fino alle retribuzioni di competenza del mese di ottobre 2022 la cui scadenza è il 16/11/2022);
- la sospensione opera anche per le rateazioni dei debiti in fase amministrativa concessi dall’INPS ma non opera con riferimento alle rateazioni ancora in atto dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale;
- il versamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 16/12/2022;
- identifica il codice N979 da inserire nei flussi UNIEMENS per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, evidenziando che i datori che hanno già provveduto all’invio del flusso UNIEMENS di competenza dei mesi di luglio e agosto senza avere effettuato il relativo versamento, per avvalersi della disposizioni di sospensione devono inviare un ulteriore flusso di variazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (26/10/22);
- analoga disposizione ma con codifica diversa per le sospensioni contributive in ambito di collaborazioni coordinate e continuative e fattispecie similari.