Riprendiamo qui quanto esposto nell’articolo A.s.d. e s.s.d.: ancora una sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31/07/2022 per ricordare termini e contenuti della proroga.
La conversione in l. 34/2022 (G.U. 98 del 28/04/22) del d.l. 17/2022, all’art. 7 aveva introdotto i commi 3-bis e 3-ter con sospensione fino al 31/07/2022 dei termini dei versamenti fiscali e previdenziali/assistenziali.
Sospensioni regolamentate dalla seguente prassi: Agenzia Entrate con circolare 3/E del 04/02/2022, Inps con circ. 64 del 30/05/22 e Inail con circ. 23 del 27/05/2022 (si v. Domande (e risposte) sulla sospensione dei contributi per a.s.d. e s.s.d. e Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali: le istruzioni da INPS e INAIL)
Tornando brevemente sull’argomento ricordiamo:
- non riguarda tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma esclusivamente quelle che, oltre ad avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, operano in ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24/10/2020. Questo decreto all’art. 1 c. 9 lett e) stabilisce … sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva…
- sospende le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. 600/1973 quando a.s.d. e s.s.d. operano in qualità di sostituti di imposta (stiamo parlando di ritenute su compensi da prestazione di lavoro subordinato e su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, es. collaborazioni coordinate e continuative e non vi rientrano le ritenute sui compensi sportivi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del d.p.r. 917/1986 ben noti a tutti)
- sospende i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) sempre inerenti a rapporti di lavoro subordinato e assimilati;
- sospende i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto;
- sospende le imposte sui redditi in scadenza (A.d.E. nella circ. 3/E/2022 ha indicato che non sono sospesi i versamenti dell’IRAP, in quanto non costituisce una imposta sui redditi).
Detti versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi, in una unica rata entro il 16 dicembre 2022, ma questa volta non è prevista possibilità di rateizzazione.