Il riferimento è l’art. 2 del d.l. 157 del 30/11/2020 che dispone, per alcune specifiche categorie di contribuenti, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel contesto di rapporti di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative), in scadenza nel mese di dicembre 2020 (e già rispetto alla sospensione dei contributi del mese di novembre 2020, regolamentati dal d.l. 137/2020 e dal d.l. 149/2020, il legislatore è stato molto più attento nel definire con precisione il “periodo” della sospensione).
Vediamo, nel contesto delle attività sportive, quali categorie di contribuenti possono rientrare nella sospensione e i termini di detta sospensione.
Categorie | Requisiti richiesti |
esercenti attività di impresa (es. impianti sportivi, gestione di stadi, etc.) | con ricavi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di Novembre 2020 su Novembre 2019 |
esercenti attività di impresa che hanno intrapreso attività dal 01/12/2019 | senza requisiti |
soggetti che esercitano attività economiche sospese dall’art.1 del d.p.c.m. 03/11/20 (palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi…) aventi sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale | senza requisiti |
La circolare precisa che rientrano nella sospensione anche le rateazioni dei debiti in fase amministrativa (la dilazione dei debiti), ma non è soggetta a sospensione la quarta rata della rateizzazione di cui alle sospensioni contributive effettuate in seguito a COVID-19 come determinate dai d.l. 18/2020 – 23/2020 – 34/2020 – 104/2020. Infine non sono sospesi gli adempimenti informativi (UNIEMENS va comunque inviato).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/03/21 senza applicazione di interessi e sanzioni e il pagamento potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili, sempre senza applicazione di sanzioni/interessi, con versamento della prima entro il 16/03/21. Ciò, fatto salvo la rata dei piani di ammortamento già emessi e la cui rata ricade nel mese di dicembre 2020, che dovrà essere versata comunque in una unica soluzione entro il 16/03/21.