Le scadenze “ordinarie”
Il giorno 15 di ogni mese scade il termine per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e per tutte le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime ex L. 398/1991, per annotare nel c.d. “registro IVA minori” i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Si ricorda che i medesimi enti sono anche tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute.
Il giorno 16 di ogni mese scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, o su altri redditi soggetti a ritenuta, ivi compresi eventuali compensi erogati a collaboratori sportivi dilettanti superiori ad € 10.000,00 annui, sui quali va operata la ritenuta IRE del 23%, oltre alle ritenute per addizionali regionali e comunali.
Sempre entro il giorno 16 di ciascun mese scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente. Tale adempimento interessa anche il versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, in relazione ai compensi pagati nel mese precedente ed il versamento alla Gestione ex-Enpals – che interessa gli operatori dei settori dello spettacolo e dello sport – dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
L’invio delle Certificazioni Uniche
Al di fuori delle scadenze ordinarie, il primo adempimento cui devono fare fronte i sodalizi sportivi è l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente del modello CU 2022. La scadenza è fissata per il 16 Marzo 2022.
Tale adempimento deve essere osservato da tutti i contribuenti, compresi gli enti non commerciali, che rivestono la qualifica di sostituto di imposta (cioè che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o erogano compensi a lavoratori autonomi o erogano provvigioni ad agenti o procacciatori) e che hanno erogato compensi nel corso dell’anno 2021.
Il termine di scadenza del 16 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla CU relativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2022 precompilato.
Nel caso, invece, di certificazioni contenenti solo redditi esenti (come i compensi sportivi inferiori alla soglia di 10.000 €), ovvero di redditi per i quali non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (ad es. compensi sportivi superiori a 10.000 €, redditi di lavoro autonomo o professionale, provvigioni etc), la CU può essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022, e consegnata al percettore nel termine utile per consentirgli di predisporre la propria dichiarazione dei redditi.
La CU deve essere compilata anche nel caso di erogazione di premi e compensi nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R., e anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di 10.000 € e come tali non assoggettate a ritenuta.
Entro il termine del 31/10/2022 dovrà essere altresì predisposto e inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770/2022), con la quale si comunicano i dati relativi alle ritenute fiscali operate, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell’anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto, compresi i rimborsi km.ci nei limiti delle tariffe ACI, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sede della associazione/società sportiva.
Nella compilazione della CU occorre prestare la massima attenzione alla corretta identificazione delle diverse tipologie di somme erogate ai percipienti. Tale identificazione viene effettuata attraverso l’utilizzo di “causali” che definiscono la tipologia reddituale e di “codici” da inserire nelle apposite caselle previste dal modello CU.
In relazione alle “causali”, quelle che interessano tipicamente le società ed associazioni sportive sono le seguenti:
- N: indennità di trasferta, rimborso forfettario, premi o compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o per co.co.co A/G;
- M: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- A: prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Per quanto attiene ai “codici”, le istruzioni ministeriali prevedono nuovi codici da indicare nel punto 6 della CU, relativo alle altre somme non soggette a ritenuta. In particolare, per quanto di interesse dei sodalizi sportivi, si segnala che occorre utilizzare i seguenti codici:
- 22 – redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito – da utilizzare per i cd. “compensi sportivi” di cui all’art. 67, co. 1, lett. m, Tuir), (al posto del codice 8 indicato nelle istruzioni dell’anno precedente);
- 24 – compensi non assoggettati a ritenuta – che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della l. 190/2014 (al posto del codice 12 indicato nelle istruzioni dell’anno precedente). È il caso, ad es., degli istruttori in possesso di P.IVA in regime forfettario.
Sulle CU si veda anche F. Romei, Le novità nella Certificazione Unica (con esempi di compilazione) e il redazionale Bonus Sport e Salute: vanno dichiarati e indicati nella CU?
La comunicazione di variazione dei dati del modello EAS
Entro il 31/03/2022 gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche a r.l., che si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148, c. 3, T.U.I.R. e dall’art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972 (la c.d. “de-commercializzazione” dei corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2021 in relazioni ai dati oggetto di comunicazione con il modello EAS inviati in precedenza.
In tal caso, la comunicazione di variazione dovrà contenere tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli che non hanno subito variazione.
Si ricorda peraltro che non sono soggette a comunicazione le variazioni dei dati già note all’Agenzia delle Entrate attraverso l’invio dei modelli di variazione dati “ordinari”, come quelli relativi alla eventuale variazione di sede e/o del legale rappresentante dell’ente, e che le a.s.d. e s.s.d. riconosciute dal CONI possono limitarsi alla compilazione del mod. EAS c.d. “semplificato”, indicando esclusivamente i dati previsti nei righi n. 4, 5, 6, 20, 25 e 26.
La predisposizione dei bilanci di esercizio
Gli adempimenti, e i relativi termini, legati alla predisposizione e all’approvazione del bilancio di esercizio sono diversi a seconda che il sodalizio sportivo assuma la forma giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (o cooperativa).
Nel primo caso (a.s.d.), in assenza di specifiche disposizioni di legge, occorre fare riferimento alle previsioni statutarie, le quali individuano le modalità e i termini di predisposizione del bilancio (o Rendiconto Economico Finanziario) da parte del consiglio direttivo del sodalizio, nonché i termini per l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea dei soci.
Generalmente gli statuti prevedono il termine di 4 mesi dalla fine dell’esercizio per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci (in prima convocazione) e la convocazione dell’assemblea stessa con un preavviso di 15 gg. In tal caso, il C.D. dell’associazione dovrà predisporre il bilancio in termine utile affinché lo stesso possa essere reso disponibile agli associati (ovvero inviato agli stessi o, ancora, pubblicato sul sito internet dell’associazione, secondo quanto stabilito dallo statuto) entro il 15/04. Qualora sia presente un organo di controllo, il Bilancio (R.E.F.) dovrà essere predisposto e consegnato all’organo di controllo stesso entro i termini previsti dallo statuto.
Nel caso di sodalizio costituito nella forma di s.s.d. a r.l., o cooperativa, occorre rifarsi alle disposizioni del c.c.: l’assemblea per la convocazione del bilancio deve essere convocata entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale (per gli esercizi chiusi il 31/12/2021, entro il 30/04/2022) ed il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale durante i 15 gg che precedono l’assemblea: ne deriva che il termine ultimo per la predisposizione del progetto di bilancio da parte dell’Organo Amministrativo è il 14/04/2022, in modo che a decorrere dal 15/04/2022 possa essere messo a disposizione dei soci.
In presenza dell’Organo di Controllo, il termine viene anticipato di 15 gg (entro il 31/03/2022) in quanto il progetto di bilancio deve essere consegnato all’Organo di Controllo almeno 30 gg. prima di quello fissato per la convocazione dell’assemblea.
Qualora l’assemblea fosse convocata in anticipo rispetto al termine ultimo del 30/04/2022 tutti i termini sopra evidenziati dovranno essere anticipati di conseguenza.
Si ricorda che, se lo statuto lo prevede, il termine di convocazione dell’assemblea dei soci può essere posticipato fino a 180 gg (29/06/2022) in presenza di “particolari ragioni” richieste “dalla struttura e dall’oggetto della società”. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione.
La stampa e la conservazione dei libri contabili obbligatori
I sodalizi sportivi costituiti nella forma di s.s.d. a r.l. o cooperativa (soggetti alla tenuta della contabilità ordinaria “per obbligo”) devono altresì rispettare i termini previsti dalla legge per la stampa dei registri contabili.
Le a.s.d. non sono soggette a tale obbligo, salvo in caso di supero dei limiti previsti dalla normativa fiscale (art. 18, d.p.r. 600/1973): 400.000 € di ricavi commerciali, se si tratta di prestazione di servizi, o 700.000 euro se si tratta di vendita di beni.
Tali termini sono “mobili”, in quanto legati alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi: ai sensi dell’Art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Il registro dei cespiti ammortizzabili, invece, deve essere stampato, ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. 600/1973, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio cui si riferisce.
Il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è fissato al 30 novembre (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322).
Ne consegue che, per l’esercizio 2020, la contabilità doveva essere stampata entro il 28/02/2022. Tenuto conto dell’importanza dell’adempimento, è opportuno che i sodalizi che, avendone l’obbligo, non hanno ancora predisposto le stampe contabili, provvedano quanto prima a regolarizzarsi.
Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura
Adempimento | Scadenza | Numer. | Bollo |
Libro Giornale | 28 febbraio 2022 | SI | SI (NO per sportive) |
Libro inventari | 28 febbraio 2022 | SI | SI (NO per sportive) |
Registri IVA | 28 febbraio 2022 | SI | NO |
Registro Beni ammort. | 30 novembre 2021 | SI | NO |
Mastrini contabili | 28 febbraio 2022 | NO | NO |
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, si ricorda che le società e le associazioni sportive ne sono esonerate, e sui libri contabili e sociali vanno riportati gli estremi di esenzione: “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642”. Ai fini dell’esenzione è necessario essere in possesso di certificato del CONI che attesta l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si evidenzia, peraltro, che il d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), ha previsto la deroga all’obbligo di stampa per tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici. In particolare, il nuovo dettato normativo prevede che tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerati regolarmente tenuti, anche in caso di mancata stampa nei termini di legge sopra descritti, “se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
In sostanza, i libri contabili e i registri fiscali potrebbero essere conservati in modalità “pdf”, ovvero con altri sistemi informatici, e stampati al momento dell’eventuale richiesta degli organi di vigilanza.
Ai fini civilistici l’articolo 2215-bis al comma 1 stabilisce che «i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici».
In tal caso, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dallo stesso delegato.
I libri contabili obbligatori – indipendentemente dai termini di prescrizione ai fini fiscali – devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo situazioni e/o motivazioni specifiche che rendano opportuna la conservazione anche oltre il suddetto termine.
Nessuna variazione è stata prevista dal decreto crescita del 2019 in merito alla conservazione dei registri contabili. In attesa di chiarimenti ufficiali o di ulteriori modifiche alla normativa, la semplice “stampa” su file pdf generati dagli applicativi gestionali dei registri contabili potrebbe non soddisfare l’obbligo di conservazione degli stessi ai fini fiscali, in quanto la conservazione di file deve essere effettuata seguendo procedure previste dalle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (c.d. conservazione sostitutiva).