Con una sentenza pubblicata in “zona Cesarini” lo scorso 7 dicembre (n. 8083/2023 – reg.prov.cau.) il TAR per il Lazio-Sez. IV ha disposto la sospensione degli effetti del decreto dirigenziale 29/09/2023 del Ministero delle Imprese del Made in Italy, bloccando così l’orologio della scadenza per la comunicazione al Registro delle imprese dei titolari effettivi delle società di capitali, degli enti privati con personalità giuridica e dei trust.
Il TAR ha così accolto le tesi della Assoservizi Fiduciari che ha sollevato, nel ricorso introduttivo, una serie di eccezioni anche di natura di coordinamento con le norme comunitarie.
Il TAR ha quindi preso tempo per analizzare la normativa e verificare le doglianze della ricorrente rimandando la trattazione all’udienza pubblica del prossimo 27/03/2024.
Cosa accade ora?
Sostanzialmente chi ha già inviato la comunicazione non deve fare nulla. Chi deve ancora inviarla, ha più tempo per effettuare l’adempimento.
È opinione di chi scrive che il provvedimento non sarà cancellato perché riguarda il recepimento di una direttiva dell’Unione europea e quindi una norma sovranazionale.
È più probabile che l’adempimento possa essere rimodulato, fornendo maggior termine agli operatori e risolvendo così dubbi operativi.
Per quanto concerne gli enti privati dotati di personalità giuridica, potrebbe essere un’ottima occasione per definire meglio l’area dei soggetti interessati.
L’attuale versione del decreto legislativo 231/2007 prevede infatti che siano soggetti all’obbligo gli enti privati dotati di personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000.
Tuttavia sin da quando è stato emanato il decreto dirigenziale i commentatori hanno affermato che anche gli ETS e le a.s.d. fossero interessati da questo adempimento.
Chi scrive è della stessa opinione ma, in considerazione del fatto che sia ETS che le a.s.d., in un gran numero di casi vedono sovrapporsi la figura del titolare effettivo a quella del legale rappresentante, si sarebbe potuto evitare a buona parte di queste organizzazioni un adempimento che costituisce comunque un costo che va al di là dei 30 euro dei diritti di segreteria.
In questo modo sarebbero stati soggetti all’adempimento solo gli ETS e le a.s.d. che avessero avuto al proprio interno altre figure apicali, dotate di poteri di legale rappresentanza quali direttori generali, procuratori speciali/generali ecc.
Per tutti gli altri sarebbe stato sufficiente acquisire i dati dai registri Runts e RAS, “freschi” di trasmigrazione.
La questione è ormai superata perché si è optato per la comunicazione a tappeto.
Resta invece irrisolto il problema per tutti gli enti privati con personalità giuridica del termine “fluttuante” della comunicazione del titolare effettivo.
Infatti mentre per le società di capitali l’obbligo è adempiuto annualmente mediante comunicazione in sede di deposito del bilancio annuale, per gli enti privati questo non è previsto.
Del resto, per gli enti privati, il d.p.r. 361/2000 non prevede il deposito dei conti annuali sicché gli UTG presso le prefetture, le Regioni e le Province autonome hanno via via imposto questo adempimento come buona prassi.
Il novellato d.lgs. 231/2007 seguendo il contenuto normativo del d.p.r. 361/2000 non ha esteso l’opportunità della comunicazione del titolare effettivo in sede di deposito dei conti annuali.
Ma c’è di più: i 103 UTG presso le prefetture più le 19 Regioni e le 2 Province autonome sono titolari ciascuno di un proprio registro delle persone giuridiche, e non è detto che questo sia organizzato in forma digitale tale da poter colloquiare ed essere accessibile da chi ne abbia interesse.
Quindi, allo stato attuale, non è possibile per le persone giuridiche iscritte nei registri ex d.p.r. 361/2000 accorpare il deposito del bilancio e la comunicazione del titolare effettivo.
Ecco allora apparire il cosiddetto “termine fluttuante”: la prossima scadenza del titolare effettivo sarà infatti allo scadere dell’anno rispetto alla prima comunicazione.
Ammettendo perciò che la prima comunicazione sia avvenuta il 5 dicembre 2023, la successiva dovrà avvenire il 5 dicembre 2024, salvo complicazioni.
La complicazione è data dal fatto che il legale rappresentante di oggi potrebbe esaurire il proprio mandato nella primavera dell’anno 2024, in sede di approvazione del bilancio 2023.
In questo caso il nuovo titolare effettivo avrebbe tempo trenta giorni dalla data della nomina (es. 28/04/2024) per effettuare la prima comunicazione (quindi 28/05/2024) che andrebbe rinnovata entro un anno dalla prima (28/05/2025) e così via.
Per gli ETS sarebbe invece utile utilizzare il termine del deposito del bilancio per effettuare l’adempimento: la soluzione potrebbe evitare il fiorire di sanzioni per la semplice dimenticanza dello specifico adempimento.
Lo stesso (ahimè) non si può dire per le a.s.d. dotate di personalità giuridica acquisita mediante iscrizione al RAS: per loro, al momento, non è previsto il deposito del bilancio il che, oltre a generare altre preoccupazioni (come si fa a verificare se il fondo comune non è evaporato?), riporta il tutto a fluttuare in alto mare.