Tutti i soggetti interessati erano in impaziente attesa della decisione del Consiglio di Stato che si pensava definitiva sul tema della comunicazione del titolare effettivo.
La decisione è stata diffusa lo scorso 15 ottobre ma riporta in calce la data del 19 settembre.
È una decisione minuziosamente argomentata (ben 105 pagine) ma che non risolve il tema oggetto del contendere perché il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha inviato tutto il fascicolo alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La vertenza, portata avanti da alcune organizzazioni rappresentative di società fiduciarie, poggia sul fatto che nel d.lgs. 231/2007 non sono espressamente menzionate le società fiduciarie mentre lo sono nei decreti attuativi, che sono di rango inferiore.
Giusto per ricordare l’iter del contenzioso: nello scorso aprile, il TAR del Lazio aveva disposto il rigetto dei ricorsi la cui conseguenza era stata la riapertura dei termini per l’effettuazione della comunicazione dei titolari effettivi.
Il successivo appello al Consiglio di Stato, con nuova dichiarazione di sospensiva degli effetti delle norme impugnate, ha prodotto l’ordinanza del 19/09/2024, che non risolve, in un modo o nell’altro la vertenza, bensì un ulteriore rinvio della materia al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea essendo norme che traggono origine da una direttiva europea.
La vertenza in realtà non riguarda né le imprese dotate di personalità giuridica né le persone giuridiche private, e il collegio giudicante del Consiglio di Stato avrebbe potuto decidere sul solo rinvio riguardante l’insieme giuridico al quale appartengono i soggetti ricorrenti.
Tuttavia nella fase dibattimentale le parti resistenti hanno espresso la volontà di sospendere l’intera materia, qualora si fosse generato un giudizio che prevedesse il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Per completezza di informazione, nei giorni scorsi, sono apparse notizie secondo le quali presto si sarebbero riaperti i canali telematici per la presentazione delle comunicazioni. È però stato sufficiente effettuare una veloce ricognizione sui siti istituzionali delle Camere di Commercio per concludere che si trattava di notizie non corrette, proprio perché il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Quindi tutto sospeso a data da destinarsi.
Ma cosa c’è da fare nel frattempo?
Nulla, posto che i termini per la presentazione delle comunicazioni sono sospesi.
E cosa si potrebbe fare nel frattempo?
Innanzi tutto sarebbe il caso di stabilire una norma ponte che permetterebbe ai soggetti interessati di poter contare su di un termine adeguato per l’effettuazione dell’adempimento.
Vi sono poi alcuni aspetti migliorativi (ne avevo già scritto nei mesi scorsi) che potrebbero essere inseriti con un adeguato provvedimento legislativo.
Il primo riguarda gli ETS e le ASD (parliamo sempre di enti che abbiano la personalità giuridica) che nel testo originario del decreto legislativo non appaiono esplicitamente annoverati tra i soggetti destinatari degli effetti normativi. Questo accade perché il testo del decreto legislativo che attua la direttiva europea era anteriore rispetto alle norme sulla personalità giuridica degli ETS e le ASD.
Il secondo riguarda gli ETS che, in virtù del fatto che sono tenuti al deposito dei conti annuali, potrebbero adempiere all’obbligo di comunicazione annuale dei propri titolari effettivi utilizzando il sistema mediato dalle norme relative alle imprese con personalità giuridica.
Diversamente avremmo l’adempimento sempre legato a date fluttuanti, cioè al decorso dell’anno dalla prima nomina del titolare effettivo o di una qualsivoglia variazione intermedia.
Il terzo, se vogliamo, è un po’ più complicato perché investe le regioni e le province autonome: si tratta di riformare il d.P.R. 361/2000 implementando la norma con
- l’armonizzazione delle modalità di valutazione patrimoniale per l’acquisizione della personalità giuridica;
- l’armonizzazione delle norme relative al mantenimento della personalità giuridica quali il deposito dei conti annuali e la ricostituzione del capitale per perdite;
- l’accesso e la tenuta dei registri regionali/province autonome nonché quelli tenuti dalle prefetture mediante strumenti telematici aperti alla consultazione pubblica;
Il quarto è dato dalla necessità di inserimento nell’ordinamento delle ASD dotate di personalità giuridica dell’obbligo di redazione, approvazione e deposito presso il RAS dei conti annuali, oltre alle norme sulla ricostituzione del patrimonio se sceso al di sotto del minimo, senza i quali è difficile immaginare un sistema che possa tenere sotto controllo il limite patrimoniale fissato ora in 10.000 euro. Questo permetterebbe alle ASD di sfruttare l’adempimento del deposito dei conti annuali per l’effettuazione della comunicazione del titolare effettivo.
Gli altri contributi sul tema si trovano qui: