La legge 124/2017 – art. 1, commi da 125 a 129 – prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a euro 10.000 annui.
Il sistema sanzionatorio è stato prorogato al 1 gennaio 2022: è pertanto necessario provvedere alla pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 entro la fine del 2021
I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:
a) associazioni, Onlus, fondazioni;
b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
c) soggetti che svolgono attività di impresa
Sono esclusi i professionisti.
I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:
· pubbliche amministrazioni;
· società controllate da PA;
· società in partecipazione pubblica;
· associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
1.denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
2.denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3.somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4.data di incasso;
5.causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)
Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:
· occorre considerare sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
· principio di cassa, ovvero vanno considerati solo i contributi effettivamente percepiti
· il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
· si suggerisce di indicare i contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”: non avendo carattere generale, è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro
· il 5 per mille è escluso dal computo
Il termine per l’adempimento è fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
Le modalità per la pubblicazione sono le seguenti:
· associazioni e fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce.
· società soggette all’obbligo di deposito del bilancio e le imprese sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
· imprese non tenute alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo con le medesime modalità di associazioni e fondazioni
Il regime sanzionatorio è il seguente:
· l’inosservanza di questi obblighi, comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute;
· è stato differito al 1° gennaio 2022 il momento da cui saranno applicabili le sanzioni previste in caso di inadempimento (d.l. 52/2021, c.d. decreto “Riaperture”, art. 11 sexiesdecies Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124).
In conclusione: gli enti che hanno dimenticato di pubblicare le informazioni, richieste dalla legge n. 124/2017, possono ancora farlo, senza incorrere in sanzioni entro il 31 dicembre 2021.
Oltre tale data scatterà il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione.