Come riportato nella newsletter n. 6/2007 dell’8 febbraio 2007, il Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto difatti una serie di disposizioni al corpo dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato “disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”.
Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il nuovo modello AA7/8.
Si ricorda che la presentazione del modello AA7/9 e la conseguente attribuzione della partita iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L’Agenzia delle Entrate e
Nei primi giorni del mese di dicembre
Si ricorda che il primo va presentato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (quindi società, enti, associazioni sportive dilettantistiche) per le dichiarazioni di inizio o cessazione attività, variazione di dati ai fini Iva e per la richiesta di attribuzione del codice fiscale, mentre il secondo riguarda i soggetti non residenti ed esercenti attività d’impresa, arte e professione in un altro Stato.
I due modelli seguono, per la classificazione delle attività economiche, la nuova tabella Ateco 2007, approvata con provvedimento dell’Agenzia il 16 novembre scorso e valida a partire dal 1° gennaio 2008.
I nuovi modelli (disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ) sono:
? il modello AA7/9: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società e associazioni sportive dilettantistiche;
? il modello ANR/2: per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini Iva, di variazione dati o cessazione attività dai soggetti non residenti ed esercenti attività d’impresa, arte e professione in un altro Stato.
Va presentato entro 30 giorni dalla data di inizio, variazione o cessazione attività. Può essere utilizzato anche da soggetti non residenti diversi da persone fisiche con stabile organizzazione in Italia e rappresentante fiscale. La dichiarazione può essere inviata telematicamente, o direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite i servizi Entratel o Fisconline, seguendo le regole tecniche di trasmissione contenute negli allegati.
Ecco, in sintesi, i singoli quadri del modello:
- quadro A: tipo di dichiarazione (inizio o cessazione attività, variazione dei dati, richiesta del duplicato del codice fiscale e della partita Iva)
- quadro B: dati identificativi, sede legale, amministrativa (o in mancanza, sede effettiva), domicilio fiscale, attività esercitata e luogo di esercizio. Se si svolge attività di commercio elettronico occorre indicare l’indirizzo del sito web e l’Internet service provider
- quadro C: dati identificativi del rappresentante legale o, in mancanza, di un socio amministratore. In caso di soggetto non residente vanno inseriti i dati relativi al rappresentante fiscale, se esistente; in caso, invece, di stabile organizzazione in Italia, i dati della persona fisica responsabile
- quadro D: va compilato solo nel caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
- quadro E: vanno indicati il codice fiscale dei soggetti depositari e i dati sui luoghi di conservazione delle scritture contabili e delle eventuali fatture all’estero
- quadro F: codice fiscale di eventuali altri rappresentanti o soci
- quadro G: informazioni sulle altre attività esercitate e indicazione di altri luoghi, diversi da quelli indicati nel quadro B, in cui vengono esercitate l’attività prevalente o le altre attività
- quadro H: va compilato per effettuare la comunicazione per superare la presunzione di cessione (prevista dall’articolo 1 del Dpr 441/1997 sulla cessione e l’acquisto dei beni)
- quadro I: va compilato solo in caso di dichiarazione di inizio attività per fornire altre informazioni sull’attività e sull’immobile destinato al suo esercizio.
Il modello va presentato dai soggetti non residenti per identificarsi ai fini Iva prima di compiere qualsiasi operazione fiscalmente rilevante in Italia, ma anche per comunicare eventuali variazioni di dati o la cessazione dell’attività. L’identificazione diretta è alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, per cui, se i soggetti che la richiedono tramite il modello ANR/2 hanno precedentemente nominato un rappresentante fiscale tramite il quale hanno ottenuto l’attribuzione della partita Iva con il modello AA7 o AA9, devono prima chiudere la vecchia partita Iva e solo dopo presentare la nuova richiesta.
Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate o per via telematica, direttamente dal soggetto interessato, tramite il servizio Entratel, (previa abilitazione), o tramite intermediari abilitati. Anche in questo caso vanno seguite le regole tecniche contenute nell’allegato al modello.