In particolare, è stato soppresso il riferimento allo svolgimento di attività agonistica. Il legislatore ha, così, specificato le competenze del chinesiologo, chiarendo che le figure professionali citate sono istituite al fine del corretto svolgimento di attività fisico motorie – non di livello agonistico -, della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti.
L’eliminazione dell’attività agonistica, seppure sembri modifica di poco conto, è invece significativa per delineare le competenze di tale professionista, che risultano così essere limitate all’attività motoria e del benessere.
La previsione successiva (art. 42) relativa all’assistenza nelle attività motorie e sportive deve essere letta nella stessa direzione.
Il legislatore ha statuito, al riguardo, che “i corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale”. Diversamente dalla formulazione iniziale, sono rimasti solo i corsi e sono state soppresse le attività motorie e sportive.