E' lo stesso d.l. – rubricato Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198) – a disporre l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 ottobre scorso: le norme sono pertanto cogenti a partire dall'8 ottobre 2016.
Tra i diversi correttivi che intervengono sul Jobs Act – e in attesa dei primi chiarimenti ministeriali – vi sono alcune modifiche alla disciplina del lavoro accessorio (art. 1, di modifica del d.l. n. 81 del 2015): la norma dispone che, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio retribuita con voucher, al competente Ispettorato nazionale del lavoro vengano comunicati mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.
Dai nuovi obblighi rimangono esclusi i soggetti che non rientrano nella definizione di committenti imprenditori e professionisti (ovvero, ad esempio: privati cittadini, società e associazioni sportive dilettantistiche, condomini, associazioni senza scopo di lucro).
[Articolo modificato martedì 11 ottobre 2016]