Con la pubblicazione in G.U n. 42 del 19/02/2008 del Decreto Ministero del Lavoro del 21/01/2008, viene approvato il modulo obbligatoriamente utilizzabile dai lavoratori dipendenti in caso di recesso dal contratto di lavoro per “dimissioni volontarie”.
Con il D.D.L. n.1695/2007 (approvato in L. 188/2007), il legislatore iniziò l’iter legislativo con il dichiarato scopo di sconfiggere l’abusato fenomeno di fare firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, specifiche “dimissioni in bianco”, onde permettere al datore di lavoro di utilizzarle al momento più opportuno.
La norma introduce così l’obbligo, pena la nullità delle dimissioni stesse, di utilizzo di apposito modulo predisposto e reso disponibile (gratuitamente) da: Direzioni Provinciali del Lavoro, Uffici Comunali, Centri per l’Impiego.
Nessun datore di lavoro è escluso dalla norma, siano questi pubbliche amministrazioni, privati, fondazioni, partiti e associazioni, tra cui naturalmente quelle di natura sportiva dilettantistica.
Ampia è anche la platea dei soggetti lavoratori rientranti nel provvedimento: tutti i lavoratori di natura subordinata (compresi dirigenti e quadri), contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, contratti di collaborazione di natura occasionale (attenzione non le prestazioni occasionali, ma le collaborazioni occasionali cioè le c.d. “mini cococo” di cui al comma 2 dell’art. 61 D.Lvo n. 276/2003).
La L. n. 188/2007 ne ha determinto anche l’entrata in vigore: dalla data di approvazione del “modulo”, da adottarsi con specifico decreto entro tre mesi dalla pubblicazione sulla G.U. della Legge predetta (entrata in vigore 23/11/07 – Decreto entro 23/2/08).
Il Decreto Ministero Lavoro del 21/01/08 vede la luce in G.U del 19/02/08, determinando pertanto l’obbligo di utilizzo dal 05.03.2008.
Il modulo adottato per la presentazione delle dimissioni volontarie è di natura informatica, valido su tutto il territorio nazionale e, importante, è dotato di tutte quelle caratteristiche necessarie a renderlo non soggetto a fasificazione e non contraffabile.
Il lavoratore dovrà pertanto registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), compilare il modello on-line, inviarlo telematicamente e stamparne copia per il datore di lavoro. Il modulo ha una validità di quindici giorni dalla data di emissione (ed è questo il punto più importante).
Tutto quanto sopra il lavoratore potrà attuarlo in maniera autonoma o per il tramite di : Centri per l’Impiego, Comuni, Direzioni Provinciali del Lavoro, Sindacati e Patronati ( si è in attesa di ulteriore Decreto che dovrà essere emanato per definire e determinare le convenzioni).
In conclusione, la decorrenza è certa, ma sul tappeto rimangono una serie di dubbi:
– in caso di dimissioni presentate dal lavoratore verbalmente con immediato abbandono del posto di lavoro? Le dimissioni sono nulle e quindi occorre premunirsi con un procedimento disciplinare (!?)
– la modalità di “risoluzione consensuale” tra le parti?
– l’amministratore di società commerciale che fiscalmente e previdenzialmente è considerato “assimilato” al lavoratore dipendente, ma che di fatto ha un rapporto giuridico con la società che amministra ben diverso dal lavoratore dipendente, ha l’obbligo dell’utilizzo del “modello” in caso di dimissioni? Diversamente le sue “dimissioni” sono nulle? Non può essere; non ha la stessa natura del lavoratore subordinato o del collaboratore coordinato con o senza progetto!!
Una serie di problematiche sorte e dibattute in questi ultimi mesi, a cui il decreto Ministeriale del 21/01/08 (pubblicato il 19/02/08) poteva dare risposta, ma che ancora rimangono irrisolte.
DAL 05 MARZO 2008 OBBLIGO DEL MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE a cura del Rag. Maurizio Falcioni, Consulente fiscale del C.P. CONI di RIMINI
Con la pubblicazione in G.U n.42 del 19/02/2008 del Decreto Ministero del Lavoro del 21/01/2008, viene approvato il modulo obbligatoriamente utilizzabile dai lavoratori dipendenti in caso di recesso dal contratto di lavoro per "dimissioni volontarie". Il Decreto Ministero Lavoro del 21/01/08 vede la luce in G.U del 19/02/08, determinando pertanto l’obbligo di utilizzo dal 05.03.2008 .