Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono delle collaborazioni amministrativo-gestionali riconducibili all’articolo 90 della L.289/2002, sono tenute a darne comunicazione preventiva agli uffici dei Servizi Competenti (ex uffici di collocamento), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro prot.13/SEGR/004746 del 14 febbraio 2007. La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni sportive dilettantistiche: la comunicazione di assunzione anticipata al giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa all’ex ufficio di collocamento a partire dal 1° gennaio 2007. Questo comporta l’obbligo da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di inviare apposita comunicazione il giorno prima dell’effettiva instaurazione della collaborazione. La mancata comunicazione al Servizio competente delle collaborazioni amministrativo-gestionali riconducibili all’articolo 90 della L.289/2002 comporta inevitabilmente una sanzione a carico della società od associazione sportiva compresa tra €100 ed €500 per ogni persona non comunicata, così come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n.276/2003. L’obbligo di comunicazione viene meno quando le mansioni previste per le collaborazioni previste dall’articolo 90 comma 23 della L.289/2002, sono svolte da un dipendente appartenente alla pubblica amministrazione. Tale affermazione trova la propria giustificazione nella natura volontaria e gratuità della prestazione, svolta al di fuori del proprio orario di lavoro, equiparabile alla prestazione svolta da un volontario così come previsto dalla Legge quadro n..266/1991. E’ opportuno ricordare che alla comunicazione l’interessato non deve attendere una risposta della pubblica amministrazione, per poter operare con la società/associazione sportiva dilettantistica.
LE SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE (CENTRO PER L’IMPIEGO) DELLA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE EX ART.90 L.289/2002
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono delle collaborazioni amministrativo-gestionali riconducibili all’articolo 90 della L.289/2002, sono tenute a darne comunicazione preventiva agli uffici dei Servizi Competenti (ex uffici di collocamento), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro prot.13/SEGR/004746 del 14 febbraio 2007. La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni sportive dilettantistiche: