Anzitutto dal punto di vista previdenziale l’ASD/SSD dovrà acquisire l’autocertificazione dalla quale risulti che il collaboratore sportivo è titolare di pensione. In questo caso si dovranno versare contributi alla “Gestione Separata” dell’INPS applicando l’aliquota contributiva del 24% in luogo del 27,03% (25% + 2,03% di contributi assistenziali minori) dovuta dai co.co.co. non pensionati e privi di altra forma di previdenza. L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.
Dal punto di vista fiscale il compenso sarà rilevante solo se superiore complessivamente a € 15.000,00. Oltre tale soglia, infatti, in aggiunta ai contributi previdenziali all’INPS si dovrà versare l’IRPEF e relative addizionali (addizionale regionale e comunale) all’Erario, mediante trattenuta sul compenso lordo spettante al collaboratore e con obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il relativo versamento con mod. F24.
Attenzione, invece, alla cumulabilità del compenso con la pensione. La piena cumulabilità (cumulabilità totale) consente al pensionato di poter ricevere il compenso per la collaborazione sportiva e anche la pensione senza subire decurtazioni di quest’ultima.
Qui di seguito una tabella esemplificativa e non esaustiva che ricomprende le tipologie di pensione più diffuse e i relativi termini di cumulabilità.
Tipologia pensione | Cumulabilità con redditi di lavoro autonomo e dipendente |
Vecchiaia | Cumulabilità totale |
Anticipata (ex pensione di anzianità) | Cumulabilità totale |
Quota 100-102-103 | Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all’età di 67 anni); ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (Circ. Inps 117/2019). |
Invalidità | Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell’assegno in funzione all’ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente; Cumulabilità totale se gli anni di contribuzione sono pari o superiori a 40 anni |
Pensione ai superstiti | Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell’assegno in funzione all’ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente |
Inabilità | Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro; poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. |
Si ricorda che i titolari delle pensioni per le quali è prevista la cumulabilità parziale devono, entro il 31/10/2024 – termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi – comunicare all’INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023 (Messaggio INPS n. 3077 del 19/09/2024).
Ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo con i trattamenti pensionistici, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere considerati redditi di lavoro autonomo (Circolare INPS n. 20/2001) pur essendo stati, fiscalmente, ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per comunicare i redditi il pensionato può accedere al sito www.inps.it, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di identità elettronica, selezionando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.