Il Ministero del Lavoro, in data 8 marzo scorso, ha dato risposta ad interpello 13/2011 in merito al trattamento ai fini previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto (situazione ENPALS di interesse anche per società ed associazioni sportive dilettantistiche).
Ciò che si vuole estrapolare dalla risposta del Ministero è l’affermazione che il sistema previdenziale ENPALS è riferito esclusivamente alla contribuzione pensionistica per invalidità, vecchiaia e superstiti; all’INPS, invece, sono dovute le contribuzioni così dette “minori”, in quanto a far data dal 01/01/1980 la l. n. 33/1980 ha trasferito a tale istituto le competenze relative a contributi di malattia e maternità.
Con particolare riferimento poi alla posizione del collaboratore a progetto, il Ministero spiega che non rappresentando lo stesso un rapporto di lavoro subordinato, è soggetto a contribuzione INPS solo per l’indennità economica di maternità. Rimangono inoltre esclusi dai contributi INPS, sempre per il discorso della mancanza del vincolo di subordinazione: indennità di disoccupazione (DS), trattamento di fine rapporto (TFR) nonché la cassa unica assegni familiari (CUAF).
Conclude la risposta evidenziando, proprio in riferimento al discorso assegni familiari, come gli stessi, per i lavoratori assunti con contratto a progetto, rimangano di competenza esclusivamente dell’ENPALS.