IL “DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA PER L’ANNO 2008”
Il documento di programmazione strategica dell’attività di vigilanza per l’anno 2008, d’ora in avanti “il documento”, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’Attività Ispettiva di concerto con le Direzioni generali di INPS, INAIL ed ENPALS, indica le linee – guida dell’attività ispettiva dei suddetti enti e, per quanto di competenza delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi, merita una particolare attenzione in relazione alla problematica – mai del tutto chiarita – dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale ENPALS delle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico[1].
Oggetto del presente intervento è l'analisi del documento, tuttavia si reputa opportuno, in via preliminare, effettuare un sunto delle problematiche relative al lavoro sportivo ed all'obbligo di assoggettamento ad assicurazione previdenziale delle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, attraverso un riepilogo delle norme e delle circolari di riferimento in materia, nonché della posizione assunta in merito dai consulenti Fiscosport:
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1 –
L’ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo – è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico al quale sono affidate le competenze in materia previdenziale per i settori dello spettacolo e dello sport.
E’ opportuno innanzitutto evidenziare, che, contrariamente a quanto avviene in relazione agli “ordinari” rapporti di lavoro, quelli, per intendersi, che gravitano in orbita INPS, ai fini ENPALS l’obbligo assicurativo deve essere ottemperato indipendentemente dalla natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro: non esiste infatti alcuna differenza in ordine alle diverse tipologie di attività lavorativa, sia in relazione all’obbligo assicurativo che a livello di aliquote contributive e di adempimenti burocratico/amministrativi, con la conseguenza che chiunque svolge, anche solo occasionalmente, un’attività di tipo artistico o sportivo è tenuto all’iscrizione all’ENPALS ed al versamento dei relativi contributi. Non a caso l’Ente usa volutamente la terminologia generica di “addetti” e di “lavoratori”.
2 – IL D.M. 15-03-2005 E LE CIRCOLARI ENPALS 30.03.2006 nn. 7 e 8
Con il DM 15-03-2005, il Ministero del Lavoro, ha operato un ampliamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente assicurati presso l’ENPALS[2], categorie fra le quali sono state inserite le seguenti:
20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche
(i numeri fanno riferimento all’elenco di cui al D.M. sopra indicato)
L’ENPALS, attraverso le circolari 30-03-2006 n. 7 e 8, ha operato un’interpretazione estensiva in relazione all’adeguamento delle categorie dei lavoratori soggetti all’obbligo di iscrizione presso l’ente stesso, con conseguente pretesa di assoggettamento, con valenza retroattiva dell’obbligo contributivo al secondo trimestre 2005, al versamento dei relativi contributi.[3]
A partire dal mese di Aprile 2006, sulla base della suesposta interpretazione, sono state effettuate numerose verifiche in capo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, sia da parte di ispettori ENPALS che da Uffici territoriali della SIAE, verifiche che, salvo rare eccezioni, si sono concluse con un verbale di accertamento che evidenziava la presenza di figure di “lavoratori” non iscritti all’istituto ed in relazione ai quali non è stato effettuato alcun versamento contributivo.
Considerata la portata delle nuove disposizioni non sono mancate, ovviamente, le opinioni discordanti con l’interpretazione dell’Ente; in particolare, Fiscosport si è, da subito, fatto portavoce di una linea interpretativa assolutamente critica rispetto a quella fatta propria dall’ENPALS, in relazione alle quali si rimanda agli articoli del sottoscritto e del collega Stefano Andreani su questa rivista.
Dopo una serie di interventi del CONI, di incontri informali e di scambi cartolari l’ENPALS ha in parte rivisto la rigida posizione iniziale e, con la circolare in oggetto, ha fornito la sua versione – sinora mai oggetto di revisione – della questione; le conclusioni cui giunge l’Ente di Previdenza, sono, in sostanza, le seguenti:
I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, erogati …… da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto (dal CONI), in quanto redditi “diversi” non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, poichè tale obbligo grava esclusivamente sui redditi derivanti da attività di lavoro, e ciò indipendentemente dalla forma, autonoma, subordinata o parasubordinata nella quale il rapporto di lavoro si estrinseca.
La circolare si occupa esplicitamente delle “figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive”, e non cita gli atleti e gli allenatori; tuttavia appare ovvio, considerate le motivazioni addotte nel testo, che tali figure, a maggior ragione, debbano considerarsi scevre dall’obbligo contributivo.
Inoltre, “in considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa della materia in questione” sono stati fissati i due nuovi termini del 16/10/2006 per il versamento dei contributi (a partire da Aprile 2005 fino a Settembre 2006) e del 25/10/2006 per la presentazione delle relative denunce, con applicazione dell’interesse legale anziché delle sanzioni civili in relazione al ritardo rispetto alle scadenze “naturali”, termini successivamente posticipati, rispettivamente, alle date del 16/01/2007 e del 25/01/2007[4]
3.1 –
Affinché possa verificarsi l’esonero dall’assoggettamento contributivo delle somme erogate da società/associazioni sportive dilettantistiche occorre, secondo l’Ente, che siano verificate le seguenti condizioni:
1) Requisito soggettivo: riconoscimento ai fini sportivi – iscrizione al Registro del CONI
è necessario che le somme siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che risulti iscritto nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.
2) Requisito oggettivo: qualificazione dell’attività svolta
affinché possa applicarsi l’esclusione dall’obbligo contributivo è necessario che, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, lett. m) TUIR, l’attività oggetto di retribuzione sia eseguita “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche…”, ovvero che si riferisca a “….rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche…”
Infatti, il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, oggetto delle “incriminate” circolari ENPALS 30/03/2006 n. 7 e 8, ha esclusivamente adeguato e precisato le categorie di “lavoratori”, intesi quali prestatori di lavoro autonomo o subordinato, il cui ente previdenziale di riferimento è ENPALS anziché INPS, ma non ha allargato, né avrebbe potuto, la platea dei soggetti obbligati ad iscrizione presso l’ente di previdenza ai percettori di redditi fiscalmente non qualificati redditi di lavoro.
Si tratta di un problema non nuovo, che attiene, prima ancora dell’obbligo contributivo, la qualificazione fiscale dell’attività svolta in favore delle ASD e, quindi, la possibilità di qualificare o meno il beneficiario delle somme quale “sportivo dilettante”, e sulla quale ci siamo già soffermati:
conseguentemente, se il rapporto di collaborazione non è “sportivo dilettantistico” non solo scatta l’obbligo contributivo, ma non spettano neppure le agevolazioni fiscali, ed il relativo compenso deve essere assoggettato alla ordinaria disciplina delle imposte sui redditi quale reddito da lavoro dipendente, “assimilato al lavoro dipendente” o da lavoro autonomo. [5]
3.2 – LA SOLUZIONE FORFETTARIA
In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di natura “Professionale”, l’ENPALS, richiamando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 01/03/2004 n. 21/E, ritiene che si configurano i presupposti per la classificazione alla categoria di reddito professionale laddove lo svolgimento dell’attività implichi “il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta”
Sul piano concreto, secondo l’ENPALS, si può intravedere un’attività di natura professionale laddove dall’esame dell’attività posta in essere emerga, in via concorrente, che:
1) l’attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità, laddove tale termine sta a significare che l’attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti;
2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità, ed il confine della marginalità è individuato nel percepimento, nel corso dell’anno solare, di somme non superiori a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), limite di reddito non soggetto a tassazione – “no tax area” – ai sensi dell’art. 11 del TUIR per i professionisti e lavoratori autonomi [6];
Tale soluzione "forfettaria" del problema ha evidentemente l’obiettivo di semplificare il lavoro dei verificatori: poiché, infatti, l'art. 67 TUIR si applica solo se i compensi "non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni … nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", e la valutazione della "professionalità" delle prestazione spesso non è agevole, viene introdotto il concetto di "marginalità" del reddito per cui, se il reddito in questione è al di sotto di un certo limite siamo in presenza di una attività marginale e quindi non professionale, al di sopra di tale limite siamo in presenza di una attività professionale: tale impostazione non ci sembra condivisibile e non può essere ritenuta giuridicamente corretta.
La circolare, inoltre, sottolinea che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell’esercizio dell’attività, e che attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all’attività carattere stabile.
Infine, la presenza di più committenti, effettivi o potenziali(??????) costituisce un indice di attività professionale, anche se la “potenzialità” è un concetto di difficile dimostrazione.[7]
Nel corso di precedenti interventi su Fiscosport si è parlato di "spallata" in quanto l’interpretazione dell'Ente non pare supportata da alcun fondamento normativo.
Sia chiaro: l'entità del compenso può certamente essere un indicatore di professionalità, come lo può essere il tempo, la qualifica del prestatore d'opera, la sua età, la sua attività (lavorativa o studentesca) principale, ed altri; tuttavia, nel silenzio della legge, non può essere considerata una discriminante automatica come vorrebbe l'ENPALS, e ciò in quanto:
1. nessuna norma di primo livello (legge o decreto legislativo) individua un limite al di sopra del quale un’attività può considerarsi “professionale” ancorché “occasionale”;
2. tale vuoto normativo non può essere colmato da una circolare che rappresenta uno strumento di indirizzo interno nei confronti degli uffici periferici e non può avere potere imperativo né sulle imprese e sui lavoratori soggetti a contribuzione né sul giudice chiamato a dirimere l’eventuale controversia[8];
3. a conferma di quanto sopra si segnala che il comma 299 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto particolari agevolazioni fiscali e previdenziali in materia di cori e bande musicali aventi finalità dilettantistiche, i cui compensi erogati in favore di “direttori artistici e collaboratori tecnici” sono stati di fatto equiparati a quelli percepiti dagli sportivi dilettanti; inoltre il comma 188 della medesima legge prevede esplicitamente (previsione legale) una franchigia di € 5.000,00 annui al di sotto dei quali i compensi erogati per le esibizioni in spettacoli musicali in favore di “… studenti, pensionati e soggetti già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria” non debbono essere assoggettati a contribuzione (ENPALS), allineandosi, di fatto, alla normativa INPS in materia di prestatori d’opera occasionale[9];
4 –
Con espresso riferimento alla "scadenza ENPALS" del 16/1/2007, il CONI ha diramato in data 19/12/06 una circolare sull'argomento, che, dopo avere commentato favorevolmente la citata circolare ENPALS 07/08/2006 N. 13, nella parte in cui riconosce non soggetti all'obbligo contributivo i compensi ex art. 67 TUIR, prosegue affermando che "non è stato possibile raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS" sul "tetto" al di sopra del quale l'entità del compenso farebbe "uscire" dall'art. 67 TUIR.
Rispetto alla circolare ENPALS aggiunge però un elemento di grande rilievo, che fornirebbe un adeguato supporto giuridico a tale ipotetico accordo, laddove afferma che tale soluzione sarebbe "da recepirsi, poi, in un testo normativo".
E' ovvio che se, e solo se, fosse un testo normativo a stabilire il limite oltre il quale (o entro il quale) dovrebbe applicarsi l’obbligo impositivo ai sensi dell'art. 67 TUIR, allora l'accordo CONI/ENPALS (o comunque qualsiasi soluzione "forfetaria" al problema dell'individuazione della professionalità o meno dei rapporti con le società sportive) avrebbe piena valenza giuridica.
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5 – IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO:
Sul suddetto impianto normativo/regolamentare viene ora ad inserirsi il documento oggetto del presente articolo.
Si tratta di un documento emesso per pianificare l’attività di controllo degli ispettori dei vari enti previdenziali ed assistenziali nell’anno 2008, dunque non indirizzato al solo settore sportivo; tuttavia al settore degli impianti sportivi è dedicato un apposito paragrafo (1.e), il che fa presumere che il settore sia ormai entrato a pieno titolo nelle attenzioni dei verificatori.
La cosa non deve peraltro sorprendere: il lavoro sportivo in senso lato, che comprende sia gli addetti agli impianti sportivi che i c.d. “sportivi dilettanti”, sta assumendo un “peso” in termini occupazionali assai rilevante, ed è uno dei settori nei quali la c.d. “precarietà” del lavoro è maggiormente diffusa[10].
Si tratta di una precarietà in qualche modo “endemica”, tanto che, in considerazione della specificità dell'ambiente sportivo dilettantistico, nel quale offerta e richiesta di lavoro sono a volte caratterizzate da professionalità del tutto specifiche mentre altre volte, e forse più frequentemente, sono caratterizzate da esigenze variabili, instabili, flessibili, precarie, stagionali e atipiche, nonché della necessità e della volontà di agevolare lo sport dilettantistico in funzione dell’importanza sociale dello stesso,
Per le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, quindi, non vi è l’obbligo di instaurare un contratto a progetto per le collaborazioni di natura “istituzionale”, essendo sufficiente la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo/gestionale, ovvero il conferimento di un incarico per prestazione d’opera di natura sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. m) TUIR
Quanto sopra esposto rappresenta un concetto di fondamentale importanza, come si vedrà, nel prosieguo della trattazione, ai fini della problematica in oggetto.
Ciò nonostante, sia perché da più parti (vedi inchiesta NIdliL-CGIL citata) giungono sollecitazioni al riguardo, sia perché l’ENPALS ha, come tutti gli enti previdenziali, necessità di bilancio ed ha intravisto nel settore un potenziale contributo al risanamento finanziario e attuariale dell’ente sia, infine, perché, sono state verificate, ed esistono, oggettivamente, in concreto, numerose realtà in cui si verifica un abuso delle agevolazioni previste per il settore, le attenzioni dei verificatori si fanno sempre più pressanti.
Andando, in concreto, ad esaminare le indicazione del documento di programmazione, si intravedono alcune posizioni da accogliere positivamente ma anche altre che destano preoccupazione;
in dettaglio:
I) La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 22/04/2005;
infatti, prima di tale data, solo i lavoratori dipendenti delle società ed associazioni sportive nonché delle società che gestiscono impianti sportivi erano assoggettati a contribuzione ENPALS; gli istruttori e gli altri addetti agli impianti sportivi che prestavano la propria opera a titolo di lavoratori autonomi e/o “parasubordinati” non erano soggetti a contribuzione.
Si tratta di una precisazione importante, in quanto solo dal 22 Aprile 2005 detto vincolo è stato eliminato, e solo da tale data la tipologia di lavoro non costituisce più un discrimine ai fini assicurativi; non esiste, quindi, la possibilità che le circolari ENPALS vengano classificate come “interpretative”, quindi applicabili anche per il passato (secondo una prassi tristemente nota in campo tributario). In concreto, in caso di verifica/ispezione, è fissato un limite temporale oltre il quale i verificatori non possono operare contestazioni, anche se le relative annualità non sono ancora prescritte a livello accertativo.
Resta ovviamente salva la possibilità, da parte degli ispettori, di contestare, anche per il passato, e fino al termine di prescrizione previsto dalla legge, la natura dissimulata di un rapporto di lavoro dipendente qualificato erroneamente quale rapporto di lavoro autonomo/sportivo. Ma questa è un’altra questione.
II) La legge prevede la totale esenzione contributiva nel caso in cui la prestazione sia svolta, con modalità non professionali, a titolo di prestazione sportiva dilettantistica (ai sensi dell’art. 67, comma 1,lett. m) TUIR).
E’ una conferma della tesi sostenuta dal CONI, da gran parte della dottrina e già accettata dall’ENPALS nella circolare 13/2006.
Tuttavia, mentre l’ENPALS, nella citata circolare, ha avanzato tutte le eccezioni e precisazioni sopra ricordate, il “documento” riporta semplicemente il principio, senza formulare eccezioni o precisazioni di sorta; nel prendere atto, con soddisfazione, della conferma del principio-base non si può non rilevare che, come (quasi) sempre, ci si trova di fronte a disposizioni legislative poco chiare ed a disposizioni interpretative in tutto o in parte confliggenti (oltre che di rango diverso) con il conseguente rischio che in sede di eventuali ispezioni si verifichino atteggiamenti diversi sia a livello geografico che a livello di singoli verificatori.
III) Salva l’eccezione rappresentata dal dilettantismo sportivo, tutte le altre prestazioni di lavoro sono assoggettate all’obbligo contributivo ENPALS, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro subordinato, autonomo professionale e/o occasionale, co.co.co/progetto).
Si tratta di una caratteristica propria delle regole di assoggettamento contributivo, già segnalata.
A livello applicativo, la conseguenza immediata è che – in sede di verifica – non è necessario che gli ispettori contestino, o presuppongano, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro in senso lato, anche autonomo, anche occasionale, affinché scatti il presupposto contributivo.
Tale circostanza rende ancora più complessa e difficoltosa la strategia difensiva delle società/ASD:
se, infatti, può risultare piuttosto agevole dimostrare l’assenza di subordinazione gerarchica in relazione ai rapporti di collaborazione sportiva (l’istruttore sportivo, solitamente, concorda, e non subisce, l’orario dei corsi, nell’ambito degli stessi ha ampia capacità e potere decisionale in ordine all’organizzazione della lezione, sovente, in caso di impedimento, reperisce direttamente il proprio sostituto), non altrettanto agevole appare, qualora non si possa inquadrare la prestazione fra quelle “sportive dilettantistiche pure”, dimostrare l’assenza della “professionalità”:
qualora un istruttore sportivo presti la propria attività in favore di diverse società/associazioni sportive, svolga la propria attività in maniera continuativa, quando non addirittura prevalente e/o esclusiva, e percepisca compensi di ammontare significativo, soprattutto se non possiede altri redditi che possano giustificare il ruolo secondario dell’attività sportiva, sarà sicuramente difficoltoso difendere la natura “sportivo dilettantistica” delle prestazioni eseguite.
IV) Il “documento” prevede esplicitamente ispezioni “pilota”, anche congiuntamente alla polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l’esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura del “dilettantismo sportivo”
Si tratta della previsione più “inquietante” e più direttamente impattante sulle società/associazioni sportive dilettantistiche.
Innanzitutto, la previsione di verifiche congiunte con la polizia tributaria mira evidentemente ad ampliare l’oggetto della verifica anche alle complessive modalità di gestione dell’ente, con l’obiettivo, evidente, di smascherare eventuali attività di natura commerciale surrettiziamente “vestite” con l’abito sportivo dilettantistico: è infatti evidente che, laddove, in sede di verifica congiunta, dovesse venire disconosciuta la natura di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro cadrebbe immediatamente, sotto l’aspetto giuslavoristico, la “copertura” della prestazione sportiva dilettantistica del collaboratore (presunto) sportivo.
Premesso che non c’è nulla da eccepire, in proposito, nei casi in cui la forma associativa (o societaria) sportiva dilettantistica viene illegittimamente utilizzata a copertura di attività di natura commerciale, la preoccupazione che ci muove è quella che, pur a fronte di una reale natura sportiva dilettantistica dell’ente, in sede di verifica vengano riscontrate irregolarità e/o omissioni di adempimenti obbligatori di natura così rilevante che, anche se causati da disorganizzazione, disattenzione o anche negligenza ma comunque non da comportamenti dolosi, possono comportare pesanti conseguenze sia di natura tributaria che contributiva;
si vuole conseguentemente sollecitare l’attenzione delle società/associazioni sportive dilettantistiche a procedere ad una attenta revisione delle procedure interne adottate (regolarità formale e sostanziale delle disposizioni statutarie, modalità associative, convocazione e verbalizzazione delle riunioni assembleari e del CD, correttezza formale e sostanziale del bilancio etc. etc.)
In secondo luogo la verifica congiunta potrebbe avere un altro obiettivo: quello di verificare, ed eventualmente disconoscere, anche in presenza di una vera associazione sportiva dilettantistica, la natura sportiva dilettantistica di alcune collaborazioni o prestazioni lavorative.
A tale proposito si riporta un passo della circolare del CONI del 19/12/2006, sopra citata:
"……. in base alle disposizioni recate dalla Legge 8/8/1995 n. 335 … è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo 'è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi'. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione".
A ben vedere si tratta di una affermazione certamente corretta, ma che rischia di essere fuorviante: è infatti vero che solo l'Amministrazione Finanziaria può qualificare e quantificare diversamente il reddito del contribuente, e che solo dopo tale diversa qualificazione e/o quantificazione può sorgere l'eventuale rivendicazione dell’obbligo contributivo da parte dell’Ente Previdenziale, ma è altrettanto vero che l'art. 3 D.L. 463/83, convertito dalla Legge 638/83, conferisce ai funzionari ENPALS i più ampi poteri di accesso e verbalizzazione, e l'art. 10 D. Lgs 124/04 prevede uno scambio costante di informazioni fra
Premesso quanto sopra, è tuttavia evidente che, qualora la verifica dovesse avvenire CONGIUNTAMENTE fra polizia tributaria e ispettori previdenziali, il suddetto passaggio non sarebbe necessario, e la contestazione sulla corretta natura e qualificazione fiscale di una collaborazione sportiva avrebbe immediati effetti sia sul piano tributario che su quello previdenziale.
CONCLUSIONI:
In definitiva, a parere di chi scrive, il “Documento” deve essere valutato sotto un duplice aspetto:
se da un lato vi è ribadito il principio, che a questo punto non può più essere oggetto di contestazione, che le collaborazioni sportive dilettantistiche non sono soggette ad obblighi contributivi, dall’altro si è (volutamente?) persa l’ennesima occasione per fare chiarezza sul confine fra dette collaborazioni e le prestazioni di lavoro autonomo (occasionali o professionali) che, viceversa, sono soggette a contribuzione obbligatoria:
non è stata presa posizione circa la correttezza o meno delle presunzioni di cui alla circ. ENPALS 13/2006 e, anzi, quasi a voler ribadire l’incertezza e l’indeterminazione della materia, si prevedono verifiche congiunte con la polizia tributaria, il cui ruolo potrebbe essere proprio quello di “ombrello” in favore dell’ente previdenziale in materia di contestazioni circa la qual