Cos’è la Dichiarazione dei Sostituti di imposta
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il Modello 770.
I due elementi hanno funzioni differenti:
- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente, da pensione, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi tra cui sono ricompresi anche i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistichenell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ( anche se di importo inferiori al limite esente di € 10.000) corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute.
La certificazione Unica assume “valenza dichiarativa” e i dati trasmessi con le certificazioni uniche, che non devono quindi più essere riportati nel modello 770.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2019; in alcuni specifici di cui diremo di seguito è possibile trasmettere la CU entro il termine della presentazione del modello 770.
- nel Modello 770, devono essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, cui trasmissione deve essere fatta entro 31 ottobre 2019
Il modello 770 ha, quindi, la sola funzione di riepilogare i dati relativi ai versamenti effettuati mediante il modello F 24 essendo tutti gli altri dati relativi ai percettori ed agli importi corrisposti già stati indicati nella Certificazione Unica.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta in quanto nei limiti della “franchigia” fiscale dei 10.000 euro, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica non dovendo trasmettere alcun modello 770.
Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 10.000 euro o somme di altro tipo (ad esempio, compensi a professionisti come medico, avvocato, commercialista, ecc.) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2019 semplificato per riepilogare gli importi versati.
Scadenza e modalità di trasmissione del modello 770 all’Agenzia delle Entrate
Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019 è stato fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente dai soggetti obbligati utilizzando il canale Fisconline o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel.
Non è pertanto possibile la presentazione del modello 770 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti – la Certificazione unica.
Si ricorda che nel paragrafo 8.8 della circolare 12 Agenzia delle Entrate 2016 “l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”.
Pertanto, entro il 31 ottobre sarà possibile inviare insieme al modello 770 anche le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, ovvero tutti coloro che non sono interessati dalla compilazione ed invio telematico del modello 730 precompilato.
Composizione e novità del modello 770/2019
Il modello dichiarativo si compone di un frontespizio e di diversi “quadri” riportanti i dati di specifici tributi e/o crediti con i relativi versamenti e date:
- ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
- SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
- SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
- SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico e le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Tra le novità vi è la possibilità di effettuare l’invio dei dati in più flussi direttamente da parte del sostituto d’imposta, per questo motivo sono stati introdotti nel frontespizio nuovi campi per identificare la tipologia di trasmissione effettuata e l’eventuale ricorso a un intermediario.
Il Quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei relativi versamenti effettuati dal sostituto.
Con il provvedimento n. 188633 del 7 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una novità importante rispetto alle modalità di compilazione del quadro ST stabilendo che l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata, parimenti a quanto già previsto per le addizionali comunali, in forma aggregata: i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, dovranno pertanto essere indicati in materia unitaria. Le istruzioni precisano, tuttavia, che, in presenza di versamenti aventi medesime caratteristiche ma codificati con note diverse, sarà necessario, invece, compilare più righi, non potendosi in tal caso seguire il criterio dell’esposizione aggregata.
Il Quadro SY Sezione IV deve essere compilato quando vengono erogati compensi a soggetti privi del codice fiscale ( è il caso ad esempio del rimborso forfetario o premio dato all’atleta straniero ) per i quali non è stata prodotta e trasmessa la certificazione unica. Il quadro SY deve essere compilato riportando per ciascun percipiente estero i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2019 (compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).