Il presente contributo è volto a illustrare le modalità di determinazione dell’IMU, imposta che ha sostituito l’ICI a decorrere dal corrente anno 2012.
Preliminarmente, occorre evidenziare che – fatta salva la fattispecie relativa all’abitazione principale che, ai fini ICI, era totalmente esente da tassazione mentre ora, ai fini IMU, torna ad essere tassabile fatte salve le detrazioni di imposta stabilite dalla legge – la nuova imposta non ha subito modifiche sostanziali per quanto concerne le esenzioni attribuite dalla normativa ICI, e in particolare per le fattispecie di interesse delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche: pertanto, non dovrebbero essere stati variati i soggetti e gli immobili esentati dal tributo.
Dall’altro lato, per quanto concerne gli immobili assoggettati all’imposta, anche se le aliquote non sono sensibilmente variate rispetto a quelle ICI, è sensibilmente aumentata la base imponibile a causa dei diversi moltiplicatori applicabili: ciò ha generato, prevalentemente, un aumento dell’imposta.
Analizziamo di seguito le principali caratteristiche del nuovo tributo.
a. Base imponibile
La base imponibile viene determinata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, un coefficiente moltiplicativo, diverso per tipologia di immobile.
Di seguito i diversi coefficienti:
160: fabbricati di categoria da A/1 a A/9; C/2; C/6 e C/7;
140: fabbricati di categoria da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;
80: fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5
60: fabbricati di categoria da D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10;
55: fabbricati di categoria C/1 (negozi)
b. Aliquota
L’aliquota base è fissata dalla legge: 4 ‰ per l’abitazione principale e 7,6 ‰ per gli altri immobili.
I comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire tali aliquote:
-Aliquota 0,4% per l’abitazione principale e sue pertinenze:
• fino allo 0,2%.
-aliquota 0,76% per gli altri immobili:
• fino allo 0,3%;
• fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati;
• fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice
c. Modalità di pagamento
L’IMU viene pagata in due rate nella misura del 50% ciascuna (ad eccezione dell’imposta gravante sull’abitazione principale, pagabile in 3 rate), scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, ovvero le medesime scadenze fissate per l’ICI.
L’acconto IMU di giugno dovrà essere calcolato applicando l’aliquota base fissata dalla legge (4‰ per l’abitazione principale e del 7,6‰ per gli altri immobili), mentre a dicembre avverrà il conguaglio sulla base dell’aliquota fissata dal Comune di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito con la Risoluzione n. 35/E/2012 i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU, distinguendo i codici tra la quota spettante al Comune e la quota spettante allo Stato.
d. Esenzioni
Il d. lgs. 23/2011, istitutivo dell’IMU, stabilisce al comma 8 dell’art. 9 quali siano gli immobili esentati dal pagamento del tributo.
Oltre agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi fra detti enti, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono richiamate le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell’ICI.
Ai fini degli immobili destinati allo svolgimento di attività sportive, l’esenzione è prevista dalla lettera i) ed è rimasta invariata, pur con tutte le incertezze applicative che sono maturate nel corso degli anni (“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”).
Sulla valenza dell’avverbio “esclusivamente” ci siamo più volte soffermati su questa Rivista (da ultimo, per tutti, v. in Newsletter n. 21bis/2011 del 8 dicembre 2011); vale però la pena ribadire ancora una volta che, considerata la specificità della norma, allo stesso deve essere data un’interpretazione letterale, talchè qualora l’utilizzo della struttura sia anche di natura commerciale (ad es. perché nella stessa vengono effettuate manifestazioni con ingresso a pagamento, o venga gestito un bar o, ancora, venga effettuata attività di natura pubblicitaria) l’imposta sarà dovuta.
* Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena