1.1 Il Modello 770 semplificato
Il Modello 770 semplificato è una dichiarazione fiscale utilizzabile dai sostituti di imposta (Associazioni sportive dilettantistiche, imprese, professionisti, società di capitali senza scopo di lucro esercenti attività sportive, etc) per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate alcuni dati fiscali. In particolare la predetta comunicazione riguarda le ritenute operate nel 2006, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Il modello 770 semplificato si distingue rispetto al modello 770 ordinario in quanto contiene i dati (compensi corrisposti, ritenute operate, etc) relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nel corso del 2006:
Ø redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati:
Ø indennità di fine rapporto;
Ø prestazioni in forma di capitale erogati da fondi pensione;
Ø redditi di lavoro autonomo;
Ø provvigioni e redditi diversi.
Nel predetto modello devono essere altresì indicati:
Ø i dati contributivi;
Ø quelli previdenziali ed assicurativi;
Ø quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2006 per il periodo di imposta precedente.
In linea di principio le prestazioni effettuate da un’impresa in favore di un’altra impresa non fanno scaturire l’obbligo di operare alcuna ritenuta d’acconto tuttavia sono possibili alcune eccezioni. Ad esempio se una società di capitali eroga un compenso per provvigioni ad un’altra società di capitali la relativa ritenuta deve essere applicata. L’obbligo è previsto dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente la società che ha corrisposto il predetto compenso è tenuta alla presentazione del Modello 770 semplificato.
1.2 Chi deve presentare il modello semplificato
Il modello 770 semplificato deve essere presentato dai sostituti di imposta che hanno corrisposto, nel corso dell’anno 2006 somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. In realtà l’affermazione non è del tutto corretta in quanto in alcuni casi particolari i sostituti di imposta potrebbero essere soggetti comunque all’obbligo di presentare il predetto modello anche se non hanno operato, al momento dell’erogazione dei compensi, alcuna ritenuta d’acconto. Si tratta del caso concernente il pagamento di compensi effettuato, ad esempio, in favore di sportivi dilettanti entro l’importo annuale di 7.500 euro. In questo caso i nominativi degli sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, etc) che hanno percepito i compensi devono essere indicati nei relativi quadri del Modello anche se non hanno subito alcuna ritenuta d’acconto.
Deve poi ricordarsi che la normativa di riferimento la quale prevede l’obbligo di operare le ritenute d’acconto al momento dell’erogazione dei predetti compensi è contenuta negli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Inoltre sono obbligati a presentare la predetta dichiarazione i soggetti che nel 2006 hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps, all’Inpdap, all’Ipost e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. Più specificamente sono tenuti alla presentazione del modello 770 semplificato:
Ø le società di capitali, cioè le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Sono comprese in questa categoria le società senza scopo di lucro esercenti attività sportive dilettantistiche;
Ø gli enti commerciali equiparati alle società di capitali. Si tratta degli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
Ø gli enti non commerciali, cioè gli enti pubblici, tra i quali sono comprese anche le università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato;
Ø le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali (art. 22 e 23 ex L. 8 giugno 1990, n. 142) e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti. Sono comprese in questa categoria le associazioni sportive dilettantistiche;
Ø le associazioni riconosciute;
Ø etc.
UN CASO PARTICOLARE
Ø Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto ad un atleta dilettante premi per un ammontare annuo pari a 5.000 euro;
Ø l’atleta non ha percepito ulteriori premi o compensi da altre società
COMPORTAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Ø Non deve operare alcuna ritenuta d’acconto;
Ø deve aver rilasciato all’atleta dilettante, nei termini di legge, la certificazione dei compensi erogati nel 2006 relativi alle prestazioni rese;
Ø deve presentare (entro il 1° ottobre del 2007) il Modello 770 semplificato indicando i predetti compensi ed i dati dell’atleta anche se non è stata operata correttamente alcuna ritenuta d’acconto
In questo caso, quindi, la società deve assolvere agli obblighi di legge riguardanti la presentazione del modello 770/2007 anche se non è stata operata alcuna ritenuta d’acconto. L’esonero dall’obbligo di effettuare le predette ritenute trova fondamento nell’applicazione di un regime speciale (di favore) di cui può fruire l’atleta dilettante per importi non superiori a 7.500 euro annui.
Tuttavia, proprio allo scopo di garantire un’efficace attività di controllo, indipendentemente dall’applicazione delle ritenute d’acconto, i predetti compensi devono essere prima certificati a cura dell’associazione che li corrisponde, e poi indicati nel modello 770 semplificato. In buona sostanza l’indicazione nel predetto modello di dichiarazione può consentire facilmente l’incrocio dei dati dichiarati dal soggetto che eroga i compensi.
1.3 I principali quadri del modello di dichiarazione
Il modello contiene:
Ø i dati identificativi del dichiarante;
Ø i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti che hanno percepito i compensi (di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, etc).
Per quanto riguarda il frontespizio, a parte i dati relativi all’informativa della privacy, devono essere indicati (nella seconda facciata):
§ il tipo di dichiarazione;
§ i dati relativi al sostituto di imposta;
§ i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;
§ i dati riguardanti la redazione della dichiarazione;
§ la firma della dichiarazione;
§ l’impegno alla presentazione telematica del modello e l’eventuale visto di conformità;
Per quanto riguarda le comunicazioni dei dati delle certificazioni occorre distinguere:
§ quelle riguardanti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad essi assimilati e l’assistenza fiscale;
§ quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi.
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE | ||
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Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l’assistenza fiscale secondo la seguente suddivisione: | ||
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PARTE A | § Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; | |
PARTE B | § Dati fiscali; | |
PARTE C | § Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; | |
PARTE D | § Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2006, per il periodo di imposta 2005 | |
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI |
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Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi. |
Occorre poi compilare il prospetto ST ed eventualmente il prospetto SX.
PROSPETTI ST E SX | |
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PROSPETTO ST | § Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale e comunale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive |
PROSPETTO SX | § Il prospetto deve essere redatto per indicare i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997 |
1.4 La scadenza e le modalità di presentazione
Il modello 770 semplificato deve essere trasmesso, unicamente a mezzo modalità telematiche, entro il 1° ottobre del 2007. La scadenza sarebbe il 30 settembre, ma viene posticipata in quanto il predetto giorno cade di domenica.
La presentazione effettuata tramite il servizio telematico può avvenire:
Ø direttamente;
Ø tramite intermediari abilitati.
PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA | |
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La trasmissione telematica diretta, cioè senza avvalersi di un intermediario abilitato, costituisce una facoltà di cui si può avvalere il sostituto di imposta. In tal caso deve essere obbligatoriamente utilizzato: | |
Il servizio telematico Entratel | § qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti |
Il servizio telematico Fisconline (Internet) | § qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti |
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica del modello, è necessario fare riferimento al numero delle comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel frontespizio. Ad esempio devono essere a tal fine considerati anche i soggetti nei confronti dei quali non sono state operate le ritenute d’acconto in quanto hanno optato per i regimi delle nuove iniziative produttive o delle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000.
In alternativa, come già ricordato, la presentazione può essere effettuata conferendo incarico ad un intermediario abilitato che utilizzerà il servizio telematico Entratel. Si tratta dei soggetti previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 appartenenti ad una delle seguenti categorie:
Ø dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro;
Ø iscritti negli albi degli avvocati;
Ø iscritti nel registro dei revisori contabili;
Ø Caf dipendenti;
Ø Caf imprese;
Ø coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
Ø gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
Ø gli iscritti, entro il 30 settembre del 1993, nei ruoli dei periti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieria;
Ø etc.
E’ prevista per i sostituti di imposta la possibilità di suddividere il modello 770 semplificato da trasmettere telematicamente in due parti. In particolare è possibile inviare, oltre al frontespizio, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX separatamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST ed SX. Tale possibilità è prevista qualora si realizzino entrambe le seguenti condizioni:
Ø devono essere trasmesse sia le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia le comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
Ø non devono essere effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti riguardanti i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
1.5 Le novità del decreto Bersani (Il D.L. n. 223/2006)
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno un po’ più di tempo per prepararsi all’anticipazione dei termini disposta dall’art. 37, commi da
Le modifiche avranno effetto solo dal 2008 per le retribuzioni ed i compensi corrisposti nel 2007. Pertanto la consegna delle certificazioni dei redditi e dei compensi corrisposti nel 2006, assoggettati a ritenuta d’acconto doveva ancora essere effettuata entro il 15 marzo del 2007. Analogamente il 770 semplificato ed ordinario dovranno essere presentati, con riferimento al 2006, entro il 30 settembre (1° ottobre, come detto) ed entro il 31 ottobre del 2007.
L’anticipazione dei termini preoccupa molto gli operatori. Infatti è rimasto invariato al 15 gennaio di ogni anno il termine previsto per l’approvazione del modello 770. Secondo le novità introdotte il termine previsto per la presentazione del modello 770 semplificato ed ordinario è lo stesso (il 31 marzo di ogni anno). Conseguentemente variano anche i termini entro cui effettuare il ravvedimento operoso.