Analizziamo di seguito quali sono i soggetti interessati a questo adempimento.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. L’adempimento riguarda, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA, obbligate a inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) comprese quelle in regime forfetario legge 398/91.
Soggetti esclusi dalla comunicazione
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.
Operazioni da inserire nella comunicazione
Vanno comunicate con riferimento al secondo semestre 2018:
• le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’importo fatturato
• le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa
• le note di variazione
Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:
• alle entrate c.d. “istituzionali” quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
• alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale
Le ASD in regime fiscale Legge 398: non devono inserire i dati delle fatture ricevute
Il “nuovo” articolo 21 del D. L. 78/2010 così come modificato dall’articolo 4 del D. L. 193/2016 dispone infatti che l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.
Quindi a partire dal 1 gennaio 2017, i soggetti in “Regime 398”, diversamente dal passato, non tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto non devono più includere queste fatture nello spesometro.
Tale interpretazione è confermata dalla Circolare 1 del 7/2/2017 che stabilisce che i soggetti in "Regime 398" "non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perchè, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo di registrazione".
Contenuto della comunicazione
I dati da comunicare sono quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972
La comunicazione, compilata in forma analitica (a differenza del vecchio Spesometro che consentiva l’invio dei dati anche in forma aggregata), dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
I dati relativi alle fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate poiché transitate tramite il sistema di interscambio, e per tale ragione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. Come chiarito dalla circolare 1/E del 07/02/2017, la comunicazione dati fattura potrebbe comunque includere, se dovesse risultare più agevole, anche i dati delle fatture elettroniche. Tale operazione non è considerata dall’agenzia delle entrate come errore.
Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione ogni altro incasso e pagamento non documentato da fattura (scontrini, ricevute fiscali, scheda carburante) ed in generale i dati contenuti in altri documenti.
Riepilogando rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione:
– fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione
– ogni altro incasso/pagamento non documentato da fattura
Modalità di invio della comunicazione
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:
• direttamente dal contribuente
• tramite un intermediario abilitato
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).
È prevista una riduzione del 50% della medesima sanzione, entro limite massimo di Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È possibile, comunque, applicare l'istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni per omessa/errata trasmissione dati fatture emesse/ricevute (ex Spesometro) tenendo conto della correlazione con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA fissata al 30 aprile di ogni anno.
Si ricorda che il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione e applicando alla sanzione le riduzioni previste dalle norme sul ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.