Con un Comunicato stampa (qui allegato) l'Agenzia delle Entrate stabilisce la necessità di nuove modalità per la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, compresa la scadenza del 30 aprile, che pertanto deve ritenersi sospesa.
Con un Comunicato stampa (qui allegato) l’Agenzia delle Entrate stabilisce la necessità di nuove modalità per la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro), compresa la scadenza del 30 aprile, che pertanto deve ritenersi sospesa.
Ricordiamo che l’art. 2 del d.l. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), ha modificato la precedente disciplina relativa all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, stabilendo che “L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto“.
La norma venne salutata con favore, sia per la conferma dell’obbligo di inserire negli elenchi solo le operazioni di importo superore a 3.600 euro IVA compresa relativamente alle operazioni non soggette a obbligo di fatturazione, sia per la semplicità del meccanismo di comunicazione per quanto riguarda le operazioni soggette a obbligo di fatturazione: il ritorno al vecchio “elenco clienti e fornitori” è alla fin dei conti un sistema meno oneroso di quello che volesse la trasmissione delle sole operazioni sopra soglia.
Al decreto sopra citato seguirono un chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (28 marzo 2012), grazie al quale venne precisato che il nuovo sistema “produce effetti con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 da trasmettere entro il 30.4.2013”; e un Comunicato stampa dell’AdE dove si confermava che il software di trasmissione per le operazioni relative al 2011 era stato “opportunamente modificato” anche “in previsione dell’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro)“.
Come messo in luce nei precedenti interventi sulle nostre Newsletter (da ultimo in Newsletter n. 8/2012), se le due precisazioni ora ricordate qualche dubbio – quantomeno realtivamente alla trasmissione dei dati 2011 – erano riuscite a dissipare, non risultavano tuttavia superate alcune perplessità e difficoltà nell’applicare le novità introdotte dal “decreto semplificazioni”.
Il fatto di dover segnalare tutte le operazioni businnes to businnes (e non solo quelle pari o superiori ai 3.000 euro) e quelle businnes to consumer (senza emissione di fattura) se superiori a 3.600 euro crea un notevole volume di dati da comunicare al fisco: la necessità di apportare ulteriori semplificazioni e di definire un nuovo modello per la trasmissione dei dati ha così convinto l’Agenzia a tenere conto delle proposte delle associazioni di categoria e a sospendere l’adempimento, rinviandolo a data da destinarsi (autunno 2013?).